Malattia del bambino

Malattia del bambino personale PTAB

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio fino agli otto anni di età, con le seguenti modalità:

  • entro il terzo anno di vita: primi 30 giorni retribuiti al 100%, cumulativamente tra entrambi i genitori se dipendenti pubblici, per anno di vita del/della bambino/a
  • entro il terzo anno di vita: ulteriori periodi senza retribuzione
  • oltre il terzo anno di vita e fino all'8° anno: 5 giorni lavorativi annui senza retribuzione, per ogni genitore.

Per il computo dei trenta giorni annuali retribuiti al 100%, va considerato come riferimento temporale l'anno anagrafico del bambino, compreso il giorno del compimento del terzo anno di età.

In compresenza di più figli di età inferiore ai tre anni, il riconoscimento del beneficio economico è riferito ad ogni singolo bambino.

Malattia del figlio in caso di adozione o affidamento

L’astensione per la malattia del bambino spetta anche alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno un minore in adozione o in affidamento temporaneo.

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio, con il seguente trattamento economico:

  • fino al compimento del sesto anno di vita del bambino, per i primi tre anni:
    • primi trenta giorni retribuiti al 100%, cumulativamente tra entrambi i genitori se dipendenti pubblici
    • ulteriori periodi senza retribuzione
  • oltre il sesto anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno:
    • ​cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, senza retribuzione
  • se all’atto dell’adozione o dell'affidamento il minore risulta avere una età compresa tra 6 e 12 anni, per i primi tre anni dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare:
    • cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, senza retribuzione.

Note comuni 

Il genitore assente dal servizio per la malattia del figlio è tenuto a comunicare al/alla proprio/a responsabile la motivazione dell’assenza e la durata sin dal primo giorno di malattia del bambino.

Non è prevista l’astensione per malattia del figlio per mezze giornate o ad ore.

Nell’ambito del periodo di prognosi prescritta per la guarigione del bambino, il genitore può richiede l’astensione dal lavoro anche limitatamente ad alcune giornate.

Nel computo del conteggio dei giorni di astensione per malattia del figlio di età inferiore ai tre anni, rientrano anche i sabati, le domeniche e i festivi, se compresi nel periodo di assenza dal lavoro.

In caso di sopraggiunta malattia del bambino in concomitanza del congedo parentale, è possibile sospendere il congedo parentale.

La malattia del figlio che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento.

Il/la lavoratore/lavoratrice che richiede l’astensione per malattia del bambino non è soggetto a controlli fiscali né ha l’obbligo di rispettare fasce orarie di controllo.

In caso di vaccinazione del bambino la malattia non può essere richiesta in quanto risulta somministrata solo in caso di buona salute del minore.

La madre può utilizzare l’astensione per malattia del figlio solo dopo il termine del congedo di maternità, mentre il padre lavoratore dipendente pubblico può beneficiarne subito dopo la nascita del figlio.

L’astensione per malattia figlio spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

La malattia del figlio deve essere certificata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato (corredato di timbro e codice regionale), il/la dipendente deve inviare alla mail permessi@unimi.it, la richiesta di astensione per malattia del bambino di età inferiore agli otto anni, corredata dalla relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (reperibile in allegato al medesimo modulo di richiesta).

È ammesso il certificato rilasciato da un medico privato solo se è il sostituto del medico di base. Sarà cura della lavoratrice/del lavoratore autocertificarlo in sede di presentazione della domanda di congedo per malattia del figlio.

Per informazioni: permessi@unimi.it

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Malattia del bambino personale docente e ricercatore

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio fino agli otto anni di età, con le seguenti modalità:

  • entro il terzo anno di vita: 45 giorni l’anno al 100%, di cui il primo giorno ridotto di 1/3, per effetto del trattamento di maggior favore previsto per il congedo straordinario (se non fruito nell’anno solare di riferimento)
  • entro il terzo anno di vita: ulteriori periodi senza retribuzione
  • oltre il terzo anno di vita e fino all'8° anno: 5 giorni l’anno al 100%, di cui il primo giorno ridotto di 1/3, per effetto del trattamento di maggior favore previsto per il congedo straordinario (se non fruito nell’anno solare di riferimento). Diversamente, se già esaurito, le 5 giornate spettano senza retribuzione.

In compresenza di più figli di età inferiore ai tre anni, il riconoscimento del beneficio economico è riferito ad ogni singolo bambino.

Malattia del figlio in caso di adozione o affidamento 

Il genitore assente dal servizio per la malattia del figlio è tenuto a comunicare al/alla proprio/a responsabile la motivazione dell’assenza e la durata sin dal primo giorno di malattia del bambino.

L’astensione per la malattia del bambino spetta anche alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno un minore in adozione o in affidamento temporaneo.

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio, con il seguente trattamento economico:

  • fino al compimento del sesto anno di vita del bambino, per i primi tre anni:
    • 45 giorni l’anno al 100%, di cui il primo giorno ridotto di 1/3, per effetto del trattamento di maggior favore previsto per il congedo straordinario (se non fruito nell’anno solare di riferimento)
    • ulteriori periodi senza retribuzione
  • oltre il sesto anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno:
    • 5 giorni l’anno al 100%, di cui il primo giorno ridotto di 1/3, per effetto del trattamento di maggior favore previsto per il congedo straordinario (se non fruito nell’anno solare di riferimento). Diversamente, se già esaurito, le 5 giornate spettano senza retribuzione.
  • se all’atto dell’adozione o dell'affidamento il minore risulta avere una età compresa tra 6 e 12 anni, per i primi tre anni dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare:
    • 5 giorni l’anno al 100%, di cui il primo giorno ridotto di 1/3, per effetto del trattamento di maggior favore previsto per il congedo straordinario (se non fruito nell’anno solare di riferimento). Diversamente, se già esaurito, le 5 giornate spettano senza retribuzione.

Note comuni 

Non è prevista l’astensione per malattia del figlio per mezze giornate o ad ore.

Nell’ambito del periodo di prognosi prescritta per la guarigione del bambino, il genitore può richiede l’astensione dal lavoro anche limitatamente ad alcune giornate.

Nel computo del conteggio dei giorni di astensione per malattia del figlio di età inferiore ai tre anni, rientrano anche i sabati, le domeniche e i festivi, se compresi nel periodo di assenza dal lavoro.

In caso di sopraggiunta malattia del bambino in concomitanza del congedo parentale, è possibile sospendere il congedo parentale.

Il/la lavoratore/lavoratrice che richiede l’astensione per malattia del bambino non è soggetto a controlli fiscali né ha l’obbligo di rispettare fasce orarie di controllo.

In caso di vaccinazione del bambino la malattia non può essere richiesta in quanto risulta somministrata solo in caso di buona salute del minore.

La madre può utilizzare l’astensione per malattia del figlio solo dopo il termine del congedo di maternità, mentre il padre lavoratore dipendente pubblico può beneficiarne subito dopo la nascita del figlio.

L’astensione per malattia figlio spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

La malattia del figlio deve essere certificata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato (corredato di timbro e codice regionale), il/la dipendente deve inviare alla mail assenze.docenti@unimi.it, la richiesta di astensione per malattia del bambino di età inferiore agli otto anni, corredata dalla relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (reperibile in allegato al medesimo modulo di richiesta).

È ammesso il certificato rilasciato da un medico privato solo se è il sostituto del medico di base. Sarà cura della lavoratrice/del lavoratore autocertificarlo in sede di presentazione della domanda di congedo per malattia del figlio.

Per informazioni: assenze.docenti@unimi.it

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Modulistica

Modulistica astensione malattia figlio

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