Ferie, permessi del personale docente
Indice della pagina
Malattie
Le malattie sono giustificate attraverso certificato medico inviato per via telematica, direttamente all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia.
Una volta ricevuto il certificato, l’INPS lo trasmette immediatamente, sempre per via telematica, all’amministrazione di appartenenza del lavoratore.
I soggetti tenuti alla trasmissione telematica sono i Medici dipendenti del S.S.N. e i medici in regime di convenzione con il S.S.N.
Assenze per malattia - fasce di reperibilità per visita fiscale
La visita fiscale, dal 2015 effettuata direttamente dall’Inps, è un controllo per verificare che il lavoratore si trovi effettivamente presso l’indirizzo comunicato al momento della dichiarazione di inizio malattia.
L’obbligo di presenza e reperibilità deve essere rispettato nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Normativa di riferimento:
Aspettativa per malattia
L’aspettativa per motivi di salute non può superare i 18 mesi:
- primi 12 mesi pagati per intero (salvo quanto disposto dall’art. 71 del DL. 112/2008 convertito nella Legge 122/2008)
- restanti 6 mesi pagati al 50%.
Su delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere autorizzati ulteriori 6 mesi di assenza, senza stipendio e con interruzione della progressione economica e di carriera.
Normativa di riferimento:
DPR 10.1.1957 n. 3 artt. 68,70
Art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001
Art. 71 DL 112/2008 convertito nella legge 133/2008
Inizio pagina
Congedi e aspettative
Aspettativa per Direzione di Istituti e laboratori extrauniversitari di Ricerca - Art. 12 D.P.R. 382/1980
Aspettativa riservata ai professori ordinari e associati per la direzione di:
- istituti, laboratori e centri del CNR
- istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale
- per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali ed internazionali.
Aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso altri soggetti - Art. 7 commi 1 e 2 legge 240/2010
Aspettativa per un periodo massimo di 5 anni riservata a professori e ricercatori per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale.
Gli organismi ospitanti provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.
Aspettativa senza assegni per motivi di famiglia - Art. 69 D.P.R. 10.01.1957 n. 3
Aspettativa senza assegni concessa per la durata massima di un anno a professori e ricercatori per motivi di famiglia.
Congedo di studio all'estero - Art. 10 legge n. 311/1958
Congedo di studio riservato ai Professori di I e II fascia che devono recarsi all'estero per motivi di ricerca e studio.
Anno sabbatico (Congedo di studio) - Art. 17 D.P.R. 382/80
Alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori di I e II fascia per attività didattiche e scientifiche anche in Università o Istituti esteri o Internazionali.
Congedo di studio Ricercatori - Art. 34 D.P.R. 382/1980 e Art. 8 legge n. 349/58
Congedo per motivi di studio dei Ricercatori Universitari.
Contatti:
Ufficio Programmazione e Gestione del Personale Docente
e-mail: uff.docric@unimi.it
Marco Silva int. 13218 - Lina Azzinnari int. 13062 – Carmela Carone int. 13100
Forcolini Desiree int. 12131 - Ferdinando De Rosa int. 13083
Inizio pagina