Permessi retribuiti

Tipi di permesso

I permessi retribuiti, che possono essere richiesti dal personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi, sono:

  • partecipazione a concorsi o esami
  • matrimonio
  • lutto per decesso di: coniuge o convivente, parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti dei nonni), affini di primo grado (suoceri, nuore, generi)
  • grave infermità documentata di: coniuge o convivente, parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti dei nonni), nascita figli o gravi motivi personali e familiari
  • particolari motivi personali e familiari
  • visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
  • permessi straordinari retribuiti per motivi di studio (150 ore).

Mentre il personale con contratto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi continuativi può richiedere solo i permessi per:

  • matrimonio
  • grave infermità documentata
  • lutto
  • 15 giorni di permesso non retribuito per motivate esigenze (in proporzione al servizio prestato nell’anno). Tale permesso può essere richiesto anche dal personale a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi.

Come richiederli

Per dare il dovuto preavviso al proprio responsabile, si può utilizzare la richiesta in modalità provvisoria, per poi completare la procedura definitiva e allegare il giustificativo.

Attenzione

I giustificativi caricati online, nella procedura Start Web, possono essere modificati o cancellati, quando il loro stato è indicato come "inviato-aperto"o annullati e sostituiti eventualmente da nuova richiesta, quando lo stato è "validato-aperto”. Quando il giustificativo risulta invece "validato-chiuso/chiuso manualmente", bisogna contattare l'Ufficio Gestione Presenze, per la rettifica.

Per informazioni: permessi@unimi.it 

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Permesso retribuito per nomina presso seggio elettorale

In occasione di elezioni politiche, europee, amministrative o di referendum, i dipendenti che sono chiamati a svolgere le funzioni di Presidente, Segretario, Scrutatore o Rappresentante di lista di seggio elettorale, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali o referendarie.

Nel caso in cui le operazioni elettorali si protraggano oltre la mezzanotte, i dipendenti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.

I riposi per il servizio svolto nel giorno non lavorativo di sabato e festivo di domenica dovranno essere fruiti dal giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio o, in alternativa, entro la fine del mese in cui si svolgono le elezioni.

Come richiederlo il permesso

Il permesso deve essere richiesto compilando e firmando l’apposito modulo da inviare esclusivamente all'indirizzo mail permessi@unimi.it, allegando la certificazione di avvenuta partecipazione, rilasciata dal Presidente del seggio.

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Scarica il modulo per richiedere il permesso in occasione delle elezioni suppletive per il Senato della Repubblica del 22 e 23 ottobre 2023.

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Partecipazione a concorsi o esami

Le giornate di permesso per concorso/esame disponibili in un anno, sono 8 e vanno fruite esclusivamente a giornata intera.

Chi ha un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, fruisce delle giornate di permesso in rapporto alla percentuale del part-time svolto.

Come richiederle
Il permesso va richiesto online - attraverso la procedura Start Web, indicando nelle note il concorso/esame al quale si intende partecipare e allegando l’autocertificazione di avvenuta partecipazione, fatta sull’apposito modulo.
Nel menù “Riepiloghi” della procedura Start Web, è possibile anche verificare le giornate di permesso disponibili.

Nel caso in cui non fosse più possibile caricare il permesso sulla procedura Start Web, utilizzare il modulo , da inviare esclusivamente all'indirizzo mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.

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Lutto

Tutti i dipendenti hanno diritto a 3 giornate lavorative di permesso retribuito per ogni evento luttuoso, in caso di decesso:

  • del coniuge/partner dell’unione civile, anche legalmente separato
  • di un parente entro il secondo grado: genitori, figli, nonni, fratelli/sorelle, nipoti (figli di figli)
  • di affine di primo grado (suoceri, generi e nuore)
  • del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica
  • di un componente della propria famiglia anagrafica (che risulti nello stato di famiglia del richiedente).

I giorni di permesso per lutto – che consentono di interrompere anche le ferie in corso di godimento  - vanno utilizzati entro 7 giorni dal decesso del familiare e spettano per intero anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Come richiederlo
Il permesso per lutto va richiesto online - attraverso la procedura Start Web - selezionando i giorni nel calendario e specificando nelle note il grado di parentela del familiare deceduto e la data del decesso.

Alla richiesta va allegata, sempre online, la scansione dell’autocertificazione di decesso del familiare, fatta utilizzando l’apposito modulo.

Nel caso in cui non fosse più possibile caricare il permesso sulla procedura Start Web, utilizzare il modulo da inviare esclusivamente all'indirizzo mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.

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Grave infermità

Tutti i dipendenti possono usufruire del permesso per grave infermità documentata nel caso debbano prestare assistenza:

  • al coniuge/partner dell’unione civile (anche legalmente separato) o al convivente (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica)
  • a un parente entro il secondo grado - genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti dei nonni (figli dei figli) - anche non conviventi
  • a un componente della propria famiglia anagrafica che risulti nello stato di famiglia del richiedente).

