Congedo parentale PTAB e CEL

Il congedo parentale è di complessivi 10 mesi tra entrambi i genitori e può essere usufruito entro i 14 anni di vita del bambino.

Il limite è elevabile ad 11 mesi nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.

Ai genitori spetta il diritto di astenersi dal lavoro, nel rispetto dei limiti sopra richiamati, secondo la seguente modalità:

  • la madre, trascorso il periodo di congedo di maternità, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi
  • il padre, dalla nascita del figlio, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevati a 7 nel caso in cui eserciti il diritto all’astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi
  • il genitore unico o nei confronti del quale sia stato disposto l’affido esclusivo del figlio, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi.

In caso di parto plurimo i periodi di congedo parentale spettano per ciascun figlio.

Entrambi i genitori hanno diritto di chiedere il congedo parentale anche contemporaneamente.

Per usufruire del congedo parentale compilare il modulo per il personale TAB e collaboratori linguistici da inviare a permessi@unimi.it

Per entrambe le qualifiche del personale il modulo deve essere firmato dal/dalla dipendente, vistato dal/dalla responsabile e trasmesso con il relativo documento di identità.

Preavviso nella richiesta di congedo parentale e modalità di fruizione

Il genitore che intende fruire del congedo parentale è tenuto ad avvisare il/la proprio/a responsabile, salvo casi di oggettiva impossibilità, con un termine di preavviso:

  • non inferiore a cinque giorni, in caso di fruizione giornaliera
  • non inferiore a due giorni, in caso di fruizione a mezza giornata o ad ore.

Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale, in caso di rapporto di lavoro a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono equiparate ad un giorno.

In caso di rapporto part time il numero di ore è riproporzionato in base alla minor durata media della prestazione lavorativa, come da tabella:

% part time      83,3%     70%      66,6%     50%    33,3%
        ore         5        4         4        3        2

 

Il genitore potrà fruire del congedo parentale secondo le seguenti modalità:  

  • per periodi continuativi
  • per singole giornate
  • per mezze giornate
  • ad ore (per frazioni non inferiori all'ora).

È cumulabile nella stessa giornata la fruizione oraria del congedo parentale con:

Il congedo parentale ad ore non è cumulabile con gli altri permessi e riposi previsti dal D.lgs. n. 151/2001 (riposi giornalieri "ex allattamento", riposi e permessi per prolungamento del congedo parentale per figli con handicap grave).

Regole comuni per sabati, domeniche e festivi:

Nelle ipotesi in cui il congedo parentale risulti inframmezzato da ferie, malattia o assenze ad altro titolo, il comma 9 dell’art. 31 del CCNL 2006/2009 dispone che in caso di fruizione continuativa dei periodi di congedo parentale, gli stessi “comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi settimanali che ricadano all’interno dei periodi stessi”. Il medesimo comma 9, inoltre, precisa che tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata “quando i diversi periodi non siano intervallati dal ritorno al lavoro”.

Pertanto, in caso  di utilizzo del congedo parentale frazionato intervallato da altra tipologia di assenza, senza rientro in servizio, i giorni festivi, gli eventuali sabati e le domeniche immediatamente successivi ad un periodo di congedo parentale o immediatamente precedenti ad un secondo periodo di congedo parentale andranno conteggiati come giorni di congedo parentale."

Per informazioni: permessi@unimi.it

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Congedo parentale in caso di adozione e affidamento

Anche i genitori adottivi e affidatari, hanno diritto di usufruire del congedo parentale, qualunque sia l’età del minore, entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Il congedo parentale è di complessivi 11 mesi tra entrambi i genitori.

La madre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi.

Il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi, nel caso in cui eserciti il diritto all’astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi.

Entrambi i genitori hanno diritto di chiedere il congedo parentale anche contemporaneamente.

Per informazioni: permessi@unimi.it

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Trasformazione del rapporto a tempo parziale in alternativa al congedo parentale

Il genitore può richiedere, in alternativa al congedo parentale ed entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per una sola volta, per un periodo pari al congedo spettante e con una riduzione d’orario non superiore al cinquanta per cento, come di seguito:

riduzione dell’orario pari al 50%: part time pari al 50%

riduzione dell’orario pari al 34%: part time pari al 66%

riduzione dell’orario pari al 30%: part time pari al 70%

riduzione dell’orario pari al 17%: part time pari al 83%

In caso di trasformazione del rapporto a tempo parziale VERTICALE sono riproporzionati anche i giorni di ferie, festività soppresse, concorso/esame e smart working spettanti per il periodo di riferimento.

