Premialità di Ateneo

Il Regolamento per la premialità di Ateneo disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori, ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di tempo pieno e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario.
(Regolamento emanato con DR n. 2831 del 25.01.2024 - pubblicato il 30.01.2024 ed in vigore dal 09.02.2024)

In particolare in questa sezione si vuole dare indicazioni relativamente all'attribuzione di compensi incentivanti a professori e ricercatori e, al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario che abbiano contribuito all’acquisizione e alla gestione di finanziamenti privati o pubblici su bandi competitivi, secondo le modalità previste dall’art.4 e dall’allegato A) del regolamento e che prevedano UNIMI come host institution.

Si ricorda che il regolamento si applica ai progetti in corso al momento dell’entrata in vigore del regolamento e ai nuovi progetti.

Compensi incentivanti

I compensi incentivanti sono erogati dopo la riscossione dell’intero ammontare finanziario previsto.
I compensi incentivanti:

  • non saranno erogati qualora il progetto abbia determinato perdite su crediti, allorché gli importi spesi non siano stati riconosciuti a rendicontazione (o ritenuti eleggibili dal finanziatore), ovvero nel caso in cui siano state impiegate risorse per un valore inferiore all’80% del finanziamento;
  • devono essere congrui per il tipo di funzioni e attività attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento;
  • sono compatibili con altre forme di incentivi, comunque denominati, corrisposti dall’Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione interna in materia di incompatibilità;
  • sono assoggettati ai contributi previdenziali previsti per i compensi accessori del personale dipendente. Nella determinazione del costo complessivo di ciascun compenso è necessario considerare anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ateneo;
  • possono essere erogati a condizione che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali verso il finanziatore e non ci siano pendenze finanziarie verso l’Ateneo derivanti dal medesimo contratto.

Destinatari di tale incentivo, come previsto dall’art. 9 della legge 240, sono:

  • professori e ricercatori universitari, inclusi i ricercatori a tempo determinato, che svolgono attività nell’ambito dei programmi finanziati su bandi competitivi;
  • personale TAB che collabora all’acquisizione, gestione e/o realizzazione dei predetti progetti nei termini e secondo le modalità determinate dal responsabile del progetto, in base all’effettivo impegno e in conformità alle disposizioni normative e contrattuali di riferimento.

I fondi competitivi

I fondi competitivi sono tutti quei fondi acquisiti sulla base della presentazione di progetti a valere su Programmi e progetti, nazionali, dell’Unione Europea o finanziati da altre Istituzioni internazionali che assegnano, sulla base di valutazioni comparative, contributi finanziari.
Ne consegue che sono escluse le erogazioni liberali.

I fondi competitivi per cui è consentita l’erogazione di compensi incentivanti sono esclusivamente quelli relativi a progetti per cui sono previsti l’esposizione e il rimborso del costo del personale strutturato.
Sono ricompresi anche i progetti europei che utilizzano forme di rimborso alternative (ad es. unit cost, lump sum) e dai quali risultino somme non utilizzate.

Modalità di erogazione e determinazione del compenso

  • I compensi incentivanti sono erogati al responsabile scientifico/PI e al personale che ha l’attestazione del responsabile scientifico/PI di aver collaborato all’acquisizione e/o realizzazione e/o gestione dei progetti.
     
  • La compilazione del time-sheet di Ateneo è imprescindibile e attesta l’impegno profuso sia ai fini dell’erogazione del compenso incentivante che dell’eventuale rendicontazione all’ente finanziatore.
     
  • La chiusura del progetto e la quantificazione delle risorse disponibili finali sono determinate dal responsabile scientifico/PI dopo la presentazione del rendiconto finale e il pagamento del saldo relativo al progetto stesso da parte dell’ente finanziatore.
    Le risorse disponibili finali sono approvate dal Consiglio di dipartimento.
     
  • Ai fini dell’erogazione dei compensi il responsabile scientifico/PI del progetto dovrà presentare apposita richiesta, entro il termine massimo di 6 mesi dal versamento del saldo di progetto, attestando l’effettivo svolgimento delle attività previste e utili al progetto.
    La richiesta di erogazione dei compensi è approvata dal Consiglio di Dipartimento.

    - Template da utilizzare obbligatoriamente per la compilazione della delibera. Una volta compilata, tale delibera va sottoscritta digitalmente e condivisa tramite il sistema di gestione documentale (Archifow) con la Direzione TELA.
    - Al fine di ottimizzare i tempi la richiesta deve essere altresì inviata all'indirizzo amministrazione.docenti@unimi.it.
     
  • Il compenso incentivante è corrisposto a valere sulle risorse disponibili finali dei progetti e in nessun caso può dare origine a oneri aggiuntivi per i Dipartimenti o per il Bilancio di Ateneo. 
    L’importo lordo destinato all’erogazione di compensi incentivanti non può eccedere il 5% del contributo finanziato a UNIMI e comunque non può essere superiore al 50% delle risorse disponibili finali di ciascun progetto.
     
  • Sulla quota destinata all’erogazione dei compensi sarà operata una ritenuta pari allo 0,3% allo scopo di alimentare, nel bilancio unico di Ateneo, un “fondo rischi” a copertura di spese sostenute nell’ambito dei progetti di cui al presente Regolamento, eventualmente non riconosciute in sede di Audit finanziario