Ferie personale TAB
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Giorni spettanti
Le ferie vengono attribuite all'inizio di ogni anno in modo cumulativo.
Al personale assunto a tempo indeterminato o determinato, le ferie spettano in proporzione al servizio prestato e maturano diversamente in funzione degli anni di servizio e del tipo di contratto lavorativo.
Chi lavora con un contratto a tempo pieno o a part time orizzontale, matura gli stessi giorni di ferie per anno solare. Per i dipendenti con part time verticale, le ferie vengono invece calcolate in proporzione ai giorni lavorativi settimanali.
Le tabelle che seguono danno un’idea immediata delle differenze:
Primi tre anni di servizio | |||||
---|---|---|---|---|---|
Giorni settimanali lavorati | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Ferie annuali spettanti | 30 | 26 | 21 | 16 | 10 |
Dopo i primi tre anni di servizio | |||||
---|---|---|---|---|---|
Giorni settimanali lavorati | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Ferie annuali spettanti | 32 | 28 | 22 | 17 | 11 |
In aggiunta alle ferie, sono previsti fino a un massimo di 4 giorni di riposo (festività soppresse), da fruire entro l'anno solare, attribuiti in base ai giorni settimanali lavorati, come illustra la tabella:
Giorni settimanali lavorati | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Giorni di festività spettanti | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Attenzione
Viene considerata come mese intero, che matura un rateo di ferie, solo una presenza in servizio superiore a 15 giorni.
Per il personale assunto in data successiva al 1° gennaio e/o che cessa dal servizio prima del 31 dicembre, le ferie spettanti e le festività soppresse sono calcolate in proporzione ai mesi di servizio prestato o da prestarsi nel corso dell’anno.
I giorni di ferie e di festività soppresse spettanti, vengono proporzionalmente ridotti in caso di assenze dal servizio dovute a:
- malattia dei/delle figli/e nei periodi senza retribuzione
- congedo non retribuito per documentati gravi motivi familiari, di studio
- congedo non retribuito per la formazione
- congedo retribuito straordinario art. 42 D. Lgs. 151/2001
- aspettativa per motivi di servizio all’estero del coniuge/parte dell’unione civile/convivente stabile
- aspettativa per dottorato di ricerca
- aspettativa per ricercatore/ricercatrice a tempo determinato
- aspettativa per avviare attività professionali e imprenditoriali art. 18 L. 183/2010
- aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 23bis L. 165/2001
- malattia non retribuita a seguito di superamento del comporto
- assenza ingiustificata non retribuita alla visita fiscale
- permessi non retribuiti, per motivate esigenze, per il personale a tempo determinato
- sospensione disciplinare.
Ferie supplementari per esposizione a radiazioni
Le ferie radiologiche, consistono in un “riposo biologico” - riconosciuto al personale esposto a rischio da radiazioni, per la sua attività lavorativa – che consiste in 15 giorni di ferie (comprensive dei sabati e festivi), da fruirsi obbligatoriamente in un’unica soluzione, entro l’anno solare.
Le ferie radiologiche si maturano proporzionalmente ai mesi in cui il dipendente risulta effettivamente esposto al rischio di radiazioni e in proporzione al rapporto di lavoro.
Inizio paginaFerie residue o anticipate
Le ferie si maturano per anno solare e, di norma, andrebbero fruite nell’anno di maturazione tenendo conto anche delle esigenze di servizio.
Il CCNL prevede che eventuali residui presenti al 31 dicembre dell’anno di maturazione siano prorogati come di seguito riportato:
- l’equivalente di due settimane lavorative, in base all’articolazione della propria settimana lavorativa, ai 18 mesi successivi all’anno di maturazione (si veda tabella sotto riportata)
- le giornate in eccesso le due settimane lavorative, al 30 settembre dell’anno successivo a quello di maturazione
Ferie procrastinabili spettanti in relazione ai giorni settimanali lavorati
Giorni settimanali lavorati | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Giorni di ferie procrastinabili | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
Si riportano a titolo esemplificativo le scadenze attuali:
residuo ferie anno di competenza 2023:
es. gg. 23 (settimana lavorativa di 5 giorni)
gg. 10 prorogati al 30 giugno 2025;
gg. 13 prorogati al 30 settembre 2024.
