Massimale contributivo

Disciplina del c.d. massimale contributivo (Legge n. 335/1995)

L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i "nuovi iscritti" (lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996) e per coloro che optano per il sistema contributivo.

Il massimale contributivo, la cui soglia viene stabilita annualmente dall’INPS (Sezione Allegati - Tabella 1), definisce, pertanto, il limite oltre il quale l’imponibile non è assoggettato a contributi previdenziali obbligatori.

Applicazione: il massimale contributivo si applica ai NUOVI ISCRITTI ovvero coloro che hanno iniziato a versare contributi solo in data successiva al 31/12/1995.

 

Determinazione dell’anzianità contributiva ai fini dell’applicazione del massimale contributivo e distinzione tra “Nuovo iscritto” e “Vecchio iscritto”

 

Sono un “NUOVO ISCRITTO” se:

  • ho cominciato a versare contributi solo in data successiva al 31/12/1995;

     oppure

  • ho versato contributi in data antecedente al 31/12/1995 MA ho richiesto il riscatto agevolato di un titolo di studio;

Il calcolo dei miei contributi pensionistici viene effettuato entro il limite del massimale contributivo stabilito dall’INPS:

  • se l’imponibile previdenziale è minore o uguale al massimale contributivo, i contributi vengono calcolati e versati sul totale dell’imponibile previdenziale;
  • se l’imponibile previdenziale è maggiore del massimale contributivo, i contributi vengono calcolati e versati solo fino a tale limite e non sulla parte eccedente.

Sono un “VECCHIO ISCRITTO” se:

  • ho versato contributi in data antecedente al 01/01/1996, a qualsiasi titolo e cassa, in Italia o all’estero;

     oppure

  • ho cominciato a versare contributi solo in data successiva al 31/12/1995, MA, in relazione a periodi antecedenti al 01/01/1996:
  • Ho richiesto il riscatto del titolo di studio (ad eccezione del riscatto agevolato e quindi calcolato con sistema contributivo);

     oppure

  • Ho prestato il servizio militare/civile;

     oppure

  • Ho richiesto l’accredito del periodo di maternità verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro.

Il calcolo dei mei contributi pensionistici viene effettuato sul totale dell’imponibile previdenziale.

 

Nota Bene

  • In caso di incertezza, si raccomanda di consultare anche l’Estratto conto contributivo/previdenziale (ossia il documento che elenca tutti i contributi registrati in INPS in favore del lavoratore)
  • Per definire l’anzianità contributiva, devono essere considerati tutti i versamenti relativi a forme assicurative obbligatorie, compresi quelli in favore delle Casse professionali di cui al d.lgs. n. 509/1994 (es. ENPAM, EMPAV, INPGI, Cassa Forense, ecc.), in Italia o all'estero.
  • Per coloro che hanno svolto periodi di lavoro all’estero, devono essere considerati anche i contributi versati in Stati dell’Unione Europea e altri stati che applicano i Regolamenti UE di sicurezza sociale e Stati extra UE convenzionati con l'Italia.
  • I lavoratori in servizio nel settore pubblico per i quali non sono previste forme di previdenza complementare (come nel caso di docenti e ricercatori), iscritti alle Gestioni previdenziali obbligatorie dal 1° gennaio 1996, possono richiedere la non applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile. È possibile presentare la domanda - tramite portale dell’INPS - entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo e, in caso di accoglimento, la disapplicazione avrà effetto dal periodo retributivo successivo alla presentazione della domanda.

 

Chiarimenti in merito al servizio militare o civile effettuato ante 1996

Ai fini della corretta individuazione della categoria di appartenenza tra “vecchi iscritti” o i “nuovi scritti” costituisce elemento rilevante l’aver prestato servizio militare o civile anteriormente al 01 gennaio 1996.

Pertanto, chi ha svolto servizio militare o civile prima del 1° gennaio 1996 e non ha richiesto riscatti agevolati del titolo di studio, rientra tra i “vecchi iscritti” anche in assenza di contribuzione da lavoro pre-1996.

Nel caso in cui il periodo di servizio militare/civile non risulti presente nell’estratto conto contributivo/previdenziale dell’INPS, sarà necessario presentare domanda di accredito figurativo tramite il portale dell’INPS “Accredito dei contributi figurativi per il servizio militare obbligatorio”. L’accesso è consentito tramite SPID, CIE o CNS e vi verrà richiesto di inserire i seguenti dati:

  • Fondo pensione nel quale si chiede l’accredito: lavoratori pubblici Stato 1092/73.
  • Data di inizio e fine del servizio.
  • Luogo di residenza al compimento dei 18 anni.
  • Distretto militare competente (dove si è svolta la visita attitudinale).
  • Arma in cui il servizio è stato prestato.

Si richiede di inviare all’indirizzo ufficio.pensione@unimi.it copia della domanda presentata.

Pertanto, al fine di consentire l’applicazione del corretto regime previdenziale e, in particolare, del c.d. massimale contributivo, si richiede a tutto il personale Docente e Ricercatore nonché al personale Dirigente la compilazione del modulo U-WEB I Miei Dati Fiscali e Previdenzialisezione “Dichiarazioni del dipendente”, secondo le indicazioni presenti nell’apposito manuale U-WEB.

Allegati