Servizi valutabili, riscattabili, ricongiungibili ai fini pensionistici

Al momento della presa di servizio si compila presso la Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo, la dichiarazione dei servizi su cui vanno indicati i servizi prestati presso altri enti pubblici o privati, il servizio militare e i vari titoli di studio.

Ai fini della pensione si valutano direttamente senza che occorra alcuna domanda né il pagamento di alcun onere:

  • il servizio militare
  • il servizio di ruolo, con contributi versati all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici.

Sono invece servizi o periodi valutabili a domanda:

  • servizio non di ruolo svolto presso amministrazioni pubbliche con versamenti all'I.N.P.S. (computo) o senza versamento (riscatto)
  • servizio prestato presso privati con versamento di contributi all'I.N.P.S. (ricongiunzione L. 29/79)
  • periodi di contribuzione presso le Casse degli Ordini professionali (L. 45/90)
  • periodi per il conseguimento di titoli di studio universitario: dal 12.07.97 si possono riscattare, a prescindere dalla qualifica posseduta, il diploma di laurea, il diploma universitario, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca (quest'ultimo se effettuato entro il 31.12.1998)
  • periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da disposizioni di legge o contratti (riscatto): i periodi devono essere successivi al 31.12.96
  • periodi intercorrenti nel rapporto di lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale (riscatto e/o contribuzione volontaria)
    periodi lavorativi di servizio svolto all'estero (riscatto per servizi resi presso stati non rientranti nell'unione europea; altrimenti totalizzazione se prestati presso i Paesi della CE (Regolamento CE/1606/98)
  • i periodi di aspettativa per seguire il coniuge che debba prestare servizio all'estero
  • astensione obbligatoria della maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25 c. 2 del decreto legislativo n. 151 del 2001
  • astensione facoltativa per maternità (art. 35 c. 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001).

N.B. : Ai sensi dell'art. 25 c. 2 del decreto legislativo n. 151 del 2001, in presenza del possesso del requisito minimo contributivo di 5 anni, vengano riconosciuti a domanda, indipendentemente dalla loro collocazione temporale. Questo accredito vale per il raggiungimento del diritto e della determinazione della pensione (non per il trattamento di fine servizio).

L'art. 35, c. 5, del medesimo decreto legislativo prevede invece il riscatto per i periodi di astensione facoltativa per maternità (congedo parentale) al di fuori del rapporto di lavoro, fermo restando il possesso del requisito minimo contributivo di 5 anni.

La domanda deve essere presentata:
- almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età
- novanta giorni dalla comunicazione della cessazione nei casi diversi dal collocamento a riposo per limiti d'età
- novanta giorni dall'invito, agli eredi del dipendente deceduto.

La domande di riconoscimenti dei vari servizi sono disponibili sul sito dell'INPS e vanno inoltrate direttamente dagli interessati utilizzando il PIN personale.