Provvedimenti emergenza Covid-19

Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2022: Circolare informativa sulle misure di prevenzione e protezione dal Covid-19 del Direttore generale

Disponibile la Circolare informativa sulle misure di prevenzione e protezione dal Covid-19 del Direttore generale del 21 luglio 2022

Disponibile la circolare n. 34 del 7 aprile 2022, contente aggiornamenti sulle modalità di accesso alle strutture universitarie

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Disponibile il decreto del Rettore del 29 marzo 2022, contente tutte le nuove disposizioni in vigore dal 1° aprile 2022

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Dal 24 marzo 2022 la verifica del Green pass rafforzato non verrà più svolta utilizzando i lettori ottici dei terminali, ma sarà effettuata d'ufficio dall’Amministrazione attraverso apposita piattaforma

Tutte le informazioni nella circolare n. 30 del 23/03/2022

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Disponibile la circolare n. 20 del 16 febbraio 2022 sulle modalità di verifica del Green pass e aggiornamento sul controllo degli obblighi vaccinali

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Disponibile la circolare n. 13/2022 del 28 gennaio 2022 sulle nuove modalità di verifica del Green pass a partire dal 1° Febbraio

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Disponibile la circolare operativa n. 10/22 del 21 gennaio 2022 sui nuovi provvedimenti COVID-19 – obbligo vaccinale e quarantene, contenente le informazioni necessarie per la corretta gestione del rapporto di lavoro.

Normativa

Decreti, leggi, note operative e comunicazioni sull'emergenza Coronavirus sono disponibili sul portale di Ateneo.

Didattica online

I docenti trovano indicazioni, guide e template per produrre materiale didattico digitale alla pagina dedicata del sito del CTU.

Fine dello stato di emergenza: graduale rientro all'ordinarietà

Dal 1° aprile 2022, il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha disposto la cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

E' previsto un graduale rientro alla ordinarietà per tutti i settori coinvolti dalle misure disposte in costanza dello stato di emergenza e, tra questi, anche quello della formazione universitaria.

In particolare:

Fino al 15 giugno 2022:

  • è prorogato e permane l’obbligo vaccinale
  • relativamente alla mancata osservanza dell’obbligo vaccinale - permane il solo regime sanzionatorio di competenza del Ministero della Salute (per il tramite dell’Agenzia delle Entrate).

Fino al 31 dicembre 2022:

  • è prorogato e permane l’obbligo vaccinale per il solo personale universitario (sia convenzionato che non convenzionato) che presta servizio presso gli Ospedali, pubblici e/o privati.

Fino al 30 aprile 2022:

  • permangono le disposizioni di sicurezza e tutela della salute pubblica:
    • distanziamento
    • controllo della temperatura
    • utilizzo delle mascherine
  • il personale, per accedere alle strutture universitarie, deve possedere e, su richiesta, esibire una delle seguenti certificazioni verdi Covid19:
    • vaccinazione
    • guarigione
    • test: Green pass base.

Dal 1° maggio al 15 giugno 2022:

  • il personale accede alle strutture universitarie senza alcun obbligo di Green pass.

Il personale non strutturato:

  • docenti a contratto
  • assegnisti di ricerca
  • borsisti
  • tirocinanti
  • titolari di contratto di collaborazione per didattica e ricerca
  • collaboratori coordinati e continuativi
  • il personale degli Enti di ricerca che operano nelle università attraverso convenzioni,

rimane soggetto all’obbligo di possesso del Green pass base, fermo restando quanto previsto per i lavoratori con età superiore ai cinquant’anni per i quali permane l’obbligo vaccinale con il solo regime sanzionatorio di competenza del Ministero della Salute.

Per il personale delle ditte appaltatrici di servizi che vengono svolti all’interno dell’Università:

è sufficiente il possesso del Green pass base, fermo restando anche in questo caso l’obbligo vaccinale per i lavoratori che abbiano una età anagrafica superiore ai cinquant’anni, con il solo regime sanzionatorio di competenza del Ministero della Salute.

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Verifica del possesso del Green pass nel periodo 1 - 30 Aprile

La verifica del possesso del Green pass per il personale viene effettuata:

  • direttamente dall’Amministrazione utilizzando la Piattaforma nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 - (Piattaforma nazionale DGC)
  • utilizzando i lettori ottici dei terminali, qualora all’atto della timbratura dovesse essere ancora richiesta la lettura del Green pass.

Quest'ultimo caso può verificarsi nel caso in cui vi sia un disallineamento dei dati o un problema di natura tecnica che non consente una corretta e tempestiva verifica delle informazioni sulla Piattaforma dedicata.

Il personale che nel mese di aprile non risulti in possesso della certificazione verde COVID-19 per accedere alle strutture universitarie, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.

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Consulta l'Informativa per il trattamento dei dati personali per la verifica dell’obbligo vaccinale e del possesso del Green pass

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Esenzione da obbligo vaccinale

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

La certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19, valida per accedere dove è richiesto un Green pass, viene rilasciata esclusivamente in formato digitale in modo da permettere la verifica attraverso la scansione del QR code e con gli altri sistemi di verifica automatizzati.

Non sono prorogate le disposizioni di maggior favore per i lavoratori fragili.

Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni che consentono ai datori di lavoro di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale, per il tramite del medico competente, dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per approfondire consulta le Circolari del Ministero della salute

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Chiusure in Caso di Covid-19 e modalità di gestione dei casi accertati

Nel caso in cui all’interno delle strutture dovessero verificarsi casi accertati di positività al Covid-19, la chiusura degli ambienti interessati dal contagio avverrà per il solo tempo occorrente alla sanificazione dei locali. Non si procederà a chiusure totali prolungate e ad interruzioni dei servizi.

La procedura per la gestione dei casi accertati di positività al Covid-19, per la segnalazione all’ATS di riferimento da parte dell’Ateneo, prevede la tracciabilità dei contatti stretti del soggetto risultato positivo al Covid-19, secondo il seguente iter:

  1. l’individuazione delle persone risultate positive
  2. il reperimento dei nominativi che hanno avuto “contatti stretti” con il soggetto risultato positivo

Per “contatto stretto”, s’intende:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID- 19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti (senza mascherina)
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti a distanza minore di 2 metri (senza mascherina).

La ricerca deve essere svolta solo ed esclusivamente nei confronti del personale che ha eventualmente avuto contatti stretti con il soggetto positivo.

Le informazioni di cui sopra devono essere trasmesse, attraverso l’apposito modulo dal responsabile di struttura al Referente Covid d’Ateneo, Ing. Giovannino Messina: giovannino.messina@unimi.it o sportello.salutesicurezza@unimi.it

Una volta ricevuto il file, il referente Covid d’Ateneo provvederà ad inoltrare all’ATS quanto pervenuto.

I locali in cui il soggetto positivo ha soggiornato, saranno soggetti a sanificazione. Se non già avvenuta, dovrà essere richiesta dalla struttura interessata alla Direzione Servizi Patrimoniali e Assicurativi, nella persona del Dott. Giorgio Perego:  servizio.pulizie@unimi.it o sportello.immobili.patrimonio@unimi.it

Per ulteriori informazioni consulta il Vademecum per la gestione dei casi Covid-19

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