Maternità, paternità

Congedo di Maternità

Per congedo di maternità si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice per un periodo di 5 mesi che precede e segue il parto.

La lavoratrice ha diritto di fruire del congedo di maternità:

  • nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto
  • quando il parto avviene oltre tale data, per il periodo tra la data presunta e la data effettiva del parto
  • durante i 3 mesi dopo il parto
  • durante i giorni non goduti prima del parto, in caso di parto "fortemente" prematuro rispetto alla data presunta del parto; tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche quando la somma dei periodi dei 2 mesi precedenti e dei 3 mesi successivi supera il limite complessivo di 5 mesi
  • esclusivamente dopo l’evento del parto entro i 5 mesi successivi.

In caso di parto gemellare non è previsto il diritto ad ulteriori periodi di congedo di maternità.

Entro 30 giorni dalla data del parto la lavoratrice dovrà consegnare all'Ufficio Gestione Presenze una dichiarazione sostitutiva relativa alla nascita del figlio.

Per informazioni:

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Flessibilità del congedo di Maternità

Le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato e il medico competente, per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Dal momento che la flessibilità è concessa dal mese precedente la data presunta del parto, il periodo di flessibilità dell’astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese.

Anche nel caso in cui la flessibilità sia stata accordata, il periodo può essere successivamente ridotto, in tutto o in parte, su richiesta scritta della lavoratrice.

Nel caso in cui sopraggiunga una malattia durante il periodo di flessibilità richiesta, la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo di maternità dal primo giorno del verificarsi dell’evento morboso.

Per informazioni: tutela.salute@unimi.it e pagina Gravidanze

Rinuncia al congedo Pre-Parto

E’ riconosciuta inoltre alla lavoratrice la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato e il medico competente per la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Solo nel caso in cui il parto avvenga oltre la data presunta indicata nel certificato medico, la lavoratrice sarà collocata in congedo di maternità pre-parto dalla data presunta del parto e sino alla data effettiva dell’evento. Tale periodo di congedo obbligatorio pre-parto è incluso dal calcolo dei cinque mesi di congedo obbligatorio post-parto.

Anche a seguito della rinuncia totale del congedo pre-parto, il periodo può essere successivamente ridotto, in tutto o in parte, su richiesta scritta della lavoratrice.

Nel caso in cui sopraggiunga una malattia durante il periodo di rinuncia al congedo pre-parto, la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo di maternità sin dal primo giorno del verificarsi dell’evento morboso.

Per informazioni: tutela.salute@unimi.it e pagina Gravidanze

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Interdizione anticipata dal lavoro

Le aziende socio sanitarie territoriali dispongono l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza anche fino alla data di inizio del periodo di congedo obbligatorio di maternità per i seguenti motivi:

  1. nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza
  2. quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

L’autorizzazione all’interdizione anticipata dal lavoro, rilasciata dall’ASST, deve essere inviata a: 

Qualora la lavoratrice non abbia già presentato il certificato di gravidanza con data presunta parto all’Ufficio Tutela e Salute, è tenuta a trasmetterlo al predetto ufficio prima della scadenza del settimo mese di gravidanza.

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Malattia in gravidanza / puerperio e controlli prenatali

I periodi di malattia determinata da gravidanza, sono esclusi dal calcolo dei giorni di assenza che normalmente spettano per malattia.

In questi casi il certificato di malattia deve essere rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o dal medico di base e deve dichiarare esplicitamente che l’assenza è determinata da gravidanza.

La lavoratrice è tenuta a trasmettere la copia del certificato con prognosi clinica all'indirizzo:

Durante tutto il periodo di congedo di maternità (pre e post parto) le eventuali malattie insorte non sospendono il congedo.

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per effettuare esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

Tali permessi possono essere richiesti a seguito di comunicazione dello stato di gravidanza come previsto nella pagina informativa dedicata alle Gravidanze.

Per assenze legate alla partecipazione al corso pre-parto, non si possono utilizzare i permessi retribuiti per esami prenatali.

I permessi per "esami prenatali per gravidanza" (codice 42), vanno richiesti online - attraverso la procedura Start Web, allegando la documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Nel permesso è ricompreso il viaggio nel caso in cui la lavoratrice rientra presso la sede di servizio, diversamente la lavoratrice è tenuta a giustificare la restante parte della giornata con altro idoneo istituto.

L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, è quella che si verifica prima del centottantesimo giorno dall’inizio della gestazione. In questo caso le relative assenze sono considerate a tutti gli effetti malattia, pur non rientrando nel conteggio del comporto per malattia.

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Rinvio e sospensione del periodo di congedo di maternità post parto

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità post parto.

La lavoratrice può optare per la sospensione del congedo una sola volta per ogni figlio rinviando la fruizione di tutto o di parte del congedo a partire dalla data delle dimissioni del bambino, oppure da data antecedente comunicata dalla lavoratrice.

La sospensione è esercitabile anche in caso di minore adottato/affidato.

Tale diritto è subordinato alla presentazione della certificazione medica che attesti la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.

