Orari di lavoro

In questa pagina sono riportate le regole da seguire in tema di orari di lavoro quando l'attività è svolta in presenza.

La presenza viene attestata attraverso regolari timbrature.

I contenuti sono stati aggiornati tenendo presente di quanto previsto dal Protocollo di intesa in materia di orario di lavoro, lavoro agile e telelavoro per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario siglato il 23/12/2020  e in vigore da settembre 2021.

Orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico

L’orario di lavoro è il periodo in cui il lavoratore/la lavoratrice è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali, da svolgersi dalle ore 8.00 alle 19.30, ed è, di norma, così articolato:

  • cinque giorni a settimana, 7 ore e 15 minuti dal lunedì al giovedì e 7 ore il venerdì.

L’orario massimo di lavoro giornaliero, salva diversa disciplina riferita a particolari tipologie di prestazione professionale, è pari a 9 ore.

L’orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza.

L’orario di apertura al pubblico è il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare l’ottimale funzionamento delle strutture universitarie e l’erogazione dei servizi all’utenza garantiti sia al mattino che nel pomeriggio con particolare riferimento a quelli dedicati agli/alle studenti/esse.

L’articolazione dell’orario di servizio è determinata dall'amministrazione, per armonizzare lo svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Quando l’orario di lavoro giornaliero è pari o eccede le sei ore, il lavoratore deve beneficiare di una pausa, per il recupero delle energie psico-fisiche, per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e per l’eventuale consumazione del pasto.

"L'osservanza dell'orario di lavoro costituisce un obbligo dei dipendenti pubblici, anche del personale con qualifica dirigenziale, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dalla Pubblica Amministrazione".

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