Ferie personale TAB

Giorni spettanti

Le ferie vengono attribuite all'inizio di ogni anno in modo cumulativo.

Al personale assunto a tempo indeterminato o determinato, le ferie spettano in proporzione al servizio prestato e maturano diversamente in funzione degli anni di servizio e del tipo di contratto lavorativo.
Chi lavora con un contratto a tempo pieno o a part time orizzontale, matura gli stessi giorni di ferie per anno solare. Per i dipendenti con part time verticale, le ferie vengono invece calcolate in proporzione ai giorni lavorativi settimanali.

Le tabelle che seguono danno un’idea immediata delle differenze:

Primi tre anni di servizio
Giorni settimanali lavorati 6 5 4 3 2
Ferie annuali spettanti 30 26 21 16 10

 

Dopo i primi tre anni di servizio
Giorni settimanali lavorati 6 5 4 3 2
Ferie annuali spettanti 32 28 22 17 11


In aggiunta alle ferie, sono previsti fino a un massimo di 4 giorni di riposo (festività soppresse), da fruire entro l'anno solare, attribuiti in base ai giorni settimanali lavorati, come illustra la tabella:

Attribuzione festività soppresse annuali
Giorni settimanali lavorati 6 5 4 3 2
Giorni di festività spettanti 4 4 3 2 1


Attenzione

Viene considerata come mese intero, che matura un rateo di ferie, solo una presenza in servizio superiore a 15 giorni.

Per il personale assunto in data successiva al 1° gennaio e/o che cessa dal servizio prima del 31 dicembre, le ferie spettanti e le festività soppresse sono calcolate in proporzione ai mesi di servizio prestato o da prestarsi nel corso dell’anno.

I giorni di ferie e di festività soppresse spettanti, vengono proporzionalmente ridotti in caso di assenze dal servizio dovute a:

  • malattie dei figli nei periodi senza retribuzione
  • congedi per documentati gravi motivi familiari, di studio e di formazione
  • congedi per motivi di servizio all’estero del coniuge
  • aspettative per dottorato di ricerca o altra esperienza lavorativa
  • congedo retribuito straordinario art. 42 D.Lgs. 151/2001
  • aspettative per servizio presso altre amministrazioni pubbliche
  • aspettative per ricercatore a tempo determinato
  • Malattia non retribuita a seguito di superamento del comporto
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Ferie supplementari per esposizione a radiazioni

Le ferie radiologiche, consistono in un “riposo biologico” - riconosciuto al personale esposto a rischio da radiazioni, per la sua attività lavorativa – che consiste in 15 giorni di ferie (comprensive dei sabati e festivi), da fruirsi obbligatoriamente in un’unica soluzione, entro l’anno solare.

Le ferie radiologiche si maturano proporzionalmente ai mesi in cui il dipendente risulta effettivamente esposto al rischio di radiazioni e in proporzione al rapporto di lavoro.

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Ferie residue o anticipate

Le ferie spettanti per l’intero anno solare, vanno di norma fruite nel corso dello stesso anno - sempre tenuto conto delle esigenze di servizio – ma, nel caso ciò non sia possibile, possono essere fruite anche entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di maturazione. Qualora neanche dopo tale scadenza si sia potuto fruire del periodo di ferie, si ha diritto a procrastinarne fino a un massimo di due settimane lavorative da usufruire nei successivi nove mesi.

Ferie procrastinabili spettanti in relazione ai giorni settimanali lavorati
Giorni settimanali lavorati 6 5 4 3 2
Giorni di ferie procrastinabili 12 10 8 6 4

Esempio su cinque giorni lavorativi:

  • ferie residue anno 2022 all’1 gennaio 2023: giorni 27
  • entro il 30 settembre 2023: almeno 17 giorni
  • entro il 30 giugno 2024: massimo 10 giorni.

Nel caso di cessazione anticipata del contratto, le giornate fruite in eccedenza saranno oggetto di recupero economico da parte dell’amministrazione; mentre è tassativamente esclusa l’anticipazione delle ferie che si matureranno nel successivo anno.

Ferie residue e cambio di contratto o cessazione del rapporto di lavoro
Le ferie maturate e non fruite durante un periodo di lavoro con contratto a tempo determinato non possono essere riconosciute, né nel caso in cui il dipendente passi a un contratto a tempo indeterminato, né nel caso si stipuli un nuovo contratto a tempo determinato.
Le ferie maturate nel primo contratto a tempo determinato stipulato, si conservano solo in caso di proroga del contratto.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limiti di età, si ha l’obbligo di esaurire le ferie maturate e le festività soppresse proporzionalmente maturate, non essendo previsto alcun trattamento economico sostitutivo per il loro mancato godimento.

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Come richiederle

Le ferie possono essere fruite sia a giornata intera che a mezza giornata.
dipendenti part time, possono fruire della mezza giornata di ferie solo se la loro giornata lavorativa è pari o superiore alle  6 ore.

Per garantire l'organizzazione dell’attività lavorativa, le ferie vanno richieste formalmente al proprio responsabile, con almeno 48 ore di anticipo, inserendo la richiesta online nella procedura Start Web

Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno, la fruizione delle ferie, dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre.

Per garantire la turnazione delle ferie dei dipendenti, i responsabili possono programmarle anche predisponendo in anticipo un piano ferie per i periodi a ridotta attività.

 

 

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Come controllare la propria situazione

Nella procedura Start Web, alla voce “Riepiloghi”,  è possibile verificare i totali residui degli anni precedenti le ferie maturate dell’anno in corso, aggiornati ogni volta che si inserisce una richiesta di ferie, anche se non ancora validata.

