104 - assistenza persone con disabilità - Permessi

La legge 5 febbraio 1992 n. 104, è il riferimento legislativo per l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari.

 "L'inserimento e l'integrazione sociale della persona in condizione di disabilità si realizzano mediante [...] misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro" (Art. 8, lettera f) della legge 104/92).

La legge 104 garantisce al lavoratore con disabilità alcuni diritti come:

In questa sezione, è possibile reperire la modulistica per la richiesta dei permessi previsti da questa norma.
 

Requisiti

Per poter usufruire dei permessi previsti dalla Legge 104/92 è necessario essere in possesso del verbale dell’accertamento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art.3, comma 3, legge 104/92) rilasciato dalla competente Commissione Medica Integrata Asl/Inps per se stessi o per la persona da assistere. Non è necessario presentare il verbale dell’accertamento dell’invalidità.

Nota bene: se il verbale dell’accertamento della condizione di disabilità riporta: art. 3 comma 1 il dipendente non ha diritto ai permessi.

Il verbale di accertamento della condizione di disabilità, deve essere allegato alla domanda disponibile in fondo alla pagina insieme alla fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità della persona da assistere e inviato alle seguenti mail:

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Permessi per il dipendente con disabilità

Al dipendente spettano in alternativa:

  • tre giorni di permesso mensile utilizzabili anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili (riproporzionate in base al rapporto di lavoro)
  • riduzione giornaliera di due ore di permesso per ciascun giorno lavorativo del mese per orario di lavoro pari o superiore alle sei ore, di un’ora per orario inferiore alle sei ore.

Il dipendente che fruisce dei permessi per se stesso può richiedere di fruire dei permessi anche per un familiare in condizione di disabilità compilando i moduli disponibili in fondo alla pagina.

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Permessi per assistenza a familiare

I permessi spettano ai genitori (anche adottivi o affidatari), al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, ai parenti o agli affini entro il secondo grado. I permessi possono essere fruiti anche da parenti o affini di terzo grado soltanto qualora uno dei genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto abbiano compiuto 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (esempio di espressione “mancanti”: celibato, stato di figlio naturale non riconosciuto, divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione).

Cosa spetta

Ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, ai parenti o agli affini spettano tre giorni di permesso mensile, utilizzabili anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili (riproporzionate in base al rapporto di lavoro).

Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso familiare con disabilità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

È possibile assistere più familiari con disabilità, solo a condizione che si tratti:

  • del coniuge o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto
  • di un parente o affine entro il primo grado
  • di un parente o affine entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona in condizione di disabilitò abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Nota bene: non è possibile assistere più familiari con disabilità se parenti o affini di terzo grado.

I permessi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda. Il dipendente riceverà comunicazione scritta di conferma.

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Permessi per i genitori di figli con disabilità

Ai genitori di figli con disabilità, anche adottivi, con necessità di sostegno elevato o molto elevato minori di tre anni spettano in alternativa:

  • tre giorni di permesso mensile utilizzabili anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili (riproporzionate in base al rapporto di lavoro)
  • prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% per un periodo massimo di tre anni da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, fruibile in misura continuativa o frazionata, comprensivo del periodo ordinario di congedo parentale, a condizione che il/la minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che il tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore
  • permessi orari: due ore al giorno in caso di orario lavorativo giornaliero pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore.

Ai genitori di figli con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di età compresa tra i tre e i dodici anni spettano in alternativa:

  • tre giorni di permesso mensile utilizzabili anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili (riproporzionate in base al rapporto di lavoro)
  • prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% per un periodo massimo di tre anni da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, fruibile in misura continuativa o frazionata, comprensivo del periodo ordinario di congedo parentale, a condizione che il/la minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che il tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore

Ai genitori di figli con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato oltre i dodici anni di età spettano:

  • tre giorni di permesso mensile utilizzabili anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili (riproporzionate in base al rapporto di lavoro).

Per quanto riguarda i genitori adottivi o affidatari si fa riferimento alla data di ingresso del minore in famiglia.

Per usufruire del congedo utilizzare l'apposito modulo ed inoltrarlo all'Ufficio Gestione Presenze utilizzando la mail permessi@unimi.it. Il personale docente e ricercatore deve inviare la richiesta alla mail assenze.docenti@unimi.it.

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Come richiedere i permessi

Le richieste di permesso vanno inserite nella procedura Start Web con almeno 48 ore di anticipo salvo casi di comprovata urgenza. In ogni caso entro il mese di fruizione.

