Schemi tipo di contratto
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Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento in materia di Proprietà industriale, si è reso necessario rivedere gli schemi tipo dei contratti di ricerca.
Rispetto alle diverse situazioni, il nuovo Regolamento individua due tipologie di rapporto:
- rapporto di servizio, per il quale viene definito lo schema tipo di contratto, in particolare relativamente all'art. 2 "Risultati delle attività";
- rapporto di ricerca, per il quale vengono definite le due possibili versioni di schema tipo di contratto, secondo quanto contenuto in particolare all'art. 9 "Proprietà industriale".
DOCUMENTAZIONE UTILE:
Contratto di ricerca
Ha come oggetto un’attività di ricerca innovativa.
Questo significa che i ricercatori offrono un contributo inventivo al committente, per la ricerca di soluzioni originali ad un problema.
Sono disponibili 2 modelli contrattuali, per regolare il contributo inventivo Unimi nei contratti di ricerca, contributo che è per la maggior parte riconosciuto ai ricercatori.
Per la redazione di un contratto con clausole ad hoc, far riferimento all’ufficio competente (Ufficio Proprietà Intellettuale, tto@unimi.it)
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CONTRATTO DI RICERCA – CONTITOLARITA' schema tipo A) (preferito)
Si prevede la contitolarità dei risultati, e si assegna al committente un’opzione di acquisto o licenza, sulla quota Unimi, secondo condizioni da definirsi in base a successivi accordi ovvero a fronte di condizioni da subito predefinite in accordo con il TTO.
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CONTRATTO DI RICERCA – EQUO PREMIO schema tipo B) (in subordine rispetto al tipo A)
Si assegna a priori la titolarità dei risultati al committente, dietro la definizione di un premio inventivo. Tale premio si lega sia all’iter brevettuale, con una fee definita che non potrà essere inferiore al 20% del valore del contratto, sia allo sfruttamento economico del trovato mediante la definizione e di una cifra forfettaria o di una royalty da definire in accordo con il TTO.
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In entrambi i casi (Contitolarità o equo premio) i diritti morali dei ricercatori Unimi di essere riconosciuti autori dell’eventuale invenzione sono assicurati.
Inizio paginaContratto di servizio
Ha come oggetto un’attività routinaria che non comporta un apporto inventivo (p.e. la sintesi di prodotto noto con tecniche note).
In queste ipotesi non vi sarà proprietà industriale risultante da disciplinare, i risultati delle attività saranno del committente e il loro uso sarà libero proprio perché si riconosce che non viene commissionato un apporto inventivo, ne viene utilizzato know how e competenze uniche ed esclusive di Unimi.
Possono rientrare nella categoria del contratto di servizio:
- sintesi e fornitura di molecole/peptidi/oligonucleotidi noti, che non comportino alcuna modificazione, sostituzione, combinazione o intervento di qualsivoglia tipo atto a differenziare i composti sintetizzati rispetto al modello presente nello stato dell’arte;
- valutazioni comportamentali;
- indagini epidemiologiche;
- test di funzionamento e/o valutazione di prodotto/strumento di terzi, realizzati sulla base di specifiche indicazioni del committente;
- analisi di campioni biologici.
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Inizio paginaContratto per attività di consulenza
Ha come oggetto studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, nonché attività di coordinamento o supervisione.
Tali contratti richiedono l’inserimento di una clausola sulla proprietà industriale quando, in considerazione della natura e delle caratteristiche dell’attività oggetto di contratto, può esserci l’eventualità che si ottengano risultati inventivi.
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Inizio paginaContratto per attività di formazione
Ha come oggetto la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, la partecipazione a progetti di formazione.
La proposta di contratto può anche essere rappresentata da una lettera del soggetto proponente contenente le condizioni che regoleranno il rapporto contrattuale:
- Oggetto dell'attività
- Struttura universitaria coinvolta e responsabile scientifico
- Corrispettivo e modalità di pagamento
- Durata
- Disciplina dei risultati dell'attività
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Inizio paginaTracciabilità flussi finanziari (clausola per contratti con Enti Pubblici)
Di seguito schema della clausola da inserire nei contratti da stipulare con Enti Pubblici ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art. (...)
(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
- L’appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia (...) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Contatti
Ufficio Finanziamenti Commerciali e Centri di Ricerca
Settore Management della Ricerca | Direzione Servizi per la Ricerca
e-mail: contoterzi.centri@unimi.it
PER INTELLECTUAL PROPERTY (IP)
Ufficio Proprietà Intellettuale
Settore Trasferimento Tecnologico | Direzione Innovazione e Valorizzazione delle Conoscenze
e-mail: tto@unimi.it