I giorni di permesso per grave infermità documentata disponibili in un anno sono 3, fruibili anche in ore e sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza a persone con disabilità (legge 104/92).
Nei periodi di permesso fruiti non vengono conteggiati i giorni festivi e quelli non lavorativi (da specificare obbligatoriamente).

Chi ha un rapporto di lavoro a tempo parziale, può fruire dei permessi per grave infermità documentata, in misura proporzionale alla propria prestazione lavorativa.

Il permesso a giornate intere, va utilizzato entro i 7 giorni dalla data di insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a specifici interventi terapeutici, quello frazionato in ore, deve invece iniziare entro il settimo giorno dalla data di insorgenza del problema e da lì proseguire. Entrambi i tipi di permesso non possono protrarsi oltre la sussistenza della grave infermità.

Come richiederlo

Il permesso deve essere richiesto compilando l’apposito modulo e inviandolo esclusivamente all'indirizzo mail permessi@unimi.it con allegata la certificazione medica che attesti l’insorgenza della grave infermità del familiare o la necessità di provvedere a specifici interventi terapeutici.

La documentazione può essere rilasciata da un medico specialista (del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato) o di medicina generale, da un pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria in caso di ricovero o intervento chirurgico, anche utilizzando il modello di attestazione medico legale.

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Particolari motivi personali e familiari

I dipendenti a tempo indeterminato o determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, possono fruire di 18 ore di permesso all’anno per particolari motivi personali, mentre quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale, hanno un monte ore annuale ridotto in proporzione alla prestazione lavorativa svolta, come illustrato dalla tabella:

Rapporto (%) 100 83 75 70 66 50 33
Ore annuali spettanti 18 15 13,30 12,35 12 9 6

Chi lavora a tempo determinato con contratto di durata inferiore a sei mesi, non può fruire di 18 ore di permesso l'anno per particolari motivi personali o familiari, ma può utilizzare in un anno 15 giorni di permesso non retribuito (visualizza il modulo).

I permessi per motivi personali e familiari:

  • non devono essere documentati, pertanto non sarà più necessario allegare alcuna documentazione
  • è necessario indicare nelle note la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari del\della richiedente
  • non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora, ad esempio non sarà possibile richiedere il permesso per 20 minuti, sarà invece possibile richiederlo per 1 ora e 20 minuti
  • non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (permessi per visite-terapie-prestazioni specialistiche, permessi per esigenze personali, permessi L.104/92, mezze ferie, permessi studio 150 ore, permessi per grave infermità), nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore
  • possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore, in questo caso 18 ore varranno come tre giorni interi
  • durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Come richiederlo
I permessi potranno essere richiesti utilizzando i giustificativi “12 – motivi personali/familiari orario” e “13 – motivi personali/familiari giorno”, nel caso di richiesta di giornata intera il contatore sarà scalato solo dopo che l’Ufficio Gestione Presenze, avrà preso in carico la richiesta validata.

Per verificare in tempo reale il proprio monte ore di permesso basta accedere alla voce “Riepiloghi” della procedura Start Web.

Nel caso in cui non fosse più possibile caricare il permesso sulla procedura Start Web, utilizzare il modulo  da inviare esclusivamente all'indirizzo mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.

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Matrimonio o unione civile

Tutti i dipendenti – compresi quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale o con contratto a tempo determinato - possono usufruire di un massimo di 15 giorni consecutivi (compresi sabati, domeniche e festivi) di permesso retribuito per matrimonio o unione civile, fruibili entro i 45 giorni successivi alla data della celebrazione.

Il permesso per matrimonio va richiesto online - attraverso la procedura Start Web - selezionando prima la voce “giustificativo provvisorio”, e poi nel calendario i giorni nei quali si usufruirà del congedo.

Successivamente, alla richiesta online va allegata la scansione dell’autocertificazione di matrimonio fatta compilando l’apposito modulo.

Nel caso in cui non fosse più possibile caricare il permesso sulla procedura Start Web, utilizzare il modulo  da inviare esclusivamente all'indirizzo mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato. 

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Visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

I dipendenti a tempo indeterminato o determinato con contratto di durata non inferiore a sei mesi continuativi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, possono fruire di 18 ore di permesso all’anno per particolari visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici mentre quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale, hanno un monte ore annuale ridotto in proporzione alla prestazione lavorativa svolta, come illustrato dalla tabella:

Rapporto (%) 100 83 75 70 66 50 33
Ore annuali spettanti 18 15 13,20 12,35 12 9 6

Si precisa quanto segue:

  • i permessi per: visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico.

In caso di fruizione oraria:

  • i suddetti permessi sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal CCNL (permessi per particolari motivi personali, permessi per esigenze personali, permessi L.104/92, mezze ferie, permessi studio 150 ore, permessi per grave infermità), nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative
  • non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni
  • ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

In caso di fruizione per intera giornata:

  • i suddetti permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza
  • nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

In tutti i casi l’assenza per la fruizione dei permessi in oggetto è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Si ricorda che l’attestazione dovrà riportare firma e timbro del medico/struttura ospedaliera che lo ha rilasciato.

