Inquadramento Ricercatori in tenure track
La figura del Ricercatore a Tempo Determinato di cui all’art. 24 della legge 240/2010 (RTT), così come recentemente riformato dalla legge 79/22, prevede un inquadramento del/la Ricercatore/trice tra il personale docente di Ateneo con un contratto di lavoro a tempo determinato consistente in una tenure-track della durata complessiva di sei anni, non prorogabile né rinnovabile.
Si precisa che la titolarità del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che stipulano un contratto da RTT, può essere riconosciuto, a richiesta, ai fini dell’inquadramento un periodo di servizio pari a:
- tre anni se sono stati per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22;
- due anni se sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22.
La richiesta di riconoscimento dei periodi di servizio di cui sopra potrà essere effettuata dal RTT utilizzando l’apposito modulo sottoscritto digitalmente:
Istanza di riconoscimento per titolarità pregressa di contratti ex artt. 22 e 24
Si ricorda infine che la legge prevede che a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto di RTT, l’università ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge 240/2010 valuta, su istanza dell’interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.
Si precisa che, nel caso di riconoscimento dei periodi di cui sopra, la valutazione per il passaggio al ruolo di professore di seconda fascia non potrà avvenire prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
Per ulteriori informazioni, si richiamano le norme di legge e le specifiche previsioni in materia, così come disciplinate dal Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT).