Denuncia infortuni - Personale TAB, docenti, ricercatori e collaboratori linguistici
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Comunicazione dell'infortunio
In caso di infortunio sul lavoro, e a prescindere dalla prognosi, il personale dell’Ateneo ha l’obbligo di avvisare il responsabile della struttura di afferenza e compilare il modulo predisposto per consentire l’apertura della denuncia di infortunio, allegando altresì i documenti rilasciati dalla struttura ospedaliera o dal medico curante (Certificato Inail di infortunio e/o Verbale del Pronto Soccorso).
La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche per lesioni di lieve entità o prognosi da uno a tre giorni.
Il lavoratore/la lavoratrice infortunato/a dovrà recarsi o farsi accompagnare al Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino, dichiarare che si tratta di infortunio sul lavoro e richiedere il rilascio di idonea certificazione.
Le prestazioni sanitarie erogate dalle aziende ospedaliere per gli infortuni sul lavoro sono esenti da ticket.
Inizio paginaCome comportarsi in caso di proroga dell'infortunio
Nel caso in cui al termine del primo periodo di prognosi di infortunio certificato il lavoratore/la lavoratrice non possa riprendere l’attività lavorativa per motivi conseguenti all’infortunio, deve recarsi presso l’INAIL di sua competenza o dal proprio medico curante per farsi rilasciare un certificato di continuazione/ricaduta dell’infortunio già comunicato che deve essere inviato all’indirizzo infortuni@unimi.it
E' comunque buona norma contattare prima della scadenza dei giorni di prognosi l'Area Medico Legale della sede INAIL competente per la gestione dell'infortunio, per concordare l'appuntamento a visita.
La Sede INAIL competente è quella sul cui territorio è domiciliato l'assicurato.
Tutti i recapiti delle Sedi sono reperibili sul sito istituzionale INAIL al percorso di navigazione:
home>supporto>sedi
Termine dell'infortunio
Al termine del periodo di infortunio, il lavoratore/la lavoratrice deve inviare a infortuni@unimi.it il certificato medico di guarigione clinica e l’idoneità a riprendere l’attività lavorativa, per permetterne la chiusura.
In caso di Infortunio di durata pari o superiore ai 60 giorni continuativi il lavoratore/la lavoratrice deve contattare il medico competente, ambulatorioMC@unimi.it, per la visita di idoneità di ripresa lavorativa.
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Comunicazioni e richieste da INAIL
L'INAIL può chiamare a visita il lavoratore/la lavoratrice infortunato/a inviando apposite cartoline di convocazione presso le proprie Sedi territoriali. L'assicurato/a, a fronte di tale convocazione, ha l'obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che l'Istituto intende eseguire (art. 87 del DPR n. 1124/1965: "l'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga necessarie.").
L’Inail può inviare al lavoratore/alla lavoratrice, o per posta raccomandata o per mail all’indirizzo segnalato, il questionario relativo all’infortunio; la mancata compilazione del questionario da parte dell’infortunato/a, comporta il non riconoscimento da parte dell’Inail del periodo di infortunio che viene, pertanto, considerato come normale malattia.
Al termine del periodo di infortunio e successivamente alla chiusura, l’Inail invia al domicilio del lavoratore/della lavoratrice il prospetto di liquidazione, che deve essere obbligatoriamente inviato a infortuni@unimi.it per consentire la definitiva chiusura della pratica all’Ufficio Gestione Presenze.
La struttura competente è l’Ufficio Gestione Presenze della Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo (interni: 13249 – 13312).
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