Fondo Comune d’Ateneo - Criteri di ripartizione
Il Fondo Comune di Ateneo, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la definizione dei criteri di ripartizione del Fondo Comune d’Ateneo tra il personale, viene ripartito tra il personale a tempo indeterminato e determinato, inquadrato nelle categorie B, C e D in base alla presenza in servizio maturata nell’anno di riferimento.
Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, la quota spettante è parametrata proporzionalmente alla prestazione lavorativa.
L'entità del Fondo viene determinato annualmente, in base alla valutazione a consuntivo delle risorse acquisite nell’anno precedente. In attesa del calcolo a consuntivo, viene erogato in corso d’anno un acconto.
Non determinano una riduzione della quota spettante del Fondo Comune di Ateneo e sono equiparate alla presenza in servizio i seguenti eventi:
- ferie - festività soppresse
- riposi compensativi
- infortuni e malattie dovute a causa di servizio
- gravi patologie (art.35 comma 14 CCNL 2006/2009)
- assenze relative alla legge 104/92
- astensione retribuita per intero per maternità/paternità
- congedo parentale retribuito per intero
- allattamento
- astensione retribuita per malattia dei figli
- permessi sindacali
- permessi per funzioni presso uffici elettorali
- permessi in tema di Diritto allo Studio (150 ore)
- donazione di sangue e midollo
- permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari.
Qualsiasi assenza a giornata intera di natura differente da quelle su elencate determina una riduzione della quota del Fondo.