Agevolazioni fiscali per chi rientra dall’estero

Disponibile la circolare n. 17 dell'Agenzia delle Entrate del  25 maggio 2022 riguardante l’estensione della fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori 

Il requisito della residenza fiscale

Il TUIR, “Testo unico delle imposte sui redditi”, all’articolo 2, comma 2, considera residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta, (183 giorni o 184 giorni se l'anno è bisestile), risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza:

  • la residenza è il luogo di dimora abituale
  • il domicilio è sede principale dei propri affari e interessi.

Queste due condizioni - definite nell’art. 43 del Codice Civile - sono alternative: la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a qualificare un soggetto residente in Italia ai fini fiscali.

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Forme di agevolazioni fiscali e incompatibilità

Ci sono 2 diversi regimi di incentivi fiscali - tra loro incompatibili - per chi decide di trasferirsi in Italia e fissarvi la residenza fiscale dopo un consistente periodo di lavoro e formazione all’estero, e sono quelli dedicati a:

  • il rientro dei cervelli
  • i lavoratori impatriati.

Chi è in possesso dei requisiti per godere di entrambe queste agevolazioni può scegliere liberamente a quale aderire. Il divieto di cumulo dei regimi agevolati legati al trasferimento in Italia è da considerarsi con riferimento a ciascun periodo di imposta.

Possono accedere a questi regimi agevolati anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) e rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato secondo quanto stabilito da una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

 

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Rientro dei cervelli

La normativa sul Rientro dei cervelli incentiva – anche con importanti agevolazioni fiscali - il trasferimento in Italia di persone altamente qualificate e specializzate per favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del paese.

Per il rientro di docenti e ricercatori in particolare si prevede che il 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo non sia fiscalmente imponibile ai fini IRPEF.

I requisiti necessari per usufruire di questa agevolazione sono:

  • essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato
  • essere stati residenti all’estero in maniera non occasionale
  • aver svolto all’estero attività di ricerca o docenza documentata per almeno 2 anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università
  • tornare in Italia per svolgere attività di docenza o ricerca
  • trasferire la residenza fiscale in Italia.

L’agevolazione è applicabile a partire dal periodo di imposta in cui si diventa residenti in Italia e per i 5 anni o periodi successivi. Questo periodo può essere esteso in diversa misura in presenza di precisi requisiti:

8 annualità

  • con almeno 1 figlio minorenne o a carico anche in affido preadottivo

oppure:

  • se proprietario di almeno 1 unità immobiliare residenziale in Italia, acquisita successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti

11 annualità 

  • con almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo
     

13 annualità 

  • con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

Novità 2022

Legge di Bilancio 2022, L. 30 dicembre 2021, n. 234, introduce alcune novità sulla proroga delle agevolazioni.

Ai docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che hanno trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che al 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime agevolato, viene data la possibilità di prolungare la durata dell'agevolazione, in presenza di figli o in caso di acquisto di abitazione.

In particolare si può richiedere l’estensione di ulteriori 5 anni versando:

- un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se:

•         ha almeno 1 figlio minorenne, anche in affido preadottivo,

oppure:

•         è diventato proprietario di almeno 1 unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione

- un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se:

•         ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo, diventa o è diventato proprietario di almeno 1 unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.

Per ulteriori dettagli relativi alle modalità/tempistiche dei versamenti citati, si consiglia di consultare un professionista abilitato o un CAF.

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Lavoratori impatriati

Sono lavoratori impatriati coloro che trasferiscono la residenza e l’attività lavorativa in Italia, dopo essere stati all’estero per almeno 2 anni.

I loro redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, non sono fiscalmente imponibile ai fini IRPEF per il 70% del reddito.

Per usufruire di questa agevolazione è necessario:

  • essere in possesso di un titolo di laurea e aver svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più

oppure:

  • aver svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream
  • trasferire la residenza fiscale in Italia e impegnarsi a risiedervi per almeno 2 anni
  • che l’attività lavorativa venga svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Questa agevolazione dura per 5 anni, ma può essere estesa per ulteriori 5 periodi di imposta con detassazione al 50%, a chi:

  • ha almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo

oppure:

  • diventi proprietario di almeno 1 unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti.

Per i lavoratori/collaboratori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, negli ulteriori 5 periodi di imposta, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

Anche chi, al 31 12 2019, era già beneficiario del regime previsto dall’art. 16 D.lgs 147/2015 può richiedere l’estensione di ulteriori 5 anni versando:

- un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se:

  • ha almeno 1 figlio minorenne, anche in affido preadottivo,

oppure:

  • è diventato proprietario di almeno 1 unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione

- un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se:

  • ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo, diventa o è diventato proprietario di almeno 1 unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.

Per ulteriori dettagli relativi alle modalità operative per i versamenti citati, si consiglia di consultare un professionista abilitato o un CAF.

Maggiori informazioni sulla proroga delle agevolazioni si possono reperire nel provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021 e nella risoluzione n. 27/E del 15 Aprile 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

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Fonti normative

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