Congedi e aspettative
Indice della pagina
Congedo non retribuito per documentati o gravi motivi
Il personale può chiedere per documentati o gravi motivi familiari un periodo di congedo continuativo o frazionato, di durata non superiore ai due anni.
Il periodo di congedo:
- non è retribuito
- non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
- non è utile ai fini previdenziali
- non matura il TFR
- riproporziona la tredicesima mensilità
- erode in proporzione le ferie/festività soppresse
- può essere riscattato.
Per richiedere il congedo compilare il modulo, allegando opportuna documentazione, e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.
La richiesta di congedo è soggetta al parere del responsabile.
Il congedo può essere richiesto per gravi e documentati motivi relativi a situazioni:
- personali
- della propria famiglia anagrafica
- dei parenti o affini entro il 2° grado anche se non conviventi
- dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi
- per decesso di:
- coniuge anche separato
- parente entro 2°grado anche non convivente
- componente della famiglia anagrafica.
Il congedo non retribuito per documentati motivi si cumula con:
- il congedo straordinario retribuito per handicap
- il congedo non retribuito per motivo di studio.
Non è possibile svolgere altra attività lavorativa durante il periodo di congedo.
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Congedo per la formazione
Il personale che abbia maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio, può richiedere un periodo non superiore a 11 mesi di congedo per la formazione nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Il periodo di congedo:
- non è retribuito
- può essere continuativo o frazionato
- deve essere richiesto con un preavviso di almeno 30 gg
- non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
- non è utile ai fini previdenziali
- non matura il TFR
- riproporziona la tredicesima mensilità
- erode in proporzione le ferie/festività soppresse
- può essere riscattato.
Il congedo può essere richiesto per:
- completare la scuola dell’obbligo
- conseguire un titolo di studio di secondo grado
- conseguire un diploma universitario o una laurea
- partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Università.
Per richiedere il congedo compilare il modulo, allegando opportuna documentazione, e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.
La richiesta di congedo è soggetta al parere del responsabile, che potrà non accoglierla o differirne l’accoglimento, fino ad un massimo di 6 mesi, nel caso di comprovate esigenze organizzative.
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Congedo non retribuito per motivi di studio
E' possibile richiedere, per documentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o frazionato, di durata non superiore ai due anni.
Il periodo di congedo:
- non è retribuito
- non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
- non è utile ai fini previdenziali
- non matura il TFR
- riproporziona la tredicesima mensilità
- erode in proporzione le ferie/festività soppresse
- può essere riscattato
- si cumula con il congedo per gravi motivi e quello per assistenza familiare.
Per richiedere il congedo compilare il modulo, allegando opportuna documentazione, e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.
La richiesta di congedo è soggetta al parere del responsabile.
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Congedo straordinario retribuito o non retribuito per dottorato di ricerca
Il personale con rapporto a tempo indeterminato, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, può essere collocato a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruire della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o in caso di rinuncia a questa, l’interessato/a in aspettativa conserva il trattamento economico in godimento.
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il/la dipendente cessi, per propria volontà il rapporto di lavoro con qualsiasi amministrazione pubblica nel corso dei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti durante il periodo di aspettativa.
Non hanno diritto al congedo straordinario, retribuito o non retribuito, coloro i quali hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca, e chi è già stato iscritto ad un corso di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando del congedo.
Per richiedere il congedo compilare il modulo richiesta congedo retribuito o non retribuito e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.
La richiesta di congedo è soggetta al parere del responsabile.
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Aspettativa senza assegni per assunzione a ricercatore a tempo determinato
Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, vincitore di selezione pubblica come Ricercatore a tempo determinato (tipo a o tipo b), è collocato, a domanda, in aspettativa senza assegni per assunzione nel ruolo, per tutto il periodo di durata del contratto.
I contratti per ricercatore a tempo determinato si distinguono in due tipologie:
Tipo a: contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta
Tipo b: contratti triennali.
Per tutto il periodo di durata del contratto il personale è collocato in aspettativa senza assegni e senza contribuzione previdenziale.
