Pensione Quota 103

Che cos’è

La "Quota 103" è una misura contenuta nella legge di bilancio 2023 – L.197/2022, in cui, all’art.1 c.283-285, si introduce questa nuova forma di pensione “anticipata flessibile”, ed è stata introdotta in via sperimentale per il 2023, e successivamente prorogata per il 2024 e 2025.

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Prima di presentare la domanda all’INPS contattare l’Ufficio Pensioni e Adempimenti Fiscali e Contributivi - ufficio.pensione@unimi.it.

 

Esonero contributivo

Quota 103 prevede la possibilità per il dipendente di richiedere l’esonero dal versamento della quota dei contributi a proprio carico. La richiesta, che va presentata all’Inps, si può effettuare una sola volta, e il beneficio decorre dall’apertura della finestra mobile.

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Requisiti al 31.12.2023

"Quota 103" permette ai lavoratori di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. I lavoratori che maturano tali requisiti conseguono il diritto al trattamento pensionistico il primo giorno successivo dopo 6 mesi di finestra mobile. Il calcolo della pensione è proprio, e l’importo della pensione non deve essere superiore a 5 volte il trattamento minimo (pari a 2.993,05 Euro), fino al raggiungimento dei requisiti per la vecchiaia.

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Requisiti al 31.12.2024 e 31.12.2025

"Quota 103" è stata prorogata anche per tutto l’anno 2024 e l’anno 2025. Permette ai lavoratori di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. I lavoratori che maturano tali requisiti conseguono il diritto al trattamento pensionistico il primo giorno successivo dopo 9 mesi di finestra mobile. Il calcolo della pensione è interamente contributivo, e l’importo della pensione non deve essere superiore a 4 volte il trattamento minimo (pari a 2.394,44 Euro), fino al raggiungimento dei requisiti per la vecchiaia.

Il TFS/TFR viene differito al momento del raggiungimento degli ordinari requisiti previsti dall’art.24 DL 201/2011 (vecchiaia o anticipata).

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Divieto di cumulo Reddito/Pensione

La  "Quota 103" non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, o la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui, comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

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