Congedi e aspettative

Congedo non retribuito per documentati o gravi motivi

Il personale può chiedere per documentati o gravi motivi familiari un periodo di congedo continuativo o frazionato, di durata non superiore ai due anni.

Il periodo di congedo:

  • non è retribuito
  • non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
  • non è utile ai fini previdenziali
  • non matura il TFR
  • riproporziona la tredicesima mensilità
  • erode in proporzione le ferie/festività soppresse
  • può essere riscattato.

Per richiedere il congedo compilare il modulo, allegando opportuna documentazione, e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.
La richiesta di congedo è soggetta al parere del/della responsabile.
Il congedo può essere richiesto per gravi e documentati motivi relativi a situazioni:

  • personali
  • della propria famiglia anagrafica
  • dei parenti o affini entro il 2° grado anche se non conviventi
  • di persone con disabilità, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi
  • per decesso di:
    - coniuge o parte dell'unione civile, anche separato
    - parente entro 2°grado anche non convivente
    - componente della famiglia anagrafica.

Il congedo non retribuito per documentati motivi si cumula con:

  • il congedo straordinario retribuito per condizione di disabilità
  • il congedo non retribuito per motivo di studio.

Non è possibile svolgere altre attività lavorative durante il periodo di congedo.

 

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Congedo non retribuito per motivi di studio

E' possibile richiedere, per documentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o frazionato, di durata non superiore ai due anni.

Il periodo di congedo:

  • non è retribuito
  • non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
  • non è utile ai fini previdenziali
  • non matura il TFR
  • riproporziona la tredicesima mensilità
  • erode in proporzione le ferie/festività soppresse
  • può essere riscattato
  • si cumula con il congedo per gravi motivi e quello per assistenza familiare.

Per richiedere il congedo compilare il modulo, allegando opportuna documentazione, e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.

La richiesta di congedo è soggetta al parere del/della responsabile.

 

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Congedo per la formazione

Il personale che abbia maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio, presso la stessa amministrazione, può richiedere un periodo non superiore a 11 mesi di congedo per la formazione nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Il periodo di congedo:

  • non è retribuito
  • può essere continuativo o frazionato
  • deve essere richiesto con un preavviso di almeno 30 gg
  • non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
  • non è utile ai fini previdenziali
  • non matura il TFR
  • riproporziona la tredicesima mensilità
  • erode in proporzione le ferie/festività soppresse
  • può essere riscattato.

Il congedo può essere richiesto per:

  • completare la scuola dell’obbligo
  • conseguire un titolo di studio di secondo grado
  • conseguire un diploma universitario o una laurea
  • partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Università.

Per richiedere il congedo compilare il modulo, allegando opportuna documentazione, e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.

La richiesta di congedo è soggetta al parere del/della responsabile, che potrà non accoglierla o differirne l’accoglimento, fino ad un massimo di 6 mesi, nel caso di comprovate esigenze organizzative.

 

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Congedo straordinario retribuito o non retribuito per dottorato di ricerca

Il personale con rapporto a tempo indeterminato, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, può essere collocato a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruire della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o in caso di rinuncia a questa, l’interessato/a in aspettativa conserva il trattamento economico in godimento.

Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il/la dipendente cessi, per propria volontà il rapporto di lavoro con qualsiasi amministrazione pubblica nel corso dei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti durante il periodo di aspettativa.

Non hanno diritto al congedo straordinario, retribuito o non retribuito, coloro i/le quali hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca, e chi è già stato iscritto/a ad un corso di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando del congedo.

Per richiedere il congedo compilare il modulo  richiesta congedo retribuito o non retribuito e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.

La richiesta di congedo è soggetta al parere del/della responsabile.

 

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Congedo straordinario non retribuito per borsa di studio universitaria

Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento, di scuole di specializzazione e per corsi di perfezionamento all'estero è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Per richiedere il congedo compilare il modulo e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.

La richiesta di congedo è soggetta al parere del/della responsabile.

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Aspettativa senza assegni per assunzione a ricercatore/ricercatrice a tempo determinato

Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, vincitore di selezione pubblica come Ricercatore/Ricercatrice a tempo determinato, è collocato/a, a domanda, in aspettativa senza assegni per assunzione nel ruolo, per tutto il periodo di durata del contratto.

Il periodo di aspettativa:

  • non è retribuito
  • non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
  • non è utile ai fini dell’anzianità di qualifica
  • non è utile ai fini previdenziali
  • non matura il TFR
  • riproporziona la tredicesima mensilità
  • erode in proporzione le ferie/festività soppresse.

