Gestione rapporto di lavoro
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Orario di lavoro
L’attività lavorativa è svolta per 12 mesi con un monte ore settimanale pari a 9 ore e 35 minuti. Tale articolazione è un valore medio dell’impegno richiesto ai/alle CEL che è naturalmente soggetto a variazione in base alle esigenze dettate dai corsi di studio e dal Centro SLAM.
L’attività didattica integrativa svolta viene fissata in 280 ore e deve essere garantita dai/dalle CEL nei giorni e negli orari preventivamente definiti dal Centro SLAM e in base alle esigenze didattiche dei corsi di studio e del Centro SLAM stesso.
Inizio paginaRilevazione presenza in servizio
I/le CEL, al fine della rilevazione della presenza in servizio e dell’orario di lavoro svolto, sono tenuti ad effettuare regolari timbrature con l’apposito badge (Carta La Statale) fornito dall’Ateneo, utilizzando le timbratrici posizionate all’ingresso delle strutture universitarie dove viene svolta l’attività.
La rilevazione della presenza potrà essere verificata tramite la piattaforma Startweb ad oggi in uso presso l’Ateneo.
Nelle giornate in cui l’attività in presenza si protrae per un monte ore giornaliero superiore alle sei, il/la CEL è tenuto ad effettuare una pausa, regolarmente timbrata, di almeno 10 minuti.
Nelle giornate in cui la pausa risulterà regolarmente timbrata, con attività lavorativa svolta oltre le sei ore e la pausa, sarà maturato un buono pasto; nelle giornate in cui la pausa non risulterà regolarmente timbrata non si maturerà il buono pasto. Sarà comunque decurtato il valore minimo di pausa previsto pari a 10 minuti.
L’eventuale attività svolta oltre il monte ore stabilito deve essere recuperata entro l’anno di maturazione per permettere una più ampia flessibilità e garantire la presenza nei periodi di maggiore necessità; non è previsto il pagamento dell’attività straordinaria. La richiesta della fruizione delle ore maturate oltre il servizio ordinario giornaliero previsto deve essere preventivamente autorizzata dalla Direttrice del Centro SLAM, sentiti i/le docenti di riferimento.
Inizio paginaAssenza dal servizio
Ai/alle CEL si applica la disciplina in materia di ferie, permessi, congedi, aspettative e altre assenze dal servizio prevista dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca in vigore e dalle disposizioni di legge dallo stesso richiamate, in quanto compatibili.
Le ferie, proporzionate al periodo effettivamente svolto, devono essere fruite nel corso di ciascun anno solare durante il periodo di sospensione delle attività didattiche.
In base al rapporto di lavoro su 12 mesi le ferie maturate sono così calcolate:
- 26 giorni di ferie e 4 giornate di festività soppressa per i primi tre anni.
- 28 giornate di ferie e 4 giornate di festività soppressa dopo i primi tre anni
Le ferie dovranno essere svolte nel mese di agosto e nei periodi di sospensione delle attività accademiche e, comunque, compatibilmente con le stesse e con la programmazione concordata con la Responsabile della formazione linguistica e con i docenti responsabili.
Le eventuali assenze e le ferie dopo l’autorizzazione preventiva della Direttrice del Centro SLAM, devono essere caricate sulla piattaforma StartWeb.
L’assenza per malattia, ovvero la sua eventuale prosecuzione, deve essere comunicata tempestivamente e prima dell’inizio dell’attività all’Ufficio Gestione Presenze (segnalazionemalattia@unimi.it) e al Centro SLAM al fine di riprogrammare le attività, in collaborazione con i docenti responsabili.
Si rimanda alla pagina informativa dedicata sul portale lastatale@work dove sono riportati gli istituti previsti dal rapporto di lavoro.
Inizio paginaPermessi
In base al CCNL del comparto Istruzione e Ricerca attualmente in vigore i CEL possono usufruire anche delle seguenti tipologie di permesso:
- permesso per assemblea (n. massimo di ore nell’anno: 4);
- permessi art. 48 CCNL 2016-2018 per motivi personali o famigliari (n. massimo di ore nell’anno: 6);
- permessi art. 51 CCNL 2016-2018 per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche (n. massimo di ore nell’anno: 6);
- permessi per concorsi/esami art. 47 c. 1 lett. a (n. massimo di giornate nell’anno: 8);
- permessi lutto (3 giorni per ogni evento).
Le assenze per malattia/ricovero, permessi retribuiti e adesione a giornate di sciopero non prevedono il recupero.
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