Malattie personale docente
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Gestione malattia - personale docente e ricercatore
Il personale docente e ricercatore in caso di assenza per malattia inferiore o pari ai 7 giorni è collocato in congedo straordinario.
Viene inoltre collocato in congedo straordinario, previa richiesta da inviare all’indirizzo mail assenze.docenti@unimi.it, anche in caso di assenze per malattia superiori ai 7 giorni, se i 45 giorni di congedo straordinario non risultano essere stati già usufruiti nell’anno di riferimento.
È disposta l’aspettativa per infermità d’ufficio per assenze di malattia ininterrotte di durata superiore ai 7 giorni o di durata inferiore, nel caso in cui sia già stato esaurito l’intero periodo di congedo straordinario pari a 45 giorni nell’anno solare.
Attenzione: anche in caso di ricovero e Day Hospital le assenze sono soggette alla decurtazione prevista dal D. L. n. 112/2008 per un massimo di 10 giorni, in conformità a quanto chiarito dal MEF con Circolare n. 30441 del 9/3/2011.
Inizio paginaCongedo straordinario
(art. 37 del D.P.R. n. 3/1957)Spetta per un massimo di 45 giorni in un anno solare. È previsto l’intero trattamento economico fondamentale con decurtazione di 1/3 dello stipendio per il primo giorno di ogni periodo non continuativo. Rilevano anche le assenze di un solo giorno.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 71 della L. n. 133/2008, il trattamento economico è decurtato di tutte le indennità non rientranti nel trattamento fondamentale per i primi dieci giorni di assenza per malattia, o per l’intera durata del periodo di assenza se inferiore a 10 giorni.
Il periodo di assenza è computato per intero agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza, compresi gli effetti relativi alla tredicesima mensilità.
Viene inoltre collocato in congedo straordinario, previa richiesta da inviare all’indirizzo mail assenze.docenti@unimi.it, anche in caso di assenze per malattia superiori ai 7 giorni, se i 45 giorni di congedo straordinario non risultano essere stati già usufruiti nell’anno di riferimento.
Inizio paginaAspettativa per infermità
(art. 68 del D.P.R. n. 3/1957)Spetta per un massimo di 18 mesi, con l’intero stipendio per i primi 12 mesi e con lo stipendio ridotto al 50% per gli ulteriori 6 mesi. Nel conteggio dei 18 mesi, si sommano i periodi di aspettativa per infermità con intervallo di servizio attivo inferiore a 3 mesi.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 71 della L. n. 133/2008, il trattamento economico è decurtato di tutte le indennità non rientranti nel trattamento fondamentale per i primi dieci giorni di assenza per malattia, o per l’intera durata del periodo di assenza se inferiore a 10 giorni.
Il periodo di assenza è computato per intero agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza, compresi gli effetti relativi alla tredicesima mensilità.
Inizio paginaAspettativa per motivi gravi
(art. 70 del D.P.R. n. 3/1957)
Terminati i primi 18 mesi di aspettativa per infermità, si ha diritto, in caso di gravi motivi di salute, ad un ulteriore periodo pari a 6 mesi senza retribuzione.
I periodi di aspettativa per motivi di salute e di famiglia non possono superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio.
Inizio paginaAdempimenti in caso di malattia
L’assenza per malattia, di qualsiasi durata e la sua eventuale prosecuzione, va sempre comunicata, fin dal primo giorno e, salvo provati impedimenti, entro l’inizio dell’attività lavorativa, sia al responsabile della propria struttura di appartenenza che all’Ufficio Gestione Presenze, a quest'ultimo con:
- un messaggio telefonico al numero 02 503 13281
oppure
- inviando una e-mail a assenze.docenti@unimi.it, facendo attenzione a segnalare:
- cognome e nome
- durata del periodo di malattia
- domicilio (completo di scala, piano, interno, cognome/numero riportato sul citofono) al quale si è reperibili, nel caso si tratti di domicilio temporaneo, si è poi tenuti a segnalare il rientro al proprio indirizzo abituale, con le stesse modalità.
Certificazioni mediche
Il certificato di malattia può essere rilasciato sia dal proprio medico di base, che da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o da un medico privato.
