Congedi e aspettative

Congedo non retribuito per documentati o gravi motivi

Il personale può chiedere per documentati o gravi motivi familiari un periodo di congedo continuativo o frazionato, di durata non superiore ai due anni.

Il periodo di congedo:

  • non è retribuito
  • non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
  • non è utile ai fini previdenziali
  • non matura il TFR
  • riproporziona la tredicesima mensilità
  • erode in proporzione le ferie/festività soppresse
  • può essere riscattato.

Per richiedere il congedo compilare il modulo, allegando opportuna documentazione, e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.

La richiesta di congedo è soggetta al parere del responsabile.

Il congedo può essere richiesto per gravi e documentati motivi relativi a situazioni:

  • personali
  • della propria famiglia anagrafica
  • dei parenti o affini entro il 2° grado anche se non conviventi
  • dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi
  • per decesso di:

    - coniuge anche separato

    - parente entro 2°grado anche non convivente

    - componente della famiglia anagrafica.

Il congedo non retribuito per documentati motivi si cumula con:

  • il congedo straordinario retribuito per handicap
  • il congedo non retribuito per motivo di studio.

Non è possibile svolgere altra attività lavorativa durante il periodo di congedo.

 

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Congedo per la formazione

Il personale che abbia maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio, può richiedere un periodo non superiore a 11 mesi di congedo per la formazione nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Il periodo di congedo:

  • non è retribuito
  • può essere continuativo o frazionato
  • deve essere richiesto con un preavviso di almeno 30 gg
  • non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
  • non è utile ai fini previdenziali
  • non matura il TFR
  • riproporziona la tredicesima mensilità
  • erode in proporzione le ferie/festività soppresse
  • può essere riscattato.

Il congedo può essere richiesto per:

  • completare la scuola dell’obbligo
  • conseguire un titolo di studio di secondo grado
  • conseguire un diploma universitario o una laurea
  • partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Università.

Per richiedere il congedo compilare il modulo, allegando opportuna documentazione, e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.

La richiesta di congedo è soggetta al parere del responsabile, che potrà non accoglierla o differirne l’accoglimento, fino ad un massimo di 6 mesi, nel caso di comprovate esigenze organizzative.

 

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Congedo non retribuito per motivi di studio

E' possibile richiedere, per documentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o frazionato, di durata non superiore ai due anni.

Il periodo di congedo:

  • non è retribuito
  • non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
  • non è utile ai fini previdenziali
  • non matura il TFR
  • riproporziona la tredicesima mensilità
  • erode in proporzione le ferie/festività soppresse
  • può essere riscattato
  • si cumula con il congedo per gravi motivi e quello per assistenza familiare.

Per richiedere il congedo compilare il modulo, allegando opportuna documentazione, e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.

La richiesta di congedo è soggetta al parere del responsabile.

 

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Congedo straordinario retribuito o non retribuito per dottorato di ricerca

Il personale con rapporto a tempo indeterminato, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, può essere collocato a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruire della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o in caso di rinuncia a questa, l’interessato/a in aspettativa conserva il trattamento economico in godimento.

Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il/la dipendente cessi, per propria volontà il rapporto di lavoro con qualsiasi amministrazione pubblica nel corso dei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti durante il periodo di aspettativa.

Non hanno diritto al congedo straordinario, retribuito o non retribuito, coloro i quali hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca, e chi è già stato iscritto ad un corso di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando del congedo.

Per richiedere il congedo compilare il modulo  richiesta congedo retribuito o non retribuito e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.

La richiesta di congedo è soggetta al parere del responsabile.

 

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Aspettativa senza assegni per assunzione a ricercatore a tempo determinato

Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, vincitore di selezione pubblica come Ricercatore a tempo determinato (tipo a o tipo b), è collocato, a domanda, in aspettativa senza assegni per assunzione nel ruolo, per tutto il periodo di durata del contratto.

I contratti per ricercatore a tempo determinato si distinguono in due tipologie:

Tipo a: contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta

Tipo b: contratti triennali.

Per tutto il periodo di durata del contratto il personale è collocato in aspettativa senza assegni e senza contribuzione previdenziale.

