Legge 106/2025
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La legge n. 106 del 18 luglio 2025 ha introdotto ulteriori misure a favore dei lavoratori e delle lavoratrici affetti/e da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
Congedo non retribuito
I lavoratori e le lavoratrici affetti/e da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi.
Tale congedo:
- non è retribuito
- non è previsto lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di fruizione dello stesso
- la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al personale a qualunque titolo
- il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali
- può comunque essere riscattato mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.
Per richiedere il congedo compilare il modulo, con in allegato il verbale che attesti il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, e inviarlo all’indirizzo mail segnalazionemalattia@unimi.it.
Oltre al modulo dovrà pervenire la certificazione dei periodi di malattia che deve essere rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il/la lavoratore/lavoratrice.
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Permessi retribuiti per visite
Sono riconosciute al personale affetto da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, ulteriori dieci ore annue di permesso retribuite per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.
Tali permessi:
- sono interamente retribuiti
- non entrano nel comporto
- non sono assoggetti alla decurtazione di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008
- in caso di fruizione giornaliera l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del/della dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il/la medesimo/a avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza
- sono riproporzionati in caso di rapporto di lavoro part time.
Per essere abilitato all’utilizzo delle ulteriori ore per visita il personale deve far pervenire alla mail segnalazionemalattia@unimi.it la prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che attesti la sussistenza di malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
È, altresì, necessario allegare il verbale di invalidità, che attesti il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
Nel caso in cui la documentazione risponda alle previsioni di norma il personale sarà abilitato sulla procedura Start Web all’utilizzo dei giustificativi n. 58 - VISITE L. 106/25 INTERA GIORNATA e n. 59 - VISITE L. 106/25 ORARIE, ai quali dovrà allegare la giustificazione rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale si è svolta la prestazione medica.
Sarà visibile nel menù residui riepiloghi anche il contatore con le ore annuali attribuite.
Inizio paginaPermessi retribuiti per visite a favore dei/delle figli/e minorenni
Sono riconosciute al personale con figli/e minorenni, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, ulteriori dieci ore annue di permesso retribuite per accompagnare il/la minore a visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.
Tali permessi:
- sono interamente retribuiti
- non entrano nel comporto
- non sono assoggetti alla decurtazione di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008
- in caso di fruizione giornaliera l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del/della dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il/la medesimo/a avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza
- sono riproporzionati in caso di rapporto di lavoro part time.
Per essere abilitato all’utilizzo delle ulteriori ore per visita il personale deve far pervenire alla mail segnalazionemalattia@unimi.it la prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che attesti la sussistenza di malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
È, altresì, necessario allegare il verbale di invalidità, che attesti il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
Nel caso in cui la documentazione risponda alle previsioni di norma il personale sarà abilitato sulla procedura Start Web all’utilizzo dei giustificativi n. 58 - VISITE L. 106/25 INTERA GIORNATA e n. 59 - VISITE L. 106/25 ORARIE, ai quali dovrà allegare la giustificazione rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale si è svolta la prestazione medica.
Sarà visibile nel menù residui riepiloghi anche il contatore con le ore annuali attribuite.
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