Il periodo di aspettativa:
- non è retribuito
- non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
- non è utile ai fini dell’anzianità di qualifica
- non è utile ai fini previdenziali
- non matura il TFR
- riproporziona la tredicesima mensilità
- erode in proporzione le ferie/festività soppresse.
Per richiedere l’aspettativa compilare il modulo allegando la documentazione prevista. Tale modulo, firmato dal dipendente e vistato dal responsabile, dovrà essere inoltrato esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it.
Inizio paginaAspettativa per periodo di prova presso altra pubblica amministrazione
Al personale, in servizio a tempo indeterminato, vincitore di altro pubblico concorso a tempo indeterminato, è concesso un periodo di aspettativa per la durata del periodo di prova e comunque per i periodi che precedono la definitiva immissione in ruolo.
Tale periodo di aspettativa:
- non è retribuito
- non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
- non è utile ai fini previdenziali
- non matura il TFR
- riproporziona la tredicesima mensilità
- erode in proporzione le ferie/festività soppresse.
Per richiedere l'aspettativa compilare il modulo e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail
permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.
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Aspettativa per diversa esperienza lavorativa
Il personale è collocato in aspettativa, a domanda, per:
- realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa
- per il tempo necessario a superare un periodo di prova.
La durata dell’aspettativa non potrà essere superiore all’anno nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Il periodo di aspettativa per diversa esperienza lavorativa:
- non è retribuito
- non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
- non è utile ai fini previdenziali
- non matura il TFR
- riproporziona la tredicesima mensilità
- erode in proporzione le ferie/festività soppresse.
Per richiedere l'aspettativa compilare il modulo allegando opportuna documentazione e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.
La richiesta di aspettativa è soggetta al parere del responsabile.
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Aspettativa ricongiungimento coniuge all’estero
Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui coniuge, convivente stabile o parte dell'unione civile, presti servizio all’estero, può chiedere un’aspettativa non retribuita per il ricongiungimento del coniuge all’estero.
Tale aspettativa può:
- avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata
- essere revocata:
- in qualsiasi momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio con preavviso di 15 giorni
- in assenza di effettiva permanenza all’estero del/della dipendente in aspettativa.
Il periodo di aspettativa per il ricongiungimento del coniuge all’estero:
- non è retribuito
- non è utile ai fini dell’anzianità di servizio
- non è utile ai fini previdenziali
- non matura il TFR
- riproporziona la tredicesima mensilità
- erode in proporzione le ferie/festività soppresse
- può essere riscattato.
Per richiedere l'aspettativa compilare il modulo e inviarlo esclusivamente all'indirizzo e-mail permessi@unimi.it, debitamente firmato e compilato.
La richiesta di aspettativa è soggetta al parere del responsabile.
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Congedo assistenza portatori di Handicap
Tutte le informazioni relative al congedo per assistere un familiare portatore di handicap, sono disponibili alla pagina Congedo straordinario Legge 104.
Inizio paginaInformazioni su gradi di parentela e affinità utili per il corretto utilizzo delle aspettative e dei congedi
La parentela
E’ il vincolo che unisce le persone che discendono dal medesimo soggetto, detto stipite, (art 74 cc) e al fine della determinazione del vincolo si distinguono:
- la linea retta che unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (ad es. padre e figlio, nonno e nipote)
- la linea collaterale unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (ad es. fratelli, zio e nipote).
I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite, quindi:
- tra padre e figlio c’è parentela di primo grado
- tra fratelli c’è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2)
- tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2)
- tra cugini parentela di quarto grado e così via.
L'affinità
E’ il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge; così suocera e nuore sono affini in primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc.
Riassumendo:
Parentela | Affinità |
1* grado: padre e madre |
1* grado: suocero o suocera del titolare |
2° grado: nonno o nonna |
2° grado: nonno o nonna del coniuge |
3° grado: bisnonno o bisnonna |
3° grado: bisnonno o bisnonna del coniuge |
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