Pensioni anticipate precoci
La Legge 232/2016, all’art.1, commi 199-205, prevede il pensionamento anticipato per i lavoratori che hanno maturato 41 anni di contribuzione effettiva, con almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 19esimo anno di età. Inoltre, tali lavoratori devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n.604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi:
- assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art.3, c.3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%.
I lavoratori che maturano tali requisiti conseguono il diritto all’indennità il primo giorno successivo dopo 3 mesi di finestra mobile.
Le domande vanno presentate all’Inps entro il 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre.