Congedo parentale docenti, ricercatrici/ricercatori, titolari di contratti di ricerca e di incarichi post-doc
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Il congedo parentale è di complessivi 10 mesi tra entrambi i genitori e può essere usufruito entro i 14 anni di vita del/della bambino/a.
Il limite è elevabile ad 11 mesi nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.
Ai genitori spetta il diritto di astenersi dal lavoro, nel rispetto dei limiti sopra richiamati, secondo la seguente modalità:
- la madre, trascorso il periodo di congedo di maternità, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi
- il padre, dalla nascita del/della figlio/a, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevati a 7 nel caso in cui eserciti il diritto all’astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi
- il genitore unico o nei confronti del quale sia stato disposto l’affido esclusivo del/della figlio/a, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi.
In caso di parto plurimo i periodi di congedo parentale spettano per ciascun figlio/a.
Entrambi i genitori hanno diritto di chiedere il congedo parentale anche contemporaneamente.
Per usufruire del congedo parentale compilare il modulo per il congedo parentale e inviare a assenze.docenti@unimi.it
Il modulo deve essere firmato dal/dalla dipendente, vistato dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento e trasmesso con il relativo documento di identità.
Preavviso nella richiesta di congedo parentale e modalità di fruizione
Il genitore che intende fruire del congedo parentale è tenuto ad avvisare il/la proprio/a responsabile, salvo casi di oggettiva impossibilità, con un termine di preavviso:
- non inferiore a cinque giorni, in caso di fruizione giornaliera
- non inferiore a due giorni, in caso di fruizione a mezza giornata.
Il congedo può essere fruito a giornata intera o a valori di mezza giornata.
Il genitore potrà fruire del congedo parentale secondo le seguenti modalità:
- per periodi continuativi
- per singole giornate
- per mezze giornate.
Per informazioni: assenze.docenti@unimi.it
Inizio paginaCongedo parentale in caso di adozione e affidamento
Anche i genitori adottivi e affidatari, hanno diritto di usufruire del congedo parentale, qualunque sia l’età del/della minore, entro quattordici anni dall’ingresso del/della minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Il congedo parentale è di complessivi 11 mesi tra entrambi i genitori.
La madre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi.
Il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi, nel caso in cui eserciti il diritto all’astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi.
Entrambi i genitori hanno diritto di chiedere il congedo parentale anche contemporaneamente.
Per informazioni: assenze.docenti@unimi.it
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Tutela della maternità e paternità di figli/figlie in situazione di disabilità, prolungamento del congedo parentale
La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre di bambino/a in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 – comma 3, della legge 5.2.1992 n. 104, hanno diritto a prolungare il congedo parentale entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del/della bambino/a, in misura continuativa o frazionata, con trattamento economico al 30%, per:
- un periodo massimo non superiore a tre anni comprensivo del normale congedo parentale, a condizione che il/la bambino/a non sia ricoverato/a a tempo pieno presso istituti specializzati a meno che non sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo.
Fino al compimento del terzo anno di vita del/della bambino/a, in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, il genitore ha diritto ad usufruire dei riposi per disabilità in proporzione all’orario di lavoro:
- nella misura di 2 ore di permesso per ciascun giorno lavorativo del mese se l’attività lavorativa è pari o superiore alle 6 ore giornaliere
- nella misura di 1 ora se inferiore alle 6 ore giornaliere.
In caso di adozione nazionale, internazionale o di affidamento, il prolungamento del congedo parentale con trattamento economico al 30%:
- può essere fruito per un periodo massimo non superiore a tre anni comprensivo del normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente
- può essere fruito qualunque sia l’età del/della minore, entro quattordici anni dall’ingresso del/della bambino/a in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Anche in caso di adozione nazionale, internazionale o di affidamento, il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.
In alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, il genitore ha diritto ad usufruire dei riposi per disabilità, entro il terzo anno d’ingresso del/della minore in famiglia, in proporzione all’orario di lavoro:
- nella misura di 2 ore di permesso per ciascun giorno lavorativo del mese se l’attività lavorativa è pari o superiore alle 6 ore giornaliere
- nella misura di 1 ora se inferiore alle 6 ore giornaliere.
I riposi e i permessi (permessi L. 104/92) fruiti per l’assistenza al/alla minore in situazione di disabilità grave possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del/della figlio/a.
Per usufruire del prolungamento del congedo parentale utilizzare il modulo prolungamento, in alternativa, per fruire dei riposi giornalieri, utilizzare il modulo riposi giornalieri per prolungamento congedo parentale.
Entrambi i moduli sono da inviare ad assenze.docenti@unimi.it.
