Malattie personale docente

Gestione malattia - personale docente e ricercatore

Il personale docente e ricercatore in caso di assenza per malattia inferiore o pari ai 7 giorni è collocato in congedo straordinario.

Viene inoltre collocato in congedo straordinario, previa richiesta da inviare all’indirizzo mail assenze.docenti@unimi.it, anche in caso di assenze per malattia superiori ai 7 giorni, se i 45 giorni di congedo straordinario non risultano essere stati già usufruiti nell’anno di riferimento.

È disposta l’aspettativa per infermità d’ufficio per assenze di malattia ininterrotte di durata superiore ai 7 giorni o di durata inferiore, nel caso in cui sia già stato esaurito l’intero periodo di congedo straordinario pari a 45 giorni nell’anno solare.

Attenzione: anche in caso di ricovero e Day Hospital le assenze sono soggette alla decurtazione prevista dal D. L. n. 112/2008 per un massimo di 10 giorni, in conformità a quanto chiarito dal MEF con Circolare n. 30441 del 9/3/2011.

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Congedo straordinario

(art. 37 del D.P.R. n. 3/1957)

Spetta per un massimo di 45 giorni in un anno solare. È previsto l’intero trattamento economico fondamentale con decurtazione di 1/3 dello stipendio per il primo giorno di ogni periodo non continuativo. Rilevano anche le assenze di un solo giorno.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 71 della L. n. 133/2008, il trattamento economico è decurtato di tutte le indennità non rientranti nel trattamento fondamentale per i primi dieci giorni di assenza per malattia, o per l’intera durata del periodo di assenza se inferiore a 10 giorni.

Il periodo di assenza è computato per intero agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza, compresi gli effetti relativi alla tredicesima mensilità.

Viene inoltre collocato in congedo straordinario, previa richiesta da inviare all’indirizzo mail assenze.docenti@unimi.itanche in caso di assenze per malattia superiori ai 7 giorni, se i 45 giorni di congedo straordinario non risultano essere stati già usufruiti nell’anno di riferimento.

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Aspettativa per infermità

(art. 68 del D.P.R. n. 3/1957)

Spetta per un massimo di 18 mesi, con l’intero stipendio per i primi 12 mesi e con lo stipendio ridotto al 50% per gli ulteriori 6 mesi. Nel conteggio dei 18 mesi, si sommano i periodi di aspettativa per infermità con intervallo di servizio attivo inferiore a 3 mesi.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 71 della L. n. 133/2008, il trattamento economico è decurtato di tutte le indennità non rientranti nel trattamento fondamentale per i primi dieci giorni di assenza per malattia, o per l’intera durata del periodo di assenza se inferiore a 10 giorni.

Il periodo di assenza è computato per intero agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza, compresi gli effetti relativi alla tredicesima mensilità.

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Aspettativa per motivi gravi

(art. 70 del D.P.R. n. 3/1957)

Terminati i primi 18 mesi di aspettativa per infermità, si ha diritto, in caso di gravi motivi di salute, ad un ulteriore periodo pari a 6 mesi senza retribuzione.

I periodi di aspettativa per motivi di salute e di famiglia non possono superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio.

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Adempimenti in caso di malattia

L’assenza per malattia, di qualsiasi durata e la sua eventuale prosecuzione, va sempre comunicata, fin dal primo giorno e, salvo provati impedimenti, entro l’inizio dell’attività lavorativa, sia al responsabile della propria struttura di appartenenza che all’Ufficio Gestione Presenze, a quest'ultimo con:

  • un messaggio telefonico al numero 02 503 13281

oppure

  • inviando una e-mailassenze.docenti@unimi.it, facendo attenzione a segnalare:
    • cognome e nome
    • durata del periodo di malattia
    • domicilio (completo di scala, piano, interno, cognome/numero riportato sul citofono) al quale si è reperibili, nel caso si tratti di domicilio temporaneo, si è poi tenuti a segnalare il rientro al proprio indirizzo abituale, con le stesse modalità.

Certificazioni mediche

Il certificato di malattia può essere rilasciato sia dal proprio medico di base, che da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o da un medico privato.