Il periodo di aspettativa:

  • non è retribuito
  • non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
  • non è utile ai fini dell’anzianità di qualifica
  • non è utile ai fini previdenziali
  • non matura il TFR
  • riproporziona la tredicesima mensilità
  • erode in proporzione le ferie/festività soppresse.

Per richiedere l’aspettativa compilare il modulo allegando la documentazione prevista. Tale modulo, firmato dal dipendente e vistato dal responsabile, dovrà essere inoltrato esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it.

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Aspettativa per periodo di prova presso altra pubblica amministrazione

Al personale, in servizio a tempo indeterminato, vincitore di altro pubblico concorso a tempo indeterminato, è concesso un periodo di aspettativa per la durata del periodo di prova e comunque per i periodi che precedono la definitiva immissione in ruolo.

Tale periodo di aspettativa:

  • non è retribuito
  • non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
  • non è utile ai fini previdenziali
  • non matura il TFR
  • riproporziona la tredicesima mensilità
  • erode in proporzione le ferie/festività soppresse.

Per richiedere l'aspettativa compilare il modulo e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail
permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.

 

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Aspettativa per diversa esperienza lavorativa

Il personale è collocato in aspettativa, a domanda, per:

  • realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa
  • per il tempo necessario a superare un periodo di prova.

La durata dell’aspettativa non potrà essere superiore all’anno nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Il periodo di aspettativa per diversa esperienza lavorativa:

  • non è retribuito
  • non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
  • non è utile ai fini previdenziali
  • non matura il TFR
  • riproporziona la tredicesima mensilità
  • erode in proporzione le ferie/festività soppresse.

Per richiedere l'aspettativa compilare il modulo allegando opportuna documentazione e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.

La richiesta di aspettativa è soggetta al parere del responsabile.

 

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Aspettativa ricongiungimento coniuge all’estero

Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui coniuge, convivente stabile o parte dell'unione civile, presti servizio all’estero, può chiedere un’aspettativa non retribuita per il ricongiungimento del coniuge all’estero.

Tale aspettativa può:

  • avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata
  • essere revocata:

    - in qualsiasi momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio con preavviso di 15 giorni

    - in assenza di effettiva permanenza all’estero del/della dipendente in aspettativa.

Il periodo di aspettativa per il ricongiungimento del coniuge all’estero:

  • non è retribuito
  • non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
  • non è utile ai fini previdenziali
  • non matura il TFR
  • riproporziona la tredicesima mensilità
  • erode in proporzione le ferie/festività soppresse
  • può essere riscattato.

Per richiedere l'aspettativa compilare il modulo e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.

La richiesta di aspettativa è soggetta al parere del responsabile.

 

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Congedo assistenza portatori di Handicap

Tutte le informazioni relative al congedo per assistere un familiare portatore di handicap, sono disponibili alla pagina Congedo straordinario Legge 104.

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Informazioni su gradi di parentela e affinità

La parentela 

E’ il vincolo che unisce le persone che discendono dal medesimo soggetto, detto stipite, (art 74 cc) e al fine della determinazione del vincolo si distinguono:

  • la linea retta che unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (ad es. padre e figlio, nonno e nipote)
  • la linea collaterale unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (ad es. fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite, quindi:

  • tra padre e figlio c’è parentela di primo grado
  • tra fratelli c’è  parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2)
  • tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2)
  • tra cugini parentela di quarto grado e così via.

L'affinità

E’ il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge; così suocera e nuore sono affini in primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc.

Riassumendo:

Parentela Affinità

1* grado:

padre e madre
figlio o figlia

1* grado:

suocero o suocera del titolare
figlio o figlia del coniuge

2° grado:

nonno o nonna
nipote
(figlio del figlio o della figlia)
fratello o sorella

2° grado:

nonno o nonna del coniuge
nipote
(figlio del figlio del coniuge)
cognato o cognata

3° grado:

bisnonno o bisnonna
pronipote
(figlia o figlio del nipote)
nipote
(figlia o figlio del fratello o della sorella)
zio e zia
(fratello o sorella del padre o della madre)

3° grado:

bisnonno o bisnonna del coniuge
pronipote
(figlio del nipote del coniuge)
nipote
(figlio del cognato o della cognata)
zio o zia del coniuge

 

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Modulistica

Aspettativa senza assegni per assunzione a ricercatore a tempo determinato