Per richiedere l’aspettativa compilare il modulo allegando la documentazione prevista. Tale modulo, firmato dal/dalla dipendente e vistato dal/dalla responsabile, dovrà essere inoltrato esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it.

Entro il termine del periodo di aspettativa per ricercatore/ricercatrice, l’interessato/a dovrà comunicare alla mail permessi@unimi.it la volontà di riprendere servizio presso l’Università degli Studi di Milano oppure dovrà contattare l'Ufficio Pensioni e Adempimenti Fiscali e Contributivi per rassegnare le dimissioni dal ruolo di personale tecnico amministrativo, come indicato alla pagina Dimissioni - Università degli Studi di Milano.

Si ricorda che le ferie e le festività soppresse maturate, prima del periodo di aspettativa, devono essere fruite nei termini previsti dal contratto e comunque entro l’inizio del periodo di aspettativa richiesto, diversamente non potranno essere monetizzate in caso di cessazione del rapporto di lavoro. 

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Aspettativa per l'avvio di attività professionali e imprenditoriali

Il personale è collocato in aspettativa, a domanda, per avviare attività professionali e imprenditoriali.

L’aspettativa può essere richiesta per un periodo massimo di 36 mesi, rinnovabili una sola volta.

Il periodo di aspettativa per l’avvio di attività professionali e imprenditoriali:

  • non è retribuito
  • non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
  • non è utile ai fini previdenziali
  • non matura il TFR
  • riproporziona la tredicesima mensilità
  • erode in proporzione le ferie/festività soppresse.

Per richiedere l'aspettativa compilare il modulo allegando opportuna documentazione e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.

L'aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato/a.

Il/la dipendente che intende essere collocato/a in aspettativa per avviare attività professionali e imprenditoriali è tenuto/a a comunicare al/alla proprio/a responsabile e all’amministrazione la richiesta con un preavviso che consenta alla struttura e all’amministrazione le opportune verifiche e l’organizzazione del lavoro in caso di accoglimento.

Entro il termine del periodo di aspettativa richiesto, l’interessato/a dovrà comunicare alla mail permessi@unimi.it la volontà di riprendere servizio presso l’Università degli Studi di Milano oppure dovrà contattare l'Ufficio Pensioni e Adempimenti Fiscali e Contributivi per rassegnare le dimissioni, come indicato alla pagina Dimissioni - Università degli Studi di Milano.

Si ricorda che le ferie e le festività soppresse maturate, prima del periodo di aspettativa, devono essere fruite nei termini previsti dal contratto e comunque entro l’inizio del periodo di aspettativa richiesto, diversamente non potranno essere monetizzate in caso di cessazione del rapporto di lavoro. 

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Aspettativa ai sensi dell'art. 23-bis del D. Lgs. 165/2001

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa non può superare i cinque anni, è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

Nei due anni successivi all’aspettativa il/la dipendente, non può essere destinatario di incarichi né essere impiegato nello svolgimento di attività che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del precedente capoverso.

Per richiedere l'aspettativa compilare il modulo allegando opportuna documentazione e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.

Entro il termine del periodo di aspettativa richiesto, l’interessato/a dovrà comunicare alla mail permessi@unimi.it la volontà di riprendere servizio presso l’Università degli Studi di Milano oppure dovrà contattare l'Ufficio Pensioni e Adempimenti Fiscali e Contributivi per rassegnare le dimissioni, come indicato alla pagina Dimissioni - Università degli Studi di Milano.

Si ricorda che le ferie e le festività soppresse maturate, prima del periodo di aspettativa, devono essere fruite nei termini previsti dal contratto e comunque entro l’inizio del periodo di aspettativa richiesto, diversamente non potranno essere monetizzate in caso di cessazione del rapporto di lavoro. 

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Periodo di prova presso altra pubblica amministrazione

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ha già superato il periodo di prova presso l’amministrazione di appartenenza e successivamente risulti vincitore di altro concorso presso la stessa amministrazione o amministrazioni dello stesso o altro comparto, durante il nuovo periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area e settore di provenienza.

Per fruire del periodo di conservazione del posto durante il nuovo periodo di prova dovrà rassegnare le dimissioni come indicato alla pagina Dimissioni - Università degli Studi di Milano.

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Pensioni e Adempimenti Fiscali e Contributivi.

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Aspettativa per conferimento di incarico di funzione dirigenziale

Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di   servizio ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 165/2001.

Per richiedere l'aspettativa compilare il modulo e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.

