Collaboratori linguistici

La figura del collaboratore ed esperto linguistico è stata introdotta nell'ordinamento universitario dalla legge 236/95 , in sostituzione del lettore a contratto di madre lingua straniera previsto dall'art. 28 del DPR 382/80.

Dal 1 gennaio 1994, compatibilmente con le risorse disponibili, possono essere assunti con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato o, per esigenze temporanee, a tempo determinato, collaboratori ed esperti di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario adeguato alle funzioni da svolgere, di idonea qualificazione e competenza.

L'impegno orario dei collaboratori ed esperti linguistici è di 500 ore annue. L'assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue. Essi svolgono, nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili della formazione linguistica, mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti.

Ai collaboratori ed esperti linguistici è consentito, previa comunicazione all'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni, che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali dell'amministrazione stessa.

La figura del collaboratore ed esperto linguistico è disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) - Comparto Università.

Di seguito si riportano gli accordi collettivi decentrati, riguardanti gli esperti e i collaboratori linguistici, stipulati dall'Ateneo.

Contrattazione integrativa

Collaboratori linguistici - Accordo 96/97

Collaboratori linguistici - Accordo 94/96