Congedo parentale in emergenza
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Congedo straordinario per figli minori di 16 anni
Fino al 31 marzo 2022, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il beneficio di cui sopra è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
Per tali periodi di astensione è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel presente congedo straordinario e non sono computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui sopra, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce di tali congedi oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
Il lavoro agile è possibile esclusivamente secondo le modalità comunicate con circolare del Direttore Generale del 13 ottobre 2021.
Come richiedere la fruizione del congedo straordinario
Il dipendente deve richiedere il congedo straordinario sulla procedura Start Web, utilizzando il giustificativo 50 – "Congedo parentale straordinario giornata" oppure 51 – "Congedo parentale straordinario ore", allegando il modulo “Richiesta di congedo parentale straordinario” scaricabile dal box modulistica.
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