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Aspettativa ricongiungimento coniuge all’estero

Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui coniuge, convivente stabile o parte dell'unione civile, presti servizio all’estero, può chiedere un’aspettativa non retribuita per il ricongiungimento del coniuge all’estero.

Tale aspettativa può:

  • avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata
  • essere revocata:
    - in qualsiasi momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio con preavviso di 15 giorni
    - in assenza di effettiva permanenza all’estero del/della dipendente in aspettativa.

Il periodo di aspettativa per il ricongiungimento del coniuge all’estero:

  • non è retribuito
  • non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
  • non è utile ai fini previdenziali
  • non matura il TFR
  • riproporziona la tredicesima mensilità
  • erode in proporzione le ferie/festività soppresse
  • può essere riscattato.

Per richiedere l'aspettativa compilare il modulo e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.

La richiesta di aspettativa è soggetta al parere del/della responsabile e pertanto deve essere richiesta con congruo anticipo al fine di consentire al/alla responsabile la verifica e l’organizzazione del lavoro in caso di accoglimento.

 

 

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Norme comuni sulle aspettative e sui congedi

Le richieste di congedo o aspettativa devono pervenire con adeguato preavviso, in modo da permettere le opportune verifiche da parte dell’Amministrazione e, qualora accolte, l’opportuna riorganizzazione delle attività lavorative nella struttura di appartenenza.

Si ricorda che le ferie e le festività soppresse maturate, prima dei periodi di aspettativa o congedo, devono essere fruite nei termini previsti dal contratto e comunque entro l’inizio del periodo di aspettativa/congedo richiesti, diversamente non potranno essere monetizzate in caso di cessazione del rapporto di lavoro. 

Per informazioni in caso di dimissioni è possibile contattare l'Ufficio Pensioni e Adempimenti Fiscali e Contributivi come indicato alla pagina Dimissioni - Università degli Studi di Milano.

 

Art. 38 CCNL Comparto Università 2006-2009 - Norme comuni sulle aspettative (Art. 10 CCNL 13.05.2003)

1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per distacchi sindacali, per volontariato e in caso di assenze o aspettativa ai sensi del d.lgs. n.151/2001.
2. L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall'Amministrazione ai sensi del comma 2.
 

 

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Congedo assistenza persone con disabilità

Tutte le informazioni relative al congedo per assistere un familiare con disabilità, sono disponibili alla pagina Congedo straordinario Legge 104.

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Informazioni su gradi di parentela e affinità

La parentela 

E’ il vincolo che unisce le persone che discendono dal medesimo soggetto, detto stipite, (art 74 cc) e al fine della determinazione del vincolo si distinguono:

  • la linea retta che unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (ad es. padre e figlio, nonno e nipote)
  • la linea collaterale unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (ad es. fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite, quindi:

  • tra padre e figlio c’è parentela di primo grado
  • tra fratelli c’è  parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2)
  • tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2)
  • tra cugini parentela di quarto grado e così via.

L'affinità

E’ il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge; così suocera e nuore sono affini in primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc.

Riassumendo:

Parentela Affinità

1* grado:

padre e madre
figlio o figlia

1* grado:

suocero o suocera del titolare
figlio o figlia del coniuge

2° grado:

nonno o nonna
nipote
(figlio del figlio o della figlia)
fratello o sorella

2° grado:

nonno o nonna del coniuge
nipote
(figlio del figlio del coniuge)
cognato o cognata

3° grado:

bisnonno o bisnonna
pronipote
(figlia o figlio del nipote)
nipote
(figlia o figlio del fratello o della sorella)
zio e zia
(fratello o sorella del padre o della madre)

3° grado:

bisnonno o bisnonna del coniuge
pronipote
(figlio del nipote del coniuge)
nipote
(figlio del cognato o della cognata)
zio o zia del coniuge

 

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Modulistica

Congedo non retribuito per documentati o gravi motivi familiari

Congedo non retribuito per motivi di studio

Congedo per la formazione

Congedo straordinario retribuito per dottorato di ricerca

Congedo straordinario non retribuito per dottorato di ricerca

Congedo straordinario non retribuito per borsa di studio universitaria

Aspettativa senza assegni per assunzione a ricercatore/ricercatrice a tempo determinato

Aspettativa per l'avvio di attività professionali e imprenditoriali

Aspettativa ai sensi dell'art. 23-bis del D. Lgs. 165/2001

Aspettativa per conferimento di incarico di funzione dirigenziale

Aspettativa per ricongiungimento coniuge all'estero