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Interruzione ferie

Le ferie possono essere interrotte per:

  • ricovero ospedaliero
  • malattia documentata, protratta per più di 3 giorni e accertabile mediante visita medico legale
  • Malattia dei figli d’età inferiore agli 8 anni, solo nel caso in cui comporti il ricovero ospedaliero
  • partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove
  • lutto per decesso del coniuge o parte dell'unione civile o di un parente (entro il secondo grado) o di affini di primo grado (suoceri o figli del coniuge) o del convivente
  • grave infermità documentata del coniuge o parte dell'unione civile o di un parente (entro il secondo grado).

Per interrompere le ferie in corso, bisogna comunicare tempestivamente la malattia all’Ufficio Gestione Presenze - telefonando al numero 02 50313281 o inviando una e-mail a: segnalazionemalattia@unimi.it  - e al Responsabile della propria Struttura di appartenenza. La stessa procedura va seguita anche nel caso in cui la malattia insorga prima o dopo un periodo di ferie da godere o goduto, qualunque ne sia la durata.


Richiamo in servizio
L’interruzione o la sospensione delle ferie già autorizzate può verificarsi anche per indifferibili motivi di servizio, per questo bisogna sempre fornire al responsabile della propria struttura un recapito per la reperibilità.

Nel caso di interruzione per motivi di servizio, al dipendente spetta il rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, e delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.

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Gestione mezza giornata di ferie

Nella tabella sotto riportata è indicato il valore delle mezze giornate di ferie in base all’orario di servizio assegnato:

ORARIO 1/2 FERIE MATTINA 1/2 FERIE POMERIGGIO
FULL TIME 7 ORE 15 MINUTI 3,45 3,30
FULL TIME 7 ORE 3,45 3,15
FULL TIME 6 ORE E 30 MINUTI 3,3 3
FULL TIME 6 ORE 3 3
     
FULL TIME C/RIENTRI 9 ORE 4,30 4,30
FULL TIME C/RIENTRI 8 ORE 4 4
FULL TIME C/RIENTRI 6 ORE 3 3
FULL TIME C/RIENTRI 4 ORE 30 MINUTI NO NO
FULL TIME C/RIENTRI 4 ORE NO NO
     
PART TIME 8 ORE 4 4
PART TIME 7 ORE E 30 MINUTI 3,45 3,45
PART TIME 7 ORE 3,30 3,30
PART TIME 6 ORE 3 3
PART TIME 6 ORE E 15 MINUTI 3,15 3
PART TIME 4 ORE E 30 MINUTI NO NO
PART TIME 4 ORE NO NO
PART TIME 3 ORE E 36 MINUTI NO NO
     
PORTIERI 11 ORE E 30 MINUTI 5,30 6
PORTIERI 10 ORE E 30 MINUTI 4,30 6
PORTIERI 10 ORE E 10 MINUTI 5 5,10
PORTIERI 5 ORE E 40 MINUTI E/O 4 ORE NO NO

Il dipendente prenderà servizio al pomeriggio nell’orario dato dalla somma della mezza giornata di ferie al mattino più il valore della pausa.

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Ferie solidali

I dipendenti che abbiano esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute, potranno richiedere all’amministrazione di utilizzare giornate di ferie e festività soppresse solidali.

Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito di avvenuta completa fruizione di:

  • giorni di ferie spettanti
  • giorni di festività soppressa spettanti
  • permessi per particolari motivi personali
  • riposi compensativi eventualmente maturati.

Per ciascuna domanda il dipendente potrà richiedere un numero di giorni pari o inferiore a 30.

Il dipendente dovrà inoltre presentare adeguata certificazione comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Il dipendente richiedente dovrà compilare il modulo da inviare all’indirizzo:
permessi@unimi.it

Come aderire e cedere le ferie

A fronte delle richieste l’Amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.

I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, dovranno compilare il modulo da inviare all’indirizzo: permessi@unimi.it

I dipendenti potranno cedere:

  • le quattro giornate di festività soppresse.
  • le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane di cui il lavoratore deve necessariamente fruire secondo il seguente schema:
Giorni di lavoro a settimana Giorni cedibili vecchi assunti Giorni cedibili nuovi assunti
6 8 6
5 8 6
4 6 5
3 5 4
2 3 2

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di festività soppresse offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di festività soppresse offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

Le ferie e le festività soppresse rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.

Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di festività soppresse da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

 

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Giornate di chiusura totale e chiusura anticipata

Di seguito sono pubblicate le circolari relative alle giornate di chiusura totale e di chiusura anticipata, per consentire al personale di pianificare al meglio le ferie, nel rispetto della programmazione e del coordinamento delle attività durante i periodi di minore presenza di utenti.

Le giornate di chiusura totale dell'Ateneo devono essere giustificate con ferie, festività soppressa o riposo.

Documenti

Circolare n.58 del 14/11/2023 - Calendario delle giornate di chiusura totale per il 2024 e di chiusura anticipata nel periodo estivo.

Circolare n. 49/2023 del 20/09/2023 - Modifica del calendario delle giornate di chiusura totale dicembre 2023

Circolare calendario delle giornate di chiusura totale per il 2023 e di chiusura anticipata nel periodo estivo - rettifica del 07/07/2023

Circolare n. 46 del 07/07/2023
 

Circolare calendario delle giornate di chiusura totale per il 2023 e di chiusura anticipata nel periodo estivo

Circolare n. 89 del 16/11/2022

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Documenti per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario

Ferie personale cessato (DL 95 del 6 luglio 2012 "Revisione della spesa pubblica")