Ferie anno corrente 2024 in presenza di eventuale residuo al 31 dicembre 2024:
es. gg. 11 (settimana lavorativa di 5 giorni):
gg. 10 prorogati al 30 giugno 2026;
gg. 1 prorogati al 30 settembre 2025.
ATTENZIONE: Nell’anno di maturazione è riportata, sulla procedura Start Web, la data di scadenza al 31.12. Tale data non indica la scadenza effettiva delle ferie ma è l’indicazione del periodo nel quale le ferie si maturano.
Es. anno 2024 sulla procedura è visibile la scadenza 31.12.2024, che indica l’anno di maturazione per un totale di 28 giorni di ferie.
Dopo il mese di gennaio 2025 tale scadenza sarà suddivisa come di seguito:
gg. 10 prorogati al 30 giugno 2026
gg. 18 prorogati al 30 settembre 2025
Nel caso di cessazione anticipata del contratto, le giornate fruite in eccedenza saranno oggetto di recupero economico da parte dell’amministrazione; mentre è tassativamente esclusa l’anticipazione delle ferie che si matureranno nel successivo anno.
Ferie residue e cambio di contratto o cessazione del rapporto di lavoro
Le ferie maturate e non fruite durante un periodo di lavoro con contratto a tempo determinato non possono essere riconosciute, né nel caso in cui il dipendente passi a un contratto a tempo indeterminato, né nel caso si stipuli un nuovo contratto a tempo determinato.
Le ferie maturate nel primo contratto a tempo determinato stipulato, si conservano solo in caso di proroga del contratto.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limiti di età, si ha l’obbligo di esaurire le ferie maturate e le festività soppresse proporzionalmente maturate, non essendo previsto alcun trattamento economico sostitutivo per il loro mancato godimento.
Inizio paginaCome richiederle
Le ferie possono essere fruite sia a giornata intera che a mezza giornata.
I dipendenti part time, possono fruire della mezza giornata di ferie solo se la loro giornata lavorativa è pari o superiore alle 6 ore.
Per garantire l'organizzazione dell’attività lavorativa, le ferie vanno richieste formalmente al proprio responsabile, con almeno 48 ore di anticipo, inserendo la richiesta online nella procedura Start Web
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno, la fruizione delle ferie, dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
Per garantire la turnazione delle ferie dei dipendenti, i responsabili possono programmarle anche predisponendo in anticipo un piano ferie per i periodi a ridotta attività.
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Come controllare la propria situazione
Nella procedura Start Web, alla voce “Riepiloghi”, è possibile verificare i totali residui degli anni precedenti e le ferie maturate dell’anno in corso, aggiornati ogni volta che si inserisce una richiesta di ferie, anche se non ancora validata.
Inizio paginaInterruzione ferie
Le ferie possono essere interrotte per:
- ricovero ospedaliero
- malattia documentata, protratta per più di 3 giorni e accertabile mediante visita medico legale
- Malattia dei figli d’età inferiore agli 8 anni, solo nel caso in cui comporti il ricovero ospedaliero
- partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove
- lutto per decesso del coniuge o parte dell'unione civile o di un parente (entro il secondo grado) o di affini di primo grado (suoceri o figli del coniuge) o del convivente
- grave infermità documentata del coniuge o parte dell'unione civile o di un parente (entro il secondo grado).
Per interrompere le ferie in corso, bisogna comunicare tempestivamente la malattia all’Ufficio Gestione Presenze - telefonando al numero 02 50313281 o inviando una e-mail a: segnalazionemalattia@unimi.it - e al Responsabile della propria Struttura di appartenenza. La stessa procedura va seguita anche nel caso in cui la malattia insorga prima o dopo un periodo di ferie da godere o goduto, qualunque ne sia la durata.