I permessi ad ore (motivi personali, esigenze personali, viste mediche) sono sempre riproporzionati, sia in caso di part time orizzontale sia verticale.

L’ Amministrazione è tenuta a trasformare il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, entro quindici giorni dalla richiesta.

Vedi anche la pagina Part time e Orari Part time.

Per informazioni sul periodo di congedo parentale spettante che può essere trasformato in part time scrivere a permessi@unimi.it

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Tutela della maternità e paternità di figli con disabilità, prolungamento del congedo parentale

La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre di bambino riconosciuto affetto da disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 – comma 3, della legge 5.2.1992 n. 104, hanno diritto a prolungare il congedo parentale entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, in misura continuativa o frazionata, con trattamento economico al 30%, per:

  • un periodo massimo non superiore a tre anni comprensivo del normale congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati a meno che non sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

ll prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo.

Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, il genitore ha diritto ad usufruire dei riposi per handicap in proporzione all’orario di lavoro:

  • nella misura di 2 ore di permesso per ciascun giorno lavorativo del mese se l’attività lavorativa è pari o superiore alle 6 ore giornaliere
  • nella misura di 1 ora se inferiore alle 6 ore giornaliere.

In caso di adozione nazionale, internazionale o di affidamento, il prolungamento del congedo parentale, con trattamento economico al 30%:

  • può essere fruito per un periodo massimo non superiore a tre anni comprensivo del normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente
  • può essere fruito qualunque sia l’età del minore, entro 14 anni dall’ingresso del bambino in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Anche in caso di adozione nazionale, internazionale o di affidamento, il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.

In alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, i genitori di figli con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, entro il terzo anno d’ingresso del minore in famiglia, hanno diritto ad usufruire dei permessi orari in proporzione all’orario di lavoro:

  • nella misura di 2 ore di permesso per ciascun giorno lavorativo del mese se l’attività lavorativa è pari o superiore alle 6 ore giornaliere
  • nella misura di 1 ora se inferiore alle 6 ore giornaliere.

I riposi e i permessi (permessi L. 104/92) fruiti per l’assistenza al minore con disabilità in situazione di gravità possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

Per usufruire del prolungamento del congedo parentale utilizzare il modulo prolungamento, in alternativa, per fruire dei riposi giornalieri, utilizzare il modulo riposi giornalieri per prolungamento congedo parentale.

Entrambi i moduli sono da inviare a permessi@unimi.it

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Trattamento economico PTAB

Il periodo di congedo parentale indennizzabile attualmente è strutturato in:

  • 90 giorni fruibili esclusivamente dalla madre
  • 90 giorni fruibili esclusivamente dal padre
  • 90 giorni fruibili alternativamente tra entrambi i genitori.

Durante la fruizione del congedo parentale il trattamento economico è diversamente applicato in base al termine del congedo di maternità/paternità.

1) Congedo di maternità obbligatorio o di paternità si è concluso entro il 31/12/2023:

Il congedo parentale (per entrambi i genitori) è così retribuito:

  • primi 30 giorni: retribuzione 100% fino ai 14 anni del bambino (per effetto delle disposizioni di maggior favore del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca);
  • restanti 8 mesi: retribuzione 30% fino ai 14 anni del bambino.

2) Congedo di maternità obbligatorio o di paternità si è concluso dopo il 31/12/2023 ed entro il 31/12/2024 (Legge di Bilancio 2024, confermata dalla Legge di Bilancio 2025)

Il congedo parentale è così retribuito:

  • primi 30 giorni: retribuzione 100% fino ai 14 anni (per effetto delle disposizioni di maggior favore del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca);
  • 1 mese retribuito all’80% se utilizzato entro i 6 anni del bambino (se fruito tra i 7 e i 14 anni la retribuzione è al 30%);
  • restanti 7 mesi: retribuzione 30% fino ai 14 anni.

