Congedo parentale docenti e ricercatrici/ricercatori

Il congedo parentale è di complessivi 10 mesi tra entrambi i genitori e può essere usufruito entro i 12 anni di vita del bambino.

Il limite è elevabile ad 11 mesi nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.

Ai genitori spetta il diritto di astenersi dal lavoro, nel rispetto dei limiti sopra richiamati, secondo la seguente modalità:

  • la madre, trascorso il periodo di congedo di maternità, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi
  • il padre, dalla nascita del figlio, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevati a 7 nel caso in cui eserciti il diritto all’astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi
  • il genitore unico o nei confronti del quale sia stato disposto l’affido esclusivo del figlio, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi.

In caso di parto plurimo i periodi di congedo parentale spettano per ciascun figlio.

Entrambi i genitori hanno diritto di chiedere il congedo parentale anche contemporaneamente.

Per usufruire del congedo parentale compilare il modulo per il personale docente e ricercatore e inviare a assenze.docenti@unimi.it

Il modulo deve essere firmato dal/dalla dipendente, vistato dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento e trasmesso con il relativo documento di identità.

Preavviso nella richiesta di congedo parentale e modalità di fruizione

Il genitore che intende fruire del congedo parentale è tenuto ad avvisare il/la proprio/a responsabile, salvo casi di oggettiva impossibilità, con un termine di preavviso:

  • non inferiore a cinque giorni, in caso di fruizione giornaliera
  • non inferiore a due giorni, in caso di fruizione a mezza giornata.

 Il congedo può essere fruito a giornata intera o a valori di mezza giornata.

Il genitore potrà fruire del congedo parentale secondo le seguenti modalità:

  • per periodi continuativi
  • per singole giornate
  • per mezze giornate.

Per informazioni:  assenze.docenti@unimi.it

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Congedo parentale in caso di adozione e affidamento

Anche i genitori adottivi e affidatari, possono usufruire hanno diritto di usufruire  del congedo parentale, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Il congedo parentale è di complessivi 11 mesi tra entrambi i genitori.

La madre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi.

Il padre può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 7 mesi, nel caso in cui eserciti il diritto all’astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi.

Entrambi i genitori hanno diritto di chiedere il congedo parentale anche contemporaneamente.

Per informazioni: assenze.docenti@unimi.it 

 

 

 

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Tutela della maternità e paternità di figli portatori di handicap, prolungamento del congedo parentale

La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre di bambino riconosciuto affetto da handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 – comma 3, della legge 5.2.1992 n. 104, hanno diritto a prolungare il congedo parentale entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, in misura continuativa o frazionata, con trattamento economico al 30%, per:

  • un periodo massimo non superiore a tre anni comprensivo del normale congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati a meno che non sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo.

Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, il genitore ha diritto ad usufruire dei riposi per handicap in proporzione all’orario di lavoro:

  • nella misura di 2 ore di permesso per ciascun giorno lavorativo del mese se l’attività lavorativa è pari o superiore alle 6 ore giornaliere
  • nella misura di 1 ora se inferiore alle 6 ore giornaliere.

In caso di adozione nazionale, internazionale o di affidamento, il prolungamento del congedo parentale con trattamento economico al 30%:

  • può essere fruito per un periodo massimo non superiore a tre anni comprensivo del normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente
  • può essere fruito qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del bambino in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Anche in caso di adozione nazionale, internazionale o di affidamento, il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.

In alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, il genitore ha diritto ad usufruire dei riposi per handicap, entro il terzo anno d’ingresso del minore in famiglia, in proporzione all’orario di lavoro:

  • nella misura di 2 ore di permesso per ciascun giorno lavorativo del mese se l’attività lavorativa è pari o superiore alle 6 ore giornaliere
  • nella misura di 1 ora se inferiore alle 6 ore giornaliere.

I riposi e i permessi (permessi L. 104/92) fruiti per l’assistenza al minore in situazione di handicap grave possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

Per usufruire del prolungamento del congedo parentale utilizzare il modulo prolungamento, in alternativa, per fruire dei riposi giornalieri, utilizzare il modulo riposi giornalieri per prolungamento congedo parentale.

