Come istituire un assegno di ricerca

L'Università degli Studi di Milano attiva, nel rispetto della Carta europea dei Ricercatori e del Codice etico dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo le disposizioni ministeriali vigenti:

- assegni di ricerca finanziati dal bilancio universitario denominati "assegni post doc - di tipo A", banditi periodicamente dall’Università; gli assegni post doc – di tipo A hanno la durata di due anni e possono essere rinnovati anche annualmente, per ulteriori due anni.

- assegni di ricerca finanziati da strutture universitarie denominati “assegni di tipo B”, a carico di progetti di ricerca o di altri fondi dichiarati ammissibili dal Consiglio di amministrazione, ovvero finanziati nell’ambito di convenzioni e contratti di ricerca con enti esterni, che prevedano espressamente tale finalità; gli assegni di tipo B sono banditi ogniqualvolta le strutture lo richiedano e sia verificata la disponibilità della copertura economica della spesa; gli assegni di tipo B possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili nei limiti definiti dalla legge e dall’art. 11 del Regolamento per gli assegni di ricerca.

Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento per gli assegni di ricerca.