Lavoratori fragili, auto-sorveglianza e positività
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Aggiornato al 4 ottobre 2023: proroga possibilità per i lavoratori fragili di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 31 dicembre 2023
Lavoratori fragili
È prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità per i lavoratori fragili di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.
Il lavoratore deve essere in possesso di certificazione attestante le patologie e le condizioni previste al Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022.
L’esistenza delle patologie e condizioni di cui sopra è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.
Sono inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Il lavoratore fragile potrà svolgere l’attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
La documentazione attestante lo stato di fragilità deve essere inviata alla mail segnalazionemalattia@unimi.it.
Il dipendente deve concordare con il proprio responsabile le attività da svolgere.
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Auto-sorveglianza per contatto stretto con positivo
Come stabilito da Circolare del Ministero della Salute del 31 dicembre 2022, coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
Inizio paginaPositivo a COVID-19
In caso di positività al COVID-19, contattare il proprio medico curante per la verifica del proprio stato di salute e l’emissione del certificato medico per malattia, e seguire le indicazioni rilasciate sull’attestazione di isolamento domiciliare obbligatorio dell’ATS.
Lasciare la comunicazione alla casella di posta segnalazionemalattia@unimi.it e avvisare la propria struttura per la verifica della tracciabilità e per la comunicazione del periodo di assenza.
È obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
Per il rientro in comunità non è necessaria alcuna attestazione di fine isolamento di ATS.
Per ulteriori informazioni scrivere a segnalazionemalattia@unimi.it
Decreto Ministeriale del 4 febbraio 2022 e Circolare del Ministero della Salute del 31.12.2022
Decreto Ministeriale del 4 febbraio 2022 e Circolare del Ministero della Salute del 31.12.2022
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DM del 4 febbraio 2022 493.05kb