Malattie
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E' pubblicata la nuova circolare contenente le disposizioni da seguire per il rientro a lavoro a seguito di assenze per motivi di salute e/o infortunio superiori a sessanta giorni continuativi.
Comunicazione dell'assenza
L’assenza per malattia (qualsiasi sia la sua durata) e la sua eventuale prosecuzione vanno sempre comunicate sia al responsabile della propria struttura di appartenenza (telefonicamente o via e-mail), che all’Ufficio Gestione Presenze fin dal primo giorno e, salvo provati impedimenti, entro l’inizio del turno di lavoro.
Si può comunicare l'assenza all’amministrazione centrale sia lasciando un messaggio telefonico al numero 02 503 13281, che inviando una e-mail a segnalazionemalattia@unimi.it, facendo attenzione a segnalare:
- cognome e nome
- durata del periodo di malattia
- domicilio (completo di scala, piano, interno, cognome/numero riportato sul citofono) al quale si è reperibili. Nel caso si tratti di domicilio temporaneo, si è poi tenuti a segnalare il rientro al proprio indirizzo abituale, con le stesse modalità.
Certificazioni mediche
Il certificato di malattia può essere rilasciato sia dal proprio medico di base, che da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o da un medico privato.
Solo quando la durata della malattia sia superiore a 10 giorni o ci si assenta per malattia dopo il secondo evento verificatosi nell’anno solare, il certificato deve essere rilasciato esclusivamente dal proprio medico di base, da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura pubblica.
E' necessario controllare sempre la correttezza dei dati riportati sul certificato, di cui si è gli unici responsabili, in particolare:
- dati anagrafici
- indirizzo di reperibilità durante la malattia e ogni informazione ritenuta utile (ad esempio citofono o nominativo della persona presso cui si è reperibili, se diverso dal proprio)
- periodo di malattia indicato.
A tal proposito, il dipendente potrà verificare il certificato emesso sul sito web www.inps.it entrando con le proprie credenziali.
Le indicazioni per la corretta compilazione e l'invio del certificato medico, variano a seconda della tipologia:
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Certificato telematico
Il numero di protocollo del certificato medico telematico (PUC, leggibile in alto a sinistra), va comunicato (insieme alla durata della malattia) per telefono al numero 02 503 13281 o via e-mail a: segnalazionemalattia@unimi.it.
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Certificato cartaceo
L'originale del certificato di malattia cartaceo va trasmesso, via posta ordinaria, all’Ufficio Gestione Presenze, via Sant’Antonio 12 – 20122 Milano, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o dalla eventuale prosecuzione.
Il dipendente deve conservare una copia del certificato.
- Certificato rilasciato dal Pronto Soccorso
Perchè la malattia sia ufficialmente riconosciuta, quando il certificato medico viene rilasciato dal Pronto Soccorso deve riportare la prognosi lavorativa, che attesti l’incapacità temporanea del lavoratore a svolgere l’abituale, specifica, attività lavorativa.
Nel caso in cui il certificato del Pronto Soccorso riporti esclusivamente la prognosi clinica, il dipendente deve farsi prescrivere la prognosi lavorativa per inabilità al lavoro, dal proprio medico curante, con attestato telematico.
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Certificato rilasciato per patologia grave o stato patologico legato a invalidità riconosciuta
In caso di patologia grave, che richiede terapie salvavita, o nel caso in cui la malattia sia determinata da uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta (pari o superiore al 67%), il certificato di malattia deve essere rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o dal medico di base e deve specificare, di volta in volta, che la malattia è determinata da una di queste due condizioni, questo perché entrambe le situazioni non comportano l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.
Entrambe le patologie vanno indicate nell’apposita casella sul certificato telematico o attestate dal medico sul certificato cartaceo.
Attenzione
Oltre alla normale comunicazione di assenza per malattia, in questi casi il dipendente deve far pervenire all'Ufficio Gestione Presenze, copia del verbale di riconoscimento dell’invalidità per lo stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, per posta o mediante scansione da inviare a: segnalazionemalattia@unimi.it.
Per la patologia grave che richiede terapie salvavita, il dipendente deve invece presentare per ogni periodo di assenza idonea certificazione sanitaria di avvenuta effettuazione della terapia.
Fasce di reperibilità per visita fiscale
Quando ci si assenta per malattia, si ha l’obbligo di essere reperibili al domicilio comunicato al datore di lavoro, nelle fasce orarie che vanno dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi i giorni non lavorativi e festivi.
Visite, esami e terapie in orario di reperibilità
Nel caso si abbia necessità di sottoporsi a visite mediche, accertamenti specialistici o terapie durante le fasce orarie di reperibilità, bisogna:
- comunicarlo preventivamente, o telefonicamente - alla casella vocale 02 503 13281 - o via e-mail a: segnalazionemalattia@unimi.it
- farsi rilasciare la certificazione di presenza in ambulatorio o in laboratorio con l’indicazione degli orari di entrata e di uscita.
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Cambio di reperibilità durante la malattia
Nel caso l’indirizzo di reperibilità durante la malattia sia diverso dalla residenza abituale, il dipendente deve avere cura di accertarsi che il medico riporti nell’apposito spazio previsto sull’attestato telematico (reperibilità durante la malattia) l’indirizzo completo di ogni informazione ritenuta utile (ad esempio numero citofono/nominativo diverso dal proprio riportato sul citofono, scala, etc.).
