Pensione Quota 102

Che cos'è

La "Quota 102" è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Per il conseguimento della pensione "Quota 102" è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

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Come funziona

I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i quali sono compresi i dipendenti delle università, conseguono il diritto al trattamento pensionistico il primo giorno successivo trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. "finestra").

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Come fare domanda

La domanda può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato. 

Prima di presentare la domanda all'INPS contattare l'Ufficio Pensioni e Adempimenti Fiscali e Contributivi - ufficio.pensione@unimi.it .

Ulteriori informazioni alla pagina Pensione anticipata Quota 102 del sito istituzionale dell'INPS.

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Divieto di cumolo Reddito/Pensione

La  "Quota 102" non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, o la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

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Pensione anticipata

Fino al 2026 il requisito contributivo per usufruire della pensione anticipata (uscita dal lavoro al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall'età anagrafica), rimane fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. Non si avrà quindi l’adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto in precedenza, ma si conseguirà il trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito.

Anche i lavoratori precoci, (soggetti che maturano i requisiti di cui all’art. 1, comma 199, della Legge 11/12/16 n. 232) avranno i requisiti di accesso sospesi, ovvero potranno andare in pensione con 41 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica con una finestra di 3 mesi.

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Quota 100

La "Quota 100" è una misura contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge 26/2019, che consentiva, ai lavoratori che avevano maturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni e un’età anagrafica non inferiore a 62 anni, anche con cessazione nel 2022, di anticipare l'età pensionabile. 

Per il perfezionamento del requisito contributivo era valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

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