Inizio paginaTrattamento economico docenti e ricercatrici/ricercatori, titolari di contratti di ricerca e di incarichi post-doc
Il periodo di congedo parentale indennizzabile attualmente è strutturato in:
- 90 giorni fruibili esclusivamente dalla madre
- 90 giorni fruibili esclusivamente dal padre
- 90 giorni fruibili alternativamente tra entrambi i genitori.
Durante la fruizione del congedo parentale il trattamento economico è diversamente applicato in base al termine del congedo di maternità/paternità.
1) Congedo di maternità obbligatorio o di paternità concluso entro il 31/12/2023:
Il congedo parentale (per entrambi i genitori) è così retribuito:
Primi 9 mesi: retribuzione 30% fino ai 14 anni del/della bambino/a.
Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico.
Per effetto delle disposizioni di maggior favore (D.P.R. n. 3/1957) il personale docente, ricercatore, titolari di contratti di ricerca e di incarichi post-doc può chiedere di fruire del congedo straordinario per i primi 45 giorni, computati nel limite massimo dei periodi di congedo parentale spettanti, se i 45 giorni di congedo straordinario non risultano essere stati già usufruiti nell’anno di riferimento.
I periodi di congedo straordinario sono retribuiti per intero e prevedono la trattenuta di 1/3 dello stipendio sul primo giorno.
Il congedo straordinario può essere fruito solo a giornata intera.
2) Congedo di maternità obbligatorio o di paternità concluso dopo il 31/12/2023 ed entro il 31/12/2024 (Legge di Bilancio 2024, confermata dalla Legge di Bilancio 2025):
Il congedo parentale (per entrambi i genitori) è così retribuito:
- 2 mesi retribuiti all’80% se utilizzati entro i 6 anni del/della bambino/a (se fruito tra i 7 e i 14 anni la retribuzione è al 30%);
- restanti 7 mesi: retribuzione 30% fino ai 14 anni.
Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico.
Per effetto delle disposizioni di maggior favore (D.P.R. n. 3/1957) il personale docente, ricercatore, titolari di contratti di ricerca e di incarichi post-doc può chiedere di fruire del congedo straordinario per i primi 45 giorni, computati nel limite massimo dei periodi di congedo parentale spettanti, se i 45 giorni di congedo straordinario non risultano essere stati già usufruiti nell’anno di riferimento.
I periodi di congedo straordinario sono retribuiti per intero e prevedono la trattenuta di 1/3 dello stipendio sul primo giorno.
Il congedo straordinario può essere fruito solo a giornata intera.
3) Congedo di maternità obbligatorio o di paternità concluso successivamente al 31/12/2024 (Legge di Bilancio 2025):
Il congedo parentale (per entrambi i genitori) è così retribuito:
- 3 mesi retribuiti all’80% se fruiti entro i 6 anni del/della bambino/a (se fruiti tra i 7 e i 14 anni la retribuzione è al 30%);
- restanti 6 mesi: retribuzione 30% fino ai 14 anni.
Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico.
Per effetto delle disposizioni di maggior favore (D.P.R. n. 3/1957) il personale docente, ricercatore, titolari di contratti di ricerca e di incarichi post-doc può chiedere di fruire del congedo straordinario per i primi 45 giorni, computati nel limite massimo dei periodi di congedo parentale spettanti, se i 45 giorni di congedo straordinario non risultano essere stati già usufruiti nell’anno di riferimento.
I periodi di congedo straordinario sono retribuiti per intero e prevedono la trattenuta di 1/3 dello stipendio sul primo giorno.
Il congedo straordinario può essere fruito solo a giornata intera.
GENITORE UNICO:
1) “Genitore unico”
| Totale mesi di congedo spettanti | 11 mesi di congedo entro i 14 anni di vita del/della bambino/a o dall'ingresso in famiglia |
| Mesi di congedo indennizzato |
9 mesi indennizzabili entro i 14 anni di vita del/della bambino/a o dall'ingresso in famiglia |
2) “Genitore unico” con reddito sottosoglia di cui all’articolo 34, comma 3, del T.U.
| Totale mesi di congedo spettanti | 11 mesi di congedo entro i 14 anni di vita del/della bambino/a o dall'ingresso in famiglia |
| Mesi di congedo indennizzato | 11 mesi indennizzabili entro i 14 anni di vita del/della bambino/a o dall'ingresso in famiglia |
Nel caso di termine del congedo di maternità/paternità successivamente al 31.12.2023 ed entro il 31.12.2024 valgono le disposizioni di maggior favore sopra richiamate (primo e secondo mese retribuito all’80%).
