Part time

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito secondo le seguenti tipologie:

  • rapporto di lavoro a tempo parziale ORIZZONTALE: orario ridotto in tutti i giorni della settimana
  • rapporto di lavoro a tempo parziale VERTICALE: orario pieno su alcuni giorni della settimana o alcuni periodi del mese o dell’anno
  • rapporto di lavoro a tempo parziale MISTO: combinazione delle due modalità precedenti.

Il dipendente può scegliere una delle seguenti percentuali di orario di lavoro:

  • 33,3% dell’orario pari a 12 ore
  • 50% dell’orario pari a 18 ore
  • 66,6% dell’orario pari a 24 ore
  • 70% dell’orario pari a 25 ore
  • 83,3% dell’orario pari a 30 ore.

La modulazione dell’orario di lavoro deve essere concordata con il Responsabile della struttura di appartenenza in modo da contemperare l’esercizio del diritto del dipendente con le esigenze funzionali della struttura in cui presta servizio.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese nel sistema di classificazione del personale, sia nei rapporti a tempo determinato che a tempo indeterminato nel limite del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno, mediante:

  • trasformazione, su richiesta dei dipendenti interessati, dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; in tal caso, l’Amministrazione terrà conto dei criteri di priorità indicati nell’art. 6 del Regolamento del rapporto di lavoro part-time
  • assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per ulteriori informazioni sull'articolazione degli orari part time consulta la pagina Orari part time

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari o inferiore al 50% (18 o 12 ore lavorative) può svolgere un’ulteriore attività lavorativa esterna subordinata o autonoma purché tale attività non sia in palese contrasto ovvero in concorrenza con gli interessi dell’Amministrazione.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50% (24, 25 o 30 ore lavorative) è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa esterna tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione.

In ogni caso, l’ulteriore attività lavorativa non può intercorrere con un’Amministrazione pubblica.

I permessi retribuiti possono essere richiesti ed utilizzati anche in caso di rapporto di lavoro part-time in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.

Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi.

Per approfondire, consulta il Regolamento del rapporto di lavoro part-time.

Per informazioni riguardanti:

Modulistica

Modifica della percentuale d'impiego personale TAB