Congedo parentale

Il congedo parentale è di complessivi 10 mesi tra entrambi i genitori e può essere usufruito entro i 12 anni di vita del bambino.

Il limite è elevabile ad 11 mesi nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.

Ai genitori spetta il diritto di astenersi dal lavoro, nel rispetto dei limiti sopra richiamati, secondo la seguente modalità:

  • la madre, trascorso il periodo di congedo di maternità, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi
  • il padre, dalla nascita del figlio, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevati a 7 nel caso in cui eserciti il diritto all’astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi
  • il genitore solo o nei confronti del quale sia stato disposto l’affido esclusivo del figlio, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi.

In caso di parto plurimo i periodi di congedo parentale spettano per ciascun figlio.

Per usufruire del congedo parentale compilare la modulistica come di seguito:

Per entrambe le qualifiche del personale il modulo deve essere firmato dalla/dal dipendente, vistato dal responsabile e trasmesso con il relativo documento di identità.

Preavviso nella richiesta di congedo parentale e modalità di fruizione

Il genitore che intende fruire del congedo parentale è tenuto ad avvisare il proprio responsabile, salvo casi di oggettiva impossibilità, con un termine di preavviso:

  • non inferiore a cinque giorni, in caso di fruizione giornaliera
  • non inferiore a due giorni in caso di fruizione a mezza giornata o ad ore.

Attenzione: la fruizione oraria è prevista per il solo personale TAB, per frazione non inferiore all’ora e per non più della metà della giornata lavorativa.

Il personale docente e ricercatore può fruire del congedo a giornata intera o a valori di mezza giornata.

Il genitore potrà fruire del congedo parentale secondo le seguenti modalità:

  • per periodi continuativi
  • per singole giornate
  • per mezze giornate
  • ad ore (solo PTAB).

E’ cumulabile nella stessa giornata la fruizione oraria del congedo parentale con:

Per informazioni:

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Congedo parentale in caso di adozione e affidamento

Anche i genitori adottivi e affidatari, possono usufruire del congedo parentale, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Il congedo parentale è di complessivi 11 mesi tra entrambi i genitori.

La madre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi.

Il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi, nel caso in cui eserciti il diritto all’astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi.

Entrambi i genitori hanno diritto di chiedere il congedo parentale anche contemporaneamente.

Per informazioni: 

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Trasformazione del rapporto a tempo parziale in alternativa al congedo parentale

Il genitore può richiedere, in alternativa al congedo parentale ed entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per una sola volta, per un periodo pari al congedo spettante e con una riduzione d’orario non superiore al cinquanta per cento.

L’Amministrazione è tenuta a trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, entro quindici giorni dalla richiesta.

Vedi anche la pagina Part time.

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Tutela della maternità e paternità di figli portatori di handicap, prolungamento del congedo parentale

La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre di bambino riconosciuto affetto da handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 – comma 3, della legge 5.2.1992 n. 104, hanno diritto a prolungare il congedo parentale entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, con trattamento economico al 30%, per:

  • un periodo massimo non superiore a tre anni comprensivo del normale congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati a meno che non sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

l prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo.

Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, il genitore ha diritto ad usufruire dei riposi per handicap in proporzione all’orario di lavoro:

  • nella misura di 2 ore di permesso per ciascun giorno lavorativo del mese se l’attività lavorativa è pari o superiore alle 6 ore giornaliere
  • nella misura di 1 ora se inferiore alle 6 ore giornaliere.

In caso di adozione nazionale, internazionale o di affidamento, il prolungamento del congedo parentale, con trattamento economico al 30%:

  • può essere fruito per un periodo massimo non superiore a tre anni comprensivo del normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente
  • può essere fruito qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del bambino in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Anche in caso di adozione nazionale, internazionale o di affidamento, il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.

In alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, il genitore ha diritto ad usufruire dei riposi per handicap, entro il terzo anno d’ingresso del minore in famiglia, in proporzione all’orario di lavoro:

  • nella misura di 2 ore di permesso per ciascun giorno lavorativo del mese se l’attività lavorativa è pari o superiore alle 6 ore giornaliere
  • nella misura di 1 ora se inferiore alle 6 ore giornaliere.

I riposi e i permessi fruiti per l’assistenza al minore in situazione di handicap grave possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

Per usufruire del prolungamento del congedo parentale utilizzare il modulo prolungamento, in alternativa, per fruire dei riposi giornalieri, utilizzare il modulo riposi giornalieri.

Entrambi i moduli sono da inviare per mail ai seguenti indirizzi:

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Riposi giornalieri (allattamento)

La madre ha diritto nel corso del primo anno di vita del bambino, compreso il giorno del compleanno, ad usufruire della riduzione oraria giornaliera in proporzione all’orario di lavoro nella misura di:

  • 2 ore di permesso per ciascun giorno lavorativo del mese se l’attività lavorativa è pari o superiore alle 6 ore giornaliere
  • nella misura di 1 ora se inferiore alle 6 ore giornaliere.

I periodi di riposo di cui sopra sono riconosciuti al padre lavoratore:

  1. nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre
  2. in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga
  3. nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente
  4. in caso di morte o di grave infermità' della madre.

Durante il periodo di congedo obbligatorio di maternità il padre non ha diritto ad usufruire dei permessi per riposi giornalieri.

Nel caso in cui la madre lavoratrice stia fruendo del periodo di congedo parentale, il padre lavoratore non può richiedere i riposi giornalieri; diversamente nel periodo in cui il padre lavoratore stia fruendo del periodo di congedo parentale, la madre può richiedere i riposi giornalieri.