Solo quando la durata della malattia sia superiore a 10 giorni o ci si assenta per malattia dopo il secondo evento verificatosi nell’anno solare, il certificato deve essere rilasciato esclusivamente dal proprio medico di base, da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura pubblica.
È necessario controllare sempre la correttezza dei dati riportati sul certificato, di cui si è gli unici responsabili, in particolare:
- dati anagrafici
- indirizzo di reperibilità durante la malattia e ogni informazione ritenuta utile (ad esempio citofono o nominativo della persona presso cui si è reperibili, se diverso dal proprio)
- periodo di prognosi clinica assegnata.
Il dipendente potrà verificare il certificato emesso sul sito web www.inps.it entrando con le proprie credenziali.
Attenzione: nel caso in cui il dipendente, assente per malattia, consideratosi guarito, intenda riprendere anticipatamente l’attività lavorativa, rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante in sede di certificato telematico, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata (Circolare INPS n. 79 del 2/5/2017).
Le indicazioni per la corretta compilazione e l'invio del certificato medico, variano a seconda della tipologia:
Certificato telematico
Il numero di protocollo del certificato medico telematico (PUC, leggibile in alto a sinistra), va comunicato (insieme alla durata della malattia) per telefono al numero 02 503 13281 o via e-mail a: assenze.docenti@unimi.it.
Certificato cartaceo
La scansione del certificato deve essere inviata all’indirizzo mail assenze.docenti@unimi.it, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o dalla eventuale prosecuzione.
Il dipendente deve conservare il certificato.
Certificato rilasciato dal Pronto Soccorso
Affinché la malattia sia ufficialmente riconosciuta, quando il certificato medico viene rilasciato dal Pronto Soccorso deve riportare la prognosi lavorativa, che attesti l’incapacità temporanea del lavoratore a svolgere l’abituale, specifica, attività lavorativa.
Nel caso in cui il certificato del Pronto Soccorso riporti esclusivamente la prognosi clinica, il dipendente deve farsi prescrivere la prognosi lavorativa per inabilità al lavoro, dal proprio medico curante, con attestato telematico.
Inizio paginaFasce di reperibilità per visita fiscale
Quando ci si assenta per malattia, si ha l’obbligo di essere reperibili al domicilio comunicato al datore di lavoro, nelle fasce orarie che vanno dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi domeniche e festivi.
Visite, esami e terapie in orario di reperibilità
Nel caso si abbia necessità di sottoporsi a visite mediche, accertamenti specialistici o terapie durante le fasce orarie di reperibilità, bisogna:
- comunicarlo preventivamente, o telefonicamente - alla casella vocale 02 503 13281 - o via e-mail a: assenze.docenti@unimi.it
- farsi rilasciare la certificazione di presenza presso la struttura sanitaria con l’indicazione degli orari di entrata e di uscita, da presentare alla visita ambulatoriale disposta dall’Inps, o al datore di lavoro, in caso di mancata presenza in occasione della visita del medico fiscale.
Esclusioni dall'obbligo di reperibilità
Non si ha l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia sia riconducibile a:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Tipologia di assenza |
Istituto | Durata massima | % retribuzione |
Indennità accessorie |
Decurtazioni |
Assenza per malattia di durata inferiore a 7 gg | Congedo straordinario | 45 giorni anno solare | 100% | dall’11° giorno |
riduzione di 1/3 dello stipendio il primo giorno di ogni periodo (rilevano anche assenze di 1 giorno) |
Assenza per malattia di durata superiore a 7 gg (e/o eventuale continuazione) |
Aspettativa per infermità | 18 mesi |
12 mesi 100% 6 mesi 50% |
dall’11° giorno | Non previste |
Assenza per malattia di durata inferiore a 7 gg (e/o eventuale continuazione) quando sono terminati i gg a disposizione del congedo straordinario |
Aspettativa per infermità | 18 mesi |
12 mesi 100% 6 mesi 50% |
dall’11° giorno | Non previste |
Terminati i 18 mesi di aspettativa per infermità |
Aspettativa per motivi gravi | 6 mesi | 6 mesi 0% | Non previste | Non previste |
Contatti:
Ufficio Gestione Presenze
e-mail: assenze.docenti@unimi.it