Tramite la procedura sarà anche possibile verificare il numero di giorni e di ore spettanti nel mese.

Si ricorda che, qualora nel corso del mese il dipendete decida di utilizzare i permessi Legge 104/92 a fascia oraria, potrà comunque utilizzarli per il valore dell’intera giornata usando il giustificativo “10a_PERMESSO L. 104 ORARIO PER FAMILIARI”, indicando nel campo “dalle .. alle” l’ora inizio e l’ora fine del proprio orario di servizio.

Il personale docente e ricercatore deve inviare il modulo mensile, allegato alla comunicazione di autorizzazione all'uso dei permessi, alla mail assenze.docenti@unimi.it.

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In caso di ricovero

In caso di ricovero a tempo pieno (per più di 24 ore) in una struttura che presta assistenza sanitaria continuativa della persona da assistere, non è possibile utilizzare i permessi ad eccezione dei seguenti casi:

  • interruzione del ricovero per necessità della persona con disabilità di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie appositamente certificate
  • ricovero a tempo pieno di una persona con disabilità in coma vigile e/o in situazione terminale
  • ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

In ogni caso il dipendente deve informare l’Ufficio Gestione Presenze dell’avvenuto ricovero del familiare, compilando il modulo Aggiornamento relativo al ricovero del familiare assistito - dichiarazione ed inviandolo ai seguenti indirizzi:

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Distanza superiore a 150Km

Il lavoratore che usufruisce dei permessi ex Legge n. 104/1992 per assistere una persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato che risiede a più di 150 Km di distanza, deve attestare con un titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

La documentazione deve essere allegata online, sulla procedura Start Web, alla richiesta del permesso.

Il personale docente e ricercatore deve inviare la documentazione all’indirizzo mail assenze.docenti@unimi.it alla fine di ogni mese in cui si è usufruito del permesso.

 

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Verbale rivedibile

Nel caso in cui lo stato di disabilità del familiare assistito sia soggetto a revisione, sarà possibile continuare ad usufruire dei permessi durante l’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica.

Se successivamente a ciò, i requisiti previsti dalla legge non verranno confermati, la sospensione dei benefici decorrerà dalla data del nuovo verbale o dalla data di ricezione dello stesso, debitamente documentata.

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Comunicazioni obbligatorie

È obbligatorio comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni e precisamente: il ricovero a tempo pieno del familiare, la revisione del giudizio di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, l’utilizzo di permessi da parte di altro familiare, l’eventuale decesso del disabile.

Ogni comunicazione può essere inviata ai seguenti indirizzi mail: 

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Modulistica Legge 104/92

Modulistica Legge 104

Richiesta di PERMESSO retribuito del DIPENDENTE in situazione di disabilità

Richiesta di PERMESSO retribuito a favore dei FAMILIARI FINO AL secondo grado

Richiesta di PERMESSO retribuito a favore dei FAMILIARI di terzo grado

Aggiornamento relativo al ricovero del familiare assistito - dichiarazione

Rinuncia fruizione permessi L.104/92

Richiesta fruizione permesso altri beneficiari

Dichiarazione delle giornate usufruite dall’altro familiare autorizzato

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Informazioni su gradi di parentela e affinità

La parentela 

E’ il vincolo che unisce le persone che discendono dal medesimo soggetto, detto stipite, (art 74 cc) e al fine della determinazione del vincolo si distinguono:

  • la linea retta che unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (ad es. padre e figlio, nonno e nipote)
  • la linea collaterale unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (ad es. fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite, quindi:

  • tra padre e figlio c’è parentela di primo grado
  • tra fratelli c’è  parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2)
  • tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2)
  • tra cugini parentela di quarto grado e così via.

L'affinità

E’ il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge; così suocera e nuore sono affini in primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc.

Riassumendo:

Parentela Affinità

1* grado:

padre e madre
figlio o figlia

1* grado:

suocero o suocera del titolare
figlio o figlia del coniuge

2° grado:

nonno o nonna
nipote
(figlio del figlio o della figlia)
fratello o sorella

2° grado:

nonno o nonna del coniuge
nipote
(figlio del figlio del coniuge)
cognato o cognata

3° grado:

bisnonno o bisnonna
pronipote
(figlia o figlio del nipote)
nipote
(figlia o figlio del fratello o della sorella)
zio e zia
(fratello o sorella del padre o della madre)

3° grado:

bisnonno o bisnonna del coniuge
pronipote
(figlio del nipote del coniuge)
nipote
(figlio del cognato o della cognata)
zio o zia del coniuge

 

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