Entrambi i moduli sono da inviare ad assenze.docenti@unimi.it.

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Trattamento economico docenti e ricercatrici/ricercatori

Durante la fruizione del congedo parentale il trattamento economico è il seguente:

  • fino al dodicesimo anno di vita del figlio: a ciascun genitore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30%
  • fino al dodicesimo anno di vita del figlio: i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad un ulteriore periodo di 3 mesi, con indennità pari al 30% della retribuzione.

Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico.

Il periodo totale di congedo parentale indennizzabile, tra entrambi i genitori, è elevato da 6 mesi a 9 mesi.

  • per il genitore unico: spetta un’indennità pari al 30% per un periodo massimo di 9 mesi. Qualora sia stato disposto l’affidamento esclusivo, spetta, in via esclusiva, anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale, pari a 11 mesi.  

Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico

Per i figli adottati o in affidamento, durante la fruizione del congedo parentale, tra entrambi i genitori, il trattamento economico è il seguente:

  • entro i 12 anni dell’ingresso del minore in famiglia o comunque fino al raggiungimento della maggiore età: a ciascun genitore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30%
  • entro i 12 anni dell’ingresso del minore in famiglia o comunque fino al raggiungimento della maggiore età: i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto ad un ulteriore periodo di 3 mesi, con indennità pari al 30% della retribuzione.

Gli ulteriori periodi di congedo parentale, oltre a quelli sopra richiamati, prevedono un’indennità pari al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Diversamente non spetta alcun trattamento economico.

Trattamento retributivo in caso di congedo di maternità/paternità terminato prima del 31.12.2023:

  Periodo non trasferibile ad altro genitore Retribuzione
MADRE 3 MESI 30%
PADRE 3 MESI 30%

Per effetto delle disposizioni di maggior favore (D.P.R. n. 3/1957) il personale docente e ricercatore è considerato in congedo straordinario per i primi 45 giorni, computati nel limite massimo dei periodi di congedo parentale spettanti,  se i 45 giorni di congedo straordinario non risultano essere stati già usufruiti nell’anno di riferimento.

I periodi di congedo straordinario sono retribuiti per intero e prevedono la trattenuta di 1/3 dello stipendio sul primo giorno.

Il congedo straordinario può essere fruito solo a giornata intera.

Ulteriore periodo in alternativa tra entrambi i genitori Retribuzione
3 MESI 30%

Trattamento retributivo in caso di congedo di maternità/paternità terminato dopo il 31.12.2023:

  Periodo non trasferibile ad altro genitore Retribuzione
MADRE 3 MESI 30%*
PADRE 3 MESI 30%*

* Fino al sesto anno di vita del figlio, in alternativa tra i genitori, l’indennità al 30% dei mesi non trasferibili è elevata per la durata massima complessiva di due mesi, all’80% per il primo mese e al 60% per il secondo mese.

Limitatamente all’anno 2024 anche il secondo mese è retribuito all’80%. 

Per effetto delle disposizioni di maggior favore (D.P.R. n. 3/1957) il personale docente e ricercatore è considerato in congedo straordinario per i primi 45 giorni, computati nel limite massimo dei periodi di congedo parentale spettanti, se i 45 giorni di congedo straordinario non risultano essere stati già usufruiti nell’anno di riferimento.

I periodi di congedo straordinario sono retribuiti per intero e prevedono la trattenuta di 1/3 dello stipendio sul primo giorno.

Il congedo straordinario può essere fruito solo a giornata intera.

Ulteriore periodo in alternativa tra entrambi i genitori Retribuzione
3 MESI 30%

 

Prolungamento congedo parentale per figli portatori di handicap

È dovuta una indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo di prolungamento del congedo parentale a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.

 

Ripercussioni congedo parentale

I periodi/giorni/mezze giornate di congedo parentale fruiti sono computati nell’anzianità di servizio.

Non comportano la riduzione della tredicesima mensilità.

 

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