Lavoro agile in emergenza
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Aggiornato al 14 aprile 2022
Lavoro agile in emergenza
L’Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge ancora vigenti deve:
- garantire lo svolgimento della prestazione lavorativa prevalentemente in presenza
- mantenere invariati i servizi resi all’utenza
- decidere la rotazione del personale su giornate ed orari differenti
- di consentire il lavoro agile non oltre il 49%, sulla base di una programmazione mensile, o più lunga
- di rispettare i Protocolli di flessibilità, il POLA e i PILA già applicati a livello aziendale
- di avere sottoscritto con il personale l’Accordo individuale di lavoro agile di cui all’art. 1, comma 3, lett. f, del sopracitato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell’8 ottobre 2021.
Per poter favorire al massimo la rotazione del personale si autorizza in via eccezionale, e in accordo con il proprio Responsabile e fino al 31 marzo 2022:
- l’utilizzo a parziale deroga del Protocollo flessibilità vigente e dei PILA stipulati, ma ferma restando la necessità di avere sottoscritto l’Accordo Individuale di lavoro agile, di tutte le 7 giornate di lavoro agile consentite, anche per i casi in cui sia stato previsto nel PILA un numero di giornate inferiori
- sempre in accordo con il proprio Responsabile, la programmazione su scala trimestrale delle 21 giornate di lavoro agile. Le giornate non usufruite nel mese corrente potranno pertanto essere cumulate e fruite nei mesi di febbraio e marzo. Viceversa, le giornate fruibili a febbraio e marzo possono essere anticipate nel mese corrente, purché vi sia una adeguata rotazione nelle strutture in grado di garantire l’efficace ed efficiente funzionamento dei servizi
- in accordo tra i diversi responsabili di struttura e ove necessario, l’utilizzo coordinato, condiviso, “trasversale” di tutti gli spazi e le postazioni di lavoro disponibili, senza preclusione alcuna e con lo spirito di collaborazione sinergica che – specie in frangenti così difficili – deve caratterizzare le relazioni tra colleghi e strutture.
Per i lavoratori fragili vedere apposita sezione.
In caso di rapporto di lavoro part time verticale, le giornate di smart working usufruibili nell’ambito del trimestre gennaio – marzo 2022, sono:
- rapporto di lavoro verticale su 4 giorni: 18 giornate
- rapporto di lavoro verticale su 3 giorni: 12 giornate
- rapporto di lavoro verticale su 2 giorni: 9 giornate.