Indennità di fine servizio - Trattamento di fine rapporto

Indennità di fine servizio (TFS o buonuscita)

Somma di denaro corrisposta al termine del rapporto di lavoro; ne hanno diritto i dipendenti statali tecnici-amministrativi iscritti alla ex gestione Enpas, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e tutto il personale docente indipendentemente dalla data di assunzione.

Hanno diritto alla prestazione coloro che:

  • abbiano risolto il loro rapporto di lavoro per qualsiasi causa
  • abbiano un anno di iscrizione al fondo, anche se non continuativo

Non ne hanno diritto coloro che cessano dal servizio e dall'iscrizione INPS Gestione Dipendenti Pubblici e sono riassunti, senza soluzione di continuità, presso un altro ente sempre con iscrizione all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici.

La prestazione è liquidata d'ufficio, all'atto della cessazione dal servizio dell'iscritto.

Possono essere chiesti a riscatto gli stessi servizi/periodi che si possono richiedere ai fini pensionistici tranne la maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

Si prescrive nel termine di 5 anni dalla data in cui è sorto il diritto.

Non si può chiedere nessun anticipo sul TFS.

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Trattamento di fine rapporto (TFR)

Hanno diritto alla prestazione i dipendenti delle amministrazioni pubbliche assunti a tempo indeterminato dopo il 31.12.2000, oltre i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 o stipulato successivamente. Il diritto al TFR sorge alla risoluzione di un contratto di lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nell'arco del mese. Il TFR va corrisposto d'ufficio.

Le anticipazioni previste dalla disciplina del TFR non sono al momento applicabili al pubblico impiego. Il TFR si prescrive nel termine di cinque anni. Ai fini del TFR non può essere riscattato nessun servizio.

Le novità introdotte dall'art. 12 del decreto legge nr. 78 del 31/05/2010, convertito in legge nr. 122 del 2010 - interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto (rif. circolare INPDAP n. 17 del 8/10/2010) sono consultabili sul sito Normattiva.it.

Solo nelle ipotesi di cessazione dal servizio per limiti di età o di servizio, per decesso e per invalidità, il pagamento del primo importo annuale della prestazione deve essere disposto entro i 105 giorni successivi al collocamento a riposo (vengono mantenuti i 105 giorni anche per chi può vantare 39 anni 6 mesi e 1 giorno di iscrizione all'ex ENPAS). Il secondo