Autorizzati i punti organico per professore associato e contratti di ricerca
Autorizzati i punti organico per le posizioni di professore associato
Nella seduta del 25 febbraio, il Consiglio di Amministrazione dell’Università Statale di Milano ha autorizzato la distribuzione delle risorse assegnate all’Ateneo dal Piano straordinario per la progressione di carriera di ricercatori e ricercatrici a tempo indeterminato con Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di docente di II fascia.
La procedura di reclutamento da parte dei Dipartimenti è quella prevista dall’art. 24, comma 6 della legge 240/2010, con bando adottato entro il 31 dicembre 2025 e presa di servizio del personale entro il 31 dicembre 2026.
Sarà pertanto pubblicato a breve il numero di bandi, indicati di seguito, per i Dipartimenti che ne hanno presentato richiesta:
1 – Chimica
3 – Diritto privato e Storia del diritto
1 – Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti
1 – Medicina veterinaria e Scienze animali
1 – Scienze biomediche e cliniche
3 – Scienze biomediche per la salute
1 – Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche
1 – Scienze cliniche e di comunità
1 – Scienze della salute
2 – Scienze e politiche ambientali
5 – Scienze farmaceutiche
1 – Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente
1 – Scienze sociali e politiche
2 – Studi storici "Federico Chabod".
Contratti di ricerca ex art. 22 della legge 240/2010
A seguito della modifica all’articolo 22 della legge 240/2010, che ha introdotto i Contratti di ricerca, sostituendo gli Assegni di ricerca, al fine di superare il precariato universitario, il Consiglio dei ministri ha autorizzato recentemente il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, all’espressione del parere favorevole del Governo in merito all’ipotesi di CCNL relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca del comparto Istruzione e ricerca, per il triennio 2019-2021.
L’Ateneo potrà pertanto reclutare tali figure nel limite di spesa complessivo della spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca.
Non può accedere a tale forma contrattuale il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, nonché coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della medesima legge (i.e. Ricercatori a tempo determinato in tenure track, c.d. RTT).
La durata del contratto è di massimo due anni, con possibilità di rinnovo una volta sola per ulteriori due anni.
Nel caso in cui i Contratti siano funzionali alla realizzazione di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, la durata biennale può essere prorogata invece fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
Al pari dei contatti di RTT, la titolarità dei contratti di ricerca non è inoltre cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
Anche in considerazione dei più recenti interventi nazionali di finanziamento, che prevedono la contrattualizzazione dei vincitori delle posizioni mediante l’utilizzo dei Contratti di ricerca, l’Ateneo nella seduta del Consiglio di Amministrazione di marzo approverà uno specifico regolamento in materia, che andrà a disciplinare gli elementi essenziali del rapporto di lavoro e delle relative procedure di reclutamento.