Come previsto poi dal comma 11 del CCNL, nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, l’assenza sarà imputata alla malattia. In tal caso, l’assenza per malattia è giustificata mediante:

  1. attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi
  2. attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Anche nel caso in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle conseguenze delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (l’attestazione dovrà riportare l’indicazione che il paziente, a seguito dell’esame effettuato, necessita di riposo per l’intera giornata lavorativa).

Resta ferma la possibilità di poter fruire per la medesima finalità, dei permessi relativi ai motivi personali, delle esigenze personali (per un valore non superiore alla mezza giornata), dei riposi compensativi.

Come richiederlo

Per la richiesta sono stati predisposti su Start Web i giustificativi n. 15 - 15a - 15b - 15c.

Per informazioni: permessi@unimi.it 

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Permessi straordinari retribuiti per motivi di studio (150 ore)

Il lavoratore studente ha diritto a permessi retribuiti nell’arco dell’anno per sostenere esami o per la partecipazione alle attività didattiche inerenti il corso di studio. Le richieste per essere autorizzati ad usufruire dei "Permessi 150 ore" devono essere inoltrate entro una scadenza di norma annuale, stabilita di volta in volta tramite circolare (in fondo al presente paragrafo).

Tale diritto è garantito dall’articolo 10 della legge 300/1970, che ne disciplina i caratteri generali, mentre le modalità di esecuzione sono disciplinate dai CCNL.

Si precisa, per chi fosse interessato a fare domanda, che i "Permessi 150 ore" saranno concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.

Qualora le richieste superassero il 3% dei lavoratori dipendenti di ruolo dell’Ateneo, in servizio all'inizio dell'anno, i permessi saranno valutati secondo la seguente scala di priorità:

  • licenza media inferiore
  • diploma di qualificazione professionale
  • diploma di scuola superiore di secondo grado
  • laurea triennale – laurea vecchio ordinamento – laurea magistrale a ciclo unico
  • laurea specialistica/magistrale
  • corsi post laurea:
    • master di 1° e di 2° livello
    • scuole di specializzazione
    • corsi di perfezionamento
    • dottorati di ricerca
  • stage formativi (ad esclusione dei tirocini con esame di stato finale)
  • corsi singoli
  • II° laurea.

I dipendenti  interessati  devono  presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione  e, al termine, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo all'Ufficio Gestione, Mobilità e Ascolto Organizzativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali. 

I permessi, la cui durata complessiva non può superare le 150 ore annue per ciascun dipendente, riproporzionati in caso di rapporto di lavoro part time, comprendono anche il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi e l’eventuale rientro in servizio.

L’utilizzo del permesso avverrà sotto il controllo del Responsabile della Struttura presso cui il dipendente presta servizio.

In applicazione dell’art. 32 del CCNL 16/10/2008 e come indicato nella Circolare DFP N. 12/2011, le ore di permesso vanno utilizzate per:

  • la partecipazione alle attività didattiche;
  • sostenere i relativi esami;
  • la preparazione dell’esame finale.

Il personale che beneficia dei permessi ha diritto, salvo eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione dell’esame finale e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

Il dipendente, a cui verrà accordata la possibilità di poter usufruire di questi permessi, dovrà giustificare l'assenza tramite la procedura Start Web, utilizzando il codice 06 e 06a, allegando di volta in volta, la certificazione di frequenza ai corsi e l’autocertificazione attestante gli esami sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni/autocertificazioni, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come congedo senza assegni per motivi di studio.

Infine, per la partecipazione agli esami, il dipendente potrà anche usare le 8 giornate di permesso (codice 16a e 16b) previste dal CCNL 2016-2018 art. 47.

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Autorizzazione annuale dei permessi

Circolare per l'autorizzazione annuale dei "Permessi 150 ore" (reg. nr. 60/2023 del 05/12/2023) in formato .pdf e in formato .pdf accessibile: scadenza 29/12/2023.

Per informazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione annuale: Ufficio Gestione, Mobilità e Ascolto Organizzativo - email gestione.mobilita@unimi.it

 

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Permesso per donazione sangue

Il dipendente che effettua la donazione di sangue, è tenuto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettua la donazione.

La richiesta deve essere inoltrata attraverso la procedura Start Web utilizzando il codice 22, allegando il giustificativo rilasciato dal centro di raccolta, fisso o mobile, che deve essere regolarmente autorizzato dal Ministero della Sanità.

Nel caso di visita preliminare volta ad accertare l'idoneità alla donazione, si dovrà utilizzare il permesso visita / terapia (codice 15), sempre sulla procedura Start Web.

Nel caso in cui, in sede di donazione, gli esami preliminari non potessero consentire la donazione stessa, l'assenza sarà giustificata ad ore con permesso donazione sangue.

Per informazioni: permessi@unimi.it 

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104 - assistenza disabili

Per informazioni dettagliate sui permessi previsti dalla Legge 104/92, vedi la Sezione Welfare, famiglia e agevolazioni, alla pagina 104 - assistenza disabili.

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