In alternativa il dipendente potrà farlo da sé accedendo direttamente al portale web dell’INPS e operare in autonomia il cambio di reperibilità (si veda circolare INPS n° 106 del 23/09/2020). Vale lo stesso nel caso in cui la reperibilità cambi durante il periodo di malattia.
Inizio paginaEsclusioni dall'obbligo di reperibilità
Non si ha l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia sia riconducibile a:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Rientro in servizio prima del termine della prognosi indicato nel certificato medico
Si può rientrare in servizio prima del termine della prognosi indicata nell’attestato di malattia, ma è necessario che il medico che ha rilasciato l’attestazione precedente la annulli/rettifichi e ne emetta una nuova.
Deve essere data comunicazione di ciò, comunicando anche i relativi PUC, tramite e-mail a: segnalazionemalattia@unimi.it
Solo in caso di assenza o impedimento assoluto del medico che ha redatto il certificato, si è autorizzati a rivolgersi ad altro medico per ricevere un certificato rettificativo della prognosi.
Nessun certificato può essere rettificato se è finito il periodo prognostico originariamente assegnato.
Anche il rientro anticipato deve essere comunicato dal dipendente:
- telefonicamente, al numero 02 503 13281
- oppure via e-mail a: segnalazionemalattia@unimi.it specificando il nuovo numero di protocollo del certificato telematico. Se il certificato medico è cartaceo va invece inviato per posta ordinaria all’Ufficio Gestione Presenze, via Sant’Antonio 12 – 20122 Milano, avendo cura di conservarne una copia per sé.
Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza per motivi di salute e/o infortunio
Come indicato nella circolare del 24/05/2023, per poter rientrare in servizio a seguito di periodi di assenza per motivi di salute (malattia/infortunio) superiori a sessanta giorni continuativi, è necessario sottoporsi a visita da parte del medico competente, al fine di verificare l’idoneità alla mansione e segnalare il rientro in servizio.
La visita di idoneità alla mansione dovrà necessariamente essere effettuata preventivamente alla ripresa del lavoro e, al momento dell'appuntamento, bisognerà portare con sé tutta la documentazione medica relativa all'assenza.
Per prenotare la visita e per eventuali ulteriori informazioni bisogna rivolgersi all’Ambulatorio del medico competente - Ufficio Tutela Salute Attività Gestionali e Sistema Qualità , ai seguenti recapiti:
• Roberta Crippa interno 23700 – e-mail: roberta.crippa@unimi.it
• Irene Kusare interno 23701 – e-mail: irene.kusare@unimi.it
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Ricovero ospedaliero/Day hospital
In caso di ricovero si è tenuti a segnalare la data di ingresso in ospedale – anche in anticipo, quando il ricovero è programmato – sia al Responsabile della propria struttura di appartenenza (telefonicamente o via e-mail), che all’amministrazione centrale tramite la casella vocale 02 503 13281 o via e-mail a: segnalazionemalattia@unimi.it.
Con le stesse modalità vanno comunicate anche le dimissioni dall'ospedale- inviando eventuali certificati di malattia cartacei all’ufficio competente - o ricoveri che avvengono durante un periodo di malattia già segnalata.
Convalescenza
La segnalazione del periodo di convalescenza post ricovero/day hospital segue i normali iter di comunicazione dell’assenza per malattia e trasmissione del certificato medico.
Malattia in gravidanza
I periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza o puerperio, sono esclusi dal calcolo dei giorni di assenza che normalmente spettano per malattia.
In questi casi il certificato di malattia deve essere rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o dal medico di base e deve dichiarare esplicitamente che l’assenza è determinata da gravidanza o puerperio.
La dipendente deve comunicare la malattia fin dal primo giorno - telefonicamente, alla casella vocale 02 503 13281, oppure via e-mail a: segnalazionemalattia@unimi.it, entro l’inizio del turno di lavoro, salvo provati impedimenti - precisando che l’assenza è determinata da gravidanza o da puerperio.
Deve poi inviare copia dell’attestato di malattia all’Ufficio Gestione Presenze, secondo il normale iter.
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Malattia e ferie
La malattia interrompe le ferie in caso di:
- ricovero ospedaliero
- prognosi superiore a 3 giorni, attestata da certificato medico e accertabile con visita medico legale.
Malattia e retribuzione
I periodi di malattia/ricovero ospedaliero vengono retribuiti in percentuale rispetto ai giorni complessivi di fruizione nell’arco di un triennio:
- al 100% i primi 270 giorni
- al 90% i successivi 90 giorni
- al 50% gli ulteriori 180 giorni.
Nei primi dieci giorni di ogni periodo di malattia viene corrisposto il solo trattamento economico di base con l’esclusione di ogni altra indennità, emolumento o trattamento accessorio.
Le trattenute sulle indennità accessorie, vengono effettuate per ogni periodo di malattia, anche di un solo giorno e anche se si protrae per 10 giorni o più, ma in maniera non continuativa.
Congedo per cure per gli invalidi
Il personale invalido civile a cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al cinquanta per cento, può fruire di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni all'anno anche frazionati.
Tale congedo:
- segue il regime economico delle assenze per malattia ma è escluso dal periodo di comporto
- non è soggetto alla visita fiscale.
Il personale dovrà compilare il modulo cartaceo allegando copia della richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessita' della cura in relazione all'infermita' invalidante riconosciuta.
Sarà necessario inoltre allegare copia del verbale di riconoscimento dell'invalidità civile e successivamente, la dichiarazione della struttura sanitaria di avvenute cure.
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