3) Congedo di maternità obbligatorio o di paternità si è concluso o si conclude successivamente al 31/12/2024 (Legge di Bilancio 2025)

Il congedo parentale è così retribuito:

  • primi 30 giorni: retribuzione 100% fino ai 14 anni (per effetto delle disposizioni di maggior favore del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca);
  • 2 mesi retribuiti all’80% se fruiti entro i 6 anni del bambino (se fruiti tra i 7 e i 14 anni la retribuzione è al 30%);
  • restanti 6 mesi: retribuzione 30% fino ai 14 anni.

Gli ulteriori periodi oltre a quelli sopra richiamati (per il raggiungimento del limite dei 10 mesi complessivi tra entrambi i genitori elevabili a 11 nel caso in cu il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi), prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico.

GENITORE UNICO

1)   “Genitore unico”

 

Totale mesi di congedo spettanti    11 mesi di congedo entro i 14 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
Mesi di congedo indennizzato  9 mesi indennizzabili entro i 14 anni di vita o dall'ingresso in famiglia 

 

2)   “Genitore unico” con reddito sottosoglia di cui all’articolo 34, comma 3, del T.U.

 

Totale mesi di congedo spettanti  11 mesi di congedo entro i 14 anni di vita o dall'ingresso in famiglia

Mesi di congedo indennizzato  

11 mesi indennizzabili entro i 14 anni di vita o dall'ingresso in famiglia                            

 

Per effetto delle disposizioni di maggior favore del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, i primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti al 100%, per ciascun figlio anche in caso di parto plurimo.

Nel caso di termine del congedo di maternità/paternità successivamente al 31.12.2023 ed entro il 31.12.2024 valgono le disposizioni di maggior favore sopra richiamate (secondo mese retribuito all’80%).

Nel caso di termine del congedo di maternità/paternità successivamente al 31.12.2024 valgono le disposizioni di maggior favore sopra richiamate (secondo e terzo mese retribuiti all’80%).

 

ADOZIONE O AFFIDAMENTO

Per i figli adottati o in affidamento, durante la fruizione del congedo parentale, tra entrambi i genitori, il trattamento economico è il seguente:

  • entro i 14 anni dell’ingresso del minore in famiglia o comunque fino al raggiungimento della maggiore età: a ciascun genitore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30%
  • entro i 14 anni dell’ingresso del minore in famiglia o comunque fino al raggiungimento della maggiore età: i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad un ulteriore periodo di 3 mesi, con indennità pari al 30% della retribuzione.

Per effetto delle disposizioni di maggior favore del CCNL 2006-2009, i primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti al 100%, tra entrambi i genitori, per ciascun figlio anche in caso di parto plurimo.

Nel caso di adozione o affido successivamente al 31.12.2023 ed entro il 31/12/2024 valgono le disposizioni di maggior favore sopra richiamate (secondo mese all'80%).

Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico.

Alcuni esempi:

  • madre: fruiti 3 mesi non trasferibili, di cui 30 giorni retribuiti al 100% e altri 2 mesi al 30% (ovvero 80%). Fruisce di un ulteriore mese in alternativa tra i genitori al 30%: totale mesi fruiti 4
  • padre: fruiti 3 mesi non trasferibili al 30%, fruisce di ulteriori due mesi in alternativa tra i genitori al 30%: totale mesi fruiti 5.

Risultano quindi esauriti i nove mesi indennizzabili tra entrambi i genitori.

Fermo restando il totale di 11 mesi tra entrambi i genitori, individualmente potrebbero fare i periodi sotto riportati:

La madre può fruire di ulteriori due mesi, ad arrivare ai 6 spettanti, che saranno retribuiti al 30% o allo 0% in base al reddito annuo lordo.

Il padre può fruire di ulteriori due mesi, ad arrivare ai 7 spettanti, che saranno retribuiti al 30% o allo 0% in base al reddito  annuo lordo.

 

Prolungamento congedo parentale per figli con disabilità

È dovuta una indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo di prolungamento del congedo parentale a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.

 

Ripercussioni congedo parentale

I periodi/giorni/ore di congedo parentale fruiti sono computati nell’anzianità di servizio.

Non comportano riduzioni di ferie, festività soppresse e tredicesima mensilità.

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