Indennità di rischio

Ai docenti e ai ricercatori universitari che svolgono la propria attività lavorativa in particolari condizioni di rischio, regolamentate dall’art. 4 della Legge 10 novembre 1973, n. 734 "Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari" e dal D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato", compete un’indennità di rischio per ogni giornata di effettivo lavoro.

Le norme sopra citate hanno individuato 5 gradi di rischio e per ognuno di questi è stata individuata una indennità giornaliera.

La Tabella A allegata al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 suddivide le attività lavorative all’interno dei cinque gruppi.

Il responsabile della struttura presso la quale il personale svolge la propria attività nelle condizioni previste dal D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, deve certificare tali condizioni e proporre il grado di rischio corrispondente sull’apposito modulo predisposto dagli uffici.

L'Ufficio Trattamenti Economici della Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo, verifica la correttezza della dichiarazione e segnala il nominativo all'Ufficio Tutela Salute Attivita Gestionali e Sistema Qualità, che si incaricherà di attivare la sorveglianza sanitaria necessaria.

Il dipendente alla fine di ogni mese di lavoro dichiarerà le giornate lavorative svolte nelle condizioni di rischio sull’apposita modulistica (cancellando i giorni per i quali non spetta l’indennità), che verrà vistata dal responsabile della Struttura.

L'Ufficio Trattamenti Economici della Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo, liquiderà mensilmente l’Indennità dovuta.