Qualora la dipendente decida nella giornata di non fruire dei riposi giornalieri deve comunicare le ragioni della rinuncia aprendo lo SPOC in Risorse Umane – Gestione Rilevazione Presenze (Informazioni riposi giornalieri ex allattamento). I riposi giornalieri infatti sono un diritto del bambino e il genitore non può rinunciarci senza motivo.

In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

In caso di adozione/affidamento i periodi di riposo spettano entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia.

Per usufruire dei riposi giornalieri compilare e inoltrare i moduli:

Entrambe le domande dovranno essere vistate dal responsabile, firmate dalla/dal dipendente e inviate tramite SPOC in Risorse Umane – Gestione Rilevazione Presenze (Informazioni riposi giornalieri ex allattamento).

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Trattamento economico PTAB

Per figli biologici: durante la fruizione del congedo parentale il trattamento economico è il seguente:

  • fino al dodicesimo anno di vita del figlio: a ciascun genitore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30%;
  • fino al dodicesimo anno di vita del figlio: i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad un ulteriore periodo di 3 mesi, con indennità pari al 30% della retribuzione.

Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico.

Il periodo totale di congedo parentale indennizzabile, tra entrambi i genitori, è elevato da 6 mesi a 9 mesi.

  • per il genitore unico: spetta un’indennità pari al 30% per un periodo massimo di 9 mesi; nel caso in cui sia stato disposto l’affidamento esclusivo, spetta, in via esclusiva, anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale, pari a 11 mesi.  

Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico

Per i figli adottati o in affidamento, durante la fruizione del congedo parentale, tra entrambi i genitori, il trattamento economico è il seguente:

  • entro i 12 anni dell’ingresso del minore in famiglia o comunque fino al raggiungimento della maggiore età: a ciascun genitore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30%
  • entro i 12 anni dell’ingresso del minore in famiglia o comunque fino al raggiungimento della maggiore età: i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad un ulteriore periodo di 3 mesi, con indennità pari al 30% della retribuzione.

Per effetto delle disposizioni di maggior favore del CCNL 2006-2009, i primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti al 100%, tra entrambi i genitori.

Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico.

Tabella riassuntiva:

 

Periodo non trasferibile ad altro genitore

Retribuzione

MADRE 3 mesi 30%*
PADRE 3 mesi 30%*

* Per effetto delle disposizioni di maggior favore del CCNL 2006-2009, i primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti al 100%, tra entrambi i genitori.

Ulteriore periodo in alternativa tra entrambi i genitori Retribuzione
3 mesi 30%

Alcuni esempi:

  • madre: fruiti 3 mesi non trasferibili, di cui 30 giorni retribuiti al 100% e altri 2 mesi al 30%. Fruisce di un ulteriore mese in alternativa tra i genitori al 30%: totale mesi fruiti 4
  • padre: fruiti 3 mesi non trasferibili al 30%, fruisce di ulteriori due mesi in alternativa tra i genitori al 30%: totale mesi fruiti 5.

Risultano quindi esauriti i nove mesi indennizzabili tra entrambi i genitori.

Fermo restando il totale di 11 mesi tra entrambi i genitori, individualmente potrebbero fare i periodi sotto riportati:

La madre può fruire di ulteriori due mesi, ad arrivare ai 6 spettanti, che saranno retribuiti al 30% o allo 0% in base al reddito annuo lordo.

Il padre può fruire di ulteriori due mesi, ad arrivare ai 7 spettanti, che saranno retribuiti al 30% o allo 0% in base al reddito  annuo lordo.

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Trattamento economico docenti e ricercatrici/ricercatori

Per figli biologici: durante la fruizione del congedo parentale il trattamento economico è il seguente:

  • fino al dodicesimo anno di vita del figlio: a ciascun genitore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30%
  • fino al dodicesimo anno di vita del figlio: i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad un ulteriore periodo di 3 mesi, con indennità pari al 30% della retribuzione.

Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico.

Il periodo totale di congedo parentale indennizzabile, tra entrambi i genitori, è elevato da 6 mesi a 9 mesi.

  • per il genitore unico: spetta un’indennità pari al 30% per un periodo massimo di 9 mesi. Qualora sia stato disposto l’affidamento esclusivo, spetta, in via esclusiva, anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale, pari a 11 mesi.  

Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico

Per i figli adottati o in affidamento, durante la fruizione del congedo parentale, tra entrambi i genitori, il trattamento economico è il seguente:

  • entro i 12 anni dell’ingresso del minore in famiglia o comunque fino al raggiungimento della maggiore età: a ciascun genitore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30%
  • entro i 12 anni dell’ingresso del minore in famiglia o comunque fino al raggiungimento della maggiore età: i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad un ulteriore periodo di 3 mesi, con indennità pari al 30% della retribuzione.

Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico.

Tabella riassuntiva:

  Periodo non trasferibile ad altro genitore Retribuzione
MADRE 3 MESI  30%
PADRE 3 MESI  30%

 

Ulteriore periodo in alternativa tra entrambi i genitori

Retribuzione
3 mesi 30%

Per effetto delle disposizioni di maggior favore (D.P.R. n. 3/1957) il personale docente e ricercatore può richiedere di fruire, nel computo massimo dei periodi di congedo parentale spettanti, dei 45 giorni di congedo straordinario previsto per anno solare.

I periodi di congedo straordinario sono retribuiti per intero e prevedono la trattenuta di 1/3 dello stipendio sul primo giorno.

Il congedo straordinario può essere fruito solo a giornata intera.

Prolungamento congedo parentale per figli portatori di handicap

È dovuta una indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo di prolungamento del congedo parentale a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.

Ripercussioni congedo parentale

I periodi/giorni/ore di congedo parentale fruiti sono computati nell’anzianità di servizio.

Non comportano riduzioni di ferie, festività soppresse e tredicesima mensilità.

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