NB: per “sospensione del congedo” si intende il periodo a partire dal quale la lavoratrice riprende l’attività lavorativa.

La data di ripresa della fruizione del congedo residuo coincide con la data delle dimissioni del bambino o con la data precedente alle dimissioni in cui la lavoratrice riprende a fruire del congedo residuo.

Per informazioni:

 

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Congedo di Maternità in caso di adozione e affidamento

Il congedo di maternità, per un periodo massimo di cinque mesi, spetta anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

In caso di adozione nazionale, il congedo di maternità:

  • deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

In caso di adozione internazionale, il congedo di maternità:

  • può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva; ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia
  • la lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito per motivi familiari, senza diritto ad indennità
  • l’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice.

In caso di affidamento temporaneo di minore, il congedo per maternità può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi. Entro questi cinque mesi, il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato, sempre per valori di intere giornate.

Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento ed è riconosciuto anche per minori che, all’atto dell’affidamento, abbiano superato i sei anni di età.

Per informazioni:

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Congedo di paternità obbligatorio

Per congedo di paternità obbligatorio si intende l’astensione dal lavoro del padre lavoratore, che ne fruisce in via autonoma per un periodo di 10 giorni lavorativi.

Il padre lavoratore ha diritto di fruire del congedo di paternità con le seguenti modalità:

  • dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo
  • non frazionabili ad ore
  • fruibili anche in via non continuativa
  • anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice
  • sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo.

In caso di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

Per l’esercizio del diritto è dovuto un preavviso non inferiore ai 5 giorni, se possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Per la richiesta il lavoratore deve compilare la domanda di paternità obbligatoria da sottoporre alla firma del Responsabile e l’allegato alla domanda di paternità. Entrambi i moduli, debitamente compilati, devono essere inviati:

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Congedo di paternità alternativo

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di:

  • morte o grave infermità della madre
  • abbandono da parte della madre
  • affidamento esclusivo del bambino al padre.

​Il padre lavoratore che intende richiedere il congedo per paternità deve presentare la certificazione riportante le condizioni sopra richiamate.

In caso di abbandono, il padre lavoratore lo dovrà dichiarare con atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.

In caso di adozione e affidamento, se il congedo di maternità non viene richiesto dalla lavoratrice spetta al lavoratore padre, alle stesse condizioni del congedo per maternità per adozione e affidamento previste per la madre.

Per informazioni:

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Trattamento Economico

Per tutta la durata del congedo di maternità, o di paternità e di paternità alternativo alla lavoratrice o al lavoratore  spetta l’intera retribuzione, anche nel caso di adozione/affidamento.

Nel caso in cui la dipendente cessi il rapporto di lavoro durante il periodo di congedo di maternità, ha diritto di chiedere la relativa indennità per il periodo di astensione obbligatoria ancora spettante.

Durante i periodi di flessibilità del congedo di maternità o di interdizione anticipata dal lavoro, alla lavoratrice spetta l’intera retribuzione.

Nei casi di malattia per gravidanza o interruzione della gravidanza per tutto il periodo alla lavoratrice spetta l’intera retribuzione. Se l’assenza si protrae per più di dieci giorni, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità, emolumento o trattamento accessorio, salvo i casi di ricovero ospedaliero per i quali è previsto il trattamento di miglior favore.

In caso di permessi prenatali alla lavoratrice spetta l’intera retribuzione.

Per informazioni:

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Maternità docenti e ricercatrici

Tutte le informazioni sulla maternità riportate nelle precedenti pagine sono valide anche per il personale docente e ricercatore.

Ricercatrice di tipo A: durante il collocamento in congedo di maternità obbligatorio il contratto da Ricercatore a tempo determinato di tipo A è sospeso. Il termine di scadenza viene prorogato per il periodo pari a quello di astensione obbligatoria. Nel caso in cui il termine di scadenza del contratto cessi prima del termine del periodo di astensione obbligatoria, la scadenza del contratto è prorogata fino al quinto mese di astensione obbligatoria per maternità.

Ricercatrice di tipo B: il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell’ambito della durata triennale del contratto.

Entro la scadenza del contratto la ricercatrice può richiedere la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità, dando comunicazione all’ indirizzo mail: assenze.docenti@unimi.it 

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Maternità assegnisti/borsisti e collaboratori

Le informazioni riguardanti la maternità di Assegnisti/borsisti e dei Collaboratori sono presenti nelle rispettive sezioni del sito.

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Normativa

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53."

Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

Legge 4 Maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)

Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”

Legge 27.12.2017 n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Circolare Inps n. 16 del 4 febbraio 2008 – Congedo di maternità, paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti

Circolare Inps n. 40 del 14 marzo 2013 - Diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Università:

  • CCNL 2006/2009 e 1998/2001, art 31 "Congedi parentali"
  • CCNL 1994/1997, art 23 "Permessi retribuiti"

Accordo in merito al congedo parentale fruizione su base oraria siglato il 31.10.2019

Disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - Circolare dell'Università degli Studi di Milano n. 94/2020 del 15/09/2020.