Formazione sulla sicurezza

La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza è un obbligo per il datore di lavoro previsto dal D. Lgs. 81/08 - “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – dove all’art. 2, c. aa), è così definita:

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.

Lo stesso decreto, agli articoli 36 e 37, individua i destinatari della formazione: lavoratori, soggetti equiparati ai lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dirigenti e preposti, addetti al primo soccorso e alla prevenzione degli incendi.

La durata, i contenuti minimi dei diversi percorsi formativi e le modalità della formazione sono stati definiti dagli Accordi tra lo Stato e le Regioni del 21/12/2011, Allegato A, e dai successivi Accordi Stato - Regioni del 22/02/2012 e del 7/07/2016.

La normativa stabilisce che ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:

  1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Detta formazione non deve limitarsi all’acquisizione di mere nozioni, ma deve mirare soprattutto ad una maggiore consapevolezza da parte dei lavoratori dei comportamenti da utilizzare nello svolgimento delle proprie attività.

Per l’Ateneo è tuttora in vigore il Regolamento del 26/02/1999 di applicazione delle disposizioni contenute nel D.I.  363/98, che stabilisce:

  • gli obblighi e le attribuzioni del Rettore in quanto datore di lavoro, dei Sovrintendenti delle Aziende Agrarie, dei Presidi di Facoltà, dei Direttori di Dipartimento e delle Scuole, dei Direttori dei Centri di Studio e di Ricerca, dei Dirigenti/Delegati di Direzione, dei Direttori dei Centri di Servizio, affinché i lavoratori ricevano l’informazione e la formazione sui rischi connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione (art.2);
  • gli obblighi e le attribuzioni, in materia di prevenzione e sicurezza, a carico dei RADRL, Responsabili della attività di didattica e/o di ricerca, figura individuata dal medesimo decreto (art.3).