Denuncia infortuni - Personale TAB, docenti, ricercatori/ricercatrici e collaboratori/collaboratrici linguistici/linguistiche

Comunicazione dell'infortunio

In caso di infortunio sul lavoro, e a prescindere dalla prognosi, il personale dell’Ateneo ha l’obbligo di avvisare il responsabile della struttura di afferenza e compilare il modulo predisposto per consentire l’apertura della denuncia di infortunio, allegando altresì i documenti rilasciati dalla struttura ospedaliera o dal medico curante (Certificato Inail di infortunio e/o Verbale del Pronto Soccorso).

La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche per lesioni di lieve entità o prognosi da uno a tre giorni. Se il lavoratore/la lavoratrice non ottempera all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto a conoscenza dell'infortunio, non ha fatto la denuncia nei termini previsti dalla norma, i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio sono considerati malattia.

Il lavoratore/la lavoratrice infortunato/a dovrà recarsi o farsi accompagnare al Pronto Soccorso dell’ospedale più vicino, dichiarare che si tratta di infortunio sul lavoro e richiedere il rilascio di idonea certificazione.

Le prestazioni sanitarie erogate dalle aziende ospedaliere per gli infortuni sul lavoro sono esenti da ticket.

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Come comportarsi in caso di proroga dell'infortunio

Nel caso in cui al termine del primo periodo di prognosi di infortunio certificato il lavoratore/la lavoratrice non possa riprendere l’attività lavorativa per motivi conseguenti all’infortunio, deve recarsi presso l’INAIL di sua competenza o dal proprio medico curante per farsi rilasciare un certificato di continuazione/ricaduta dell’infortunio già comunicato che deve essere inviato all’indirizzo infortuni@unimi.it

E' comunque buona norma contattare prima della scadenza dei giorni di prognosi l'Area Medico Legale della sede INAIL competente per la gestione dell'infortunio, per concordare l'appuntamento a visita.

La Sede INAIL competente è quella sul cui territorio è domiciliato l'assicurato.

Tutti i recapiti delle Sedi sono reperibili sul sito istituzionale INAIL .

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Termine dell'infortunio

Al termine del periodo di infortunio, il lavoratore/la lavoratrice deve inviare a infortuni@unimi.it il certificato medico di guarigione clinica e l’idoneità a riprendere l’attività lavorativa, per permetterne la chiusura.

In caso di Infortunio di durata pari o superiore ai 60 giorni continuativi, far riferimento a quanto indicato nel paragrafo Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza per motivi di salute e/o infortunio alla pagina Malattie - Pta.

 

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Infortuni durante l’attività da remoto (smart working – telelavoro)

Il lavoratore e la lavoratrice, regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità da remoto, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 81 del 23 maggio 2017, hanno “diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali” e pure “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali […] quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”.                                                                                                           

Nel caso di infortunio occorso durante l’attività lavorativa svolta da remoto l’infortunato/a è tenuto/a ad attenersi alle indicazioni riportate per le altre tipologie di infortunio.

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Comunicazioni e richieste da INAIL

L'INAIL può chiamare a visita il lavoratore/la lavoratrice infortunato/a inviando apposite cartoline di convocazione presso le proprie Sedi territoriali. L'assicurato/a, a fronte di tale convocazione, ha l'obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che l'Istituto intende eseguire (art. 87 del DPR n. 1124/1965: "l'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga necessarie.").

L’Inail può inviare al lavoratore/alla lavoratrice o per posta raccomandata o per mail all’indirizzo segnalato, il questionario relativo all’infortunio; la mancata compilazione del questionario da parte dell’infortunato/a, comporta il non riconoscimento da parte dell’Inail del periodo di infortunio che viene, pertanto, considerato come normale malattia.

Al termine del periodo di infortunio e successivamente alla chiusura, l’Inail invia al domicilio del lavoratore/della lavoratrice il prospetto di liquidazione, che deve essere obbligatoriamente inviato a infortuni@unimi.it per consentire la definitiva chiusura della pratica all’Ufficio Gestione Presenze.

La struttura competente è l’Ufficio Gestione Presenze della Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo:

interni: 13249 –  13270

Mail: infortuni@unimi.it

 

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