Solo quando la durata della malattia sia superiore a 10 giorni o ci si assenta per malattia dopo il secondo evento verificatosi nell’anno solare, il certificato deve essere rilasciato esclusivamente dal proprio medico di base, da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura pubblica.

È necessario controllare sempre la correttezza dei dati riportati sul certificato, di cui si è gli unici responsabili, in particolare:

  • dati anagrafici
  • indirizzo di reperibilità durante la malattia e ogni informazione ritenuta utile (ad esempio citofono o nominativo della persona presso cui si è reperibili, se diverso dal proprio)
  • periodo di prognosi clinica assegnata.

Il dipendente potrà verificare il certificato emesso sul sito web www.inps.it entrando con le proprie credenziali.

Attenzione: nel caso in cui il dipendente, assente per malattia, consideratosi guarito, intenda riprendere anticipatamente l’attività lavorativa, rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante in sede di certificato telematico, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata (Circolare INPS n. 79 del 2/5/2017).

Le indicazioni per la corretta compilazione e l'invio del certificato medico, variano a seconda della tipologia:

Certificato telematico

Il numero di protocollo del certificato medico telematico (PUC, leggibile in alto a sinistra), va comunicato (insieme alla durata della malattia) per telefono al numero 02 503 13281 o via e-mail a: assenze.docenti@unimi.it.

Certificato cartaceo

La scansione del certificato deve essere inviata all’indirizzo mail assenze.docenti@unimi.it, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o dalla eventuale prosecuzione.

Il dipendente deve conservare il certificato.

Certificato rilasciato dal Pronto Soccorso

Affinché la malattia sia ufficialmente riconosciuta, quando il certificato medico viene rilasciato dal Pronto Soccorso deve riportare la prognosi lavorativa, che attesti l’incapacità temporanea del lavoratore a svolgere l’abituale, specifica, attività lavorativa.

Nel caso in cui il certificato del Pronto Soccorso riporti esclusivamente la prognosi clinica, il dipendente deve farsi prescrivere la prognosi lavorativa per inabilità al lavoro, dal proprio medico curante, con attestato telematico.

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Fasce di reperibilità per visita fiscale

Quando ci si assenta per malattia, si ha l’obbligo di essere reperibili al domicilio comunicato al datore di lavoro, nelle fasce orarie che vanno dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi domeniche e festivi.

 

Visite, esami e terapie in orario di reperibilità

Nel caso si abbia necessità di sottoporsi a visite mediche, accertamenti specialistici o terapie durante le fasce orarie di reperibilità, bisogna:

  • comunicarlo preventivamente, o telefonicamente - alla casella vocale 02 503 13281 - o via e-mail a: assenze.docenti@unimi.it   
  • farsi rilasciare la certificazione di presenza presso la struttura sanitaria con l’indicazione degli orari di entrata e di uscita, da presentare alla visita ambulatoriale disposta dall’Inps, o al datore di lavoro, in caso di mancata presenza in occasione della visita del medico fiscale.

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità 

Non si ha l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia sia riconducibile a:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita
  • malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
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Tipologia di assenza

Istituto Durata massima  % retribuzione  

Indennità accessorie

Decurtazioni
Assenza per malattia di durata inferiore a 7 gg  Congedo straordinario 45 giorni anno solare 100% dall’11° giorno

riduzione di 1/3 dello stipendio il primo giorno di ogni periodo

(rilevano anche assenze di 1 giorno)

Assenza per malattia di durata superiore a 7 gg (e/o eventuale continuazione) 

Aspettativa per infermità 18 mesi

12 mesi 100%

6 mesi 50%
dall’11° giorno Non previste

Assenza per malattia di durata inferiore a 7 gg (e/o eventuale continuazione) quando sono terminati i gg a disposizione del congedo straordinario

Aspettativa per infermità 18 mesi

12 mesi 100%

6 mesi 50%
dall’11° giorno Non previste

Terminati i 18 mesi di aspettativa per infermità

Aspettativa per motivi gravi 6 mesi 6 mesi 0% Non previste Non previste

Contatti:
Ufficio Gestione Presenze
e-mail: assenze.docenti@unimi.it

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