Richiamo in servizio
L’interruzione o la sospensione delle ferie già autorizzate può verificarsi anche per indifferibili motivi di servizio, per questo bisogna sempre fornire al responsabile della propria struttura un recapito per la reperibilità.
Nel caso di interruzione per motivi di servizio, al dipendente spetta il rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, e delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.
Inizio paginaGestione mezza giornata di ferie
Nella tabella sotto riportata è indicato il valore delle mezze giornate di ferie in base all’orario di servizio assegnato:
ORARIO | 1/2 FERIE MATTINA | 1/2 FERIE POMERIGGIO |
FULL TIME 7 ORE 15 MINUTI | 3,45 | 3,30 |
FULL TIME 7 ORE | 3,45 | 3,15 |
FULL TIME 6 ORE E 30 MINUTI | 3,3 | 3 |
FULL TIME 6 ORE | 3 | 3 |
FULL TIME C/RIENTRI 9 ORE | 4,30 | 4,30 |
FULL TIME C/RIENTRI 8 ORE | 4 | 4 |
FULL TIME C/RIENTRI 6 ORE | 3 | 3 |
FULL TIME C/RIENTRI 4 ORE 30 MINUTI | NO | NO |
FULL TIME C/RIENTRI 4 ORE | NO | NO |
PART TIME 8 ORE | 4 | 4 |
PART TIME 7 ORE E 30 MINUTI | 3,45 | 3,45 |
PART TIME 7 ORE | 3,30 | 3,30 |
PART TIME 6 ORE | 3 | 3 |
PART TIME 6 ORE E 15 MINUTI | 3,15 | 3 |
PART TIME 4 ORE E 30 MINUTI | NO | NO |
PART TIME 4 ORE | NO | NO |
PART TIME 3 ORE E 36 MINUTI | NO | NO |
PORTIERI 11 ORE E 30 MINUTI | 5,30 | 6 |
PORTIERI 10 ORE E 30 MINUTI | 4,30 | 6 |
PORTIERI 10 ORE E 10 MINUTI | 5 | 5,10 |
PORTIERI 5 ORE E 40 MINUTI E/O 4 ORE | NO | NO |
Il dipendente prenderà servizio al pomeriggio nell’orario dato dalla somma della mezza giornata di ferie al mattino più il valore della pausa.
Inizio paginaFerie solidali
I dipendenti che abbiano esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute, potranno richiedere all’amministrazione di utilizzare giornate di ferie e festività soppresse solidali.
Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito di avvenuta completa fruizione di:
- giorni di ferie spettanti
- giorni di festività soppressa spettanti
- permessi per particolari motivi personali
- riposi compensativi eventualmente maturati.
Per ciascuna domanda il dipendente potrà richiedere un numero di giorni pari o inferiore a 30.
Il dipendente dovrà inoltre presentare adeguata certificazione comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
Il dipendente richiedente dovrà compilare il modulo da inviare all’indirizzo:
permessi@unimi.it
Come aderire e cedere le ferie
A fronte delle richieste l’Amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.
I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, dovranno compilare il modulo da inviare all’indirizzo: permessi@unimi.it
I dipendenti potranno cedere:
- le quattro giornate di festività soppresse.
- le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane di cui il lavoratore deve necessariamente fruire secondo il seguente schema:
Giorni di lavoro a settimana | Giorni cedibili vecchi assunti | Giorni cedibili nuovi assunti |
6 | 8 | 6 |
5 | 8 | 6 |
4 | 6 | 5 |
3 | 5 | 4 |
2 | 3 | 2 |
Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di festività soppresse offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di festività soppresse offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
Le ferie e le festività soppresse rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione.
Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di festività soppresse da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
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Giornate di chiusura totale e chiusura anticipata
Di seguito sono pubblicate le circolari relative alle giornate di chiusura totale e di chiusura anticipata, per consentire al personale di pianificare al meglio le ferie, nel rispetto della programmazione e del coordinamento delle attività durante i periodi di minore presenza di utenti.
Le giornate di chiusura totale dell'Ateneo devono essere giustificate con ferie, festività soppressa o riposo.