Nel caso di termine del congedo di maternità/paternità successivamente al 31.12.2024 valgono le disposizioni di maggior favore sopra richiamate (primo, secondo e terzo mese retribuiti all’80%).
Per effetto delle disposizioni di maggior favore (D.P.R. n. 3/1957) il personale docente, ricercatore, titolari di contratti di ricerca e di incarichi post-doc può chiedere di fruire del congedo straordinario per i primi 45 giorni, computati nel limite massimo dei periodi di congedo parentale spettanti, se i 45 giorni di congedo straordinario non risultano essere stati già usufruiti nell’anno di riferimento.
I periodi di congedo straordinario sono retribuiti per intero e prevedono la trattenuta di 1/3 dello stipendio sul primo giorno.
Il congedo straordinario può essere fruito solo a giornata intera.
Per i/le figli/e adottati/e o in affidamento, durante la fruizione del congedo parentale, tra entrambi i genitori, il trattamento economico è il seguente:
- entro i 14 anni dell’ingresso del/della minore in famiglia o comunque fino al raggiungimento della maggiore età: a ciascun genitore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30%
- entro i 14 anni dell’ingresso del/della minore in famiglia o comunque fino al raggiungimento della maggiore età: i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad un ulteriore periodo di 3 mesi, con indennità pari al 30% della retribuzione.
Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico.
Trattamento retributivo in caso di congedo di maternità/paternità terminato prima del 31.12.2023:
| Periodo non trasferibile ad altro genitore | Retribuzione | |
| MADRE | 3 MESI | 30% |
| PADRE | 3 MESI | 30% |
Per effetto delle disposizioni di maggior favore (D.P.R. n. 3/1957) il personale docente, ricercatore, titolari di contratti di ricerca e di incarichi post-doc può chiedere di fruire del congedo straordinario per i primi 45 giorni, computati nel limite massimo dei periodi di congedo parentale spettanti, se i 45 giorni di congedo straordinario non risultano essere stati già usufruiti nell’anno di riferimento.
I periodi di congedo straordinario sono retribuiti per intero e prevedono la trattenuta di 1/3 dello stipendio sul primo giorno.
Il congedo straordinario può essere fruito solo a giornata intera.
| Ulteriore periodo in alternativa tra entrambi i genitori | Retribuzione |
| 3 MESI | 30% |
Trattamento retributivo in caso di congedo di maternità/paternità terminato dopo il 31.12.2023 ed entro il 31/12/2024::
| Periodo non trasferibile ad altro genitore | Retribuzione | |
| MADRE/PADRE | 2 MESI | 80%* |
| MADRE/PADRE | 1 MESE | 30%* |
| Ulteriore periodo in alternativa tra entrambi i genitori | Retribuzione |
| 3 MESI | 30% |
Per effetto delle disposizioni di maggior favore (D.P.R. n. 3/1957) il personale docente, ricercatore, titolari di contratti di ricerca e di incarichi post-doc può chiedere di fruire del congedo straordinario per i primi 45 giorni, computati nel limite massimo dei periodi di congedo parentale spettanti, se i 45 giorni di congedo straordinario non risultano essere stati già usufruiti nell’anno di riferimento.
I periodi di congedo straordinario sono retribuiti per intero e prevedono la trattenuta di 1/3 dello stipendio sul primo giorno.
Il congedo straordinario può essere fruito solo a giornata intera.
Trattamento retributivo in caso di congedo di maternità/paternità successivamente al 31/12/2024:
| Periodo non trasferibile ad altro genitore | ||
| MADRE/PADRE | 3 MESI | 80% |
| Ulteriore periodo in alternativa tra entrambi i genitori | Retribuzione |
| 3 MESI | 30% |
Per effetto delle disposizioni di maggior favore (D.P.R. n. 3/1957) il personale docente, ricercatore, titolari di contratti di ricerca e di incarichi post-doc può chiedere di fruire del congedo straordinario per i primi 45 giorni, computati nel limite massimo dei periodi di congedo parentale spettanti, se i 45 giorni di congedo straordinario non risultano essere stati già usufruiti nell’anno di riferimento.
I periodi di congedo straordinario sono retribuiti per intero e prevedono la trattenuta di 1/3 dello stipendio sul primo giorno.
Il congedo straordinario può essere fruito solo a giornata intera.
Prolungamento congedo parentale per figli/figlie in situazione di disabilità
È dovuta una indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo di prolungamento del congedo parentale a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.
Ripercussioni congedo parentale
I periodi/giorni/mezze giornate di congedo parentale fruiti sono computati nell’anzianità di servizio.
Non comportano la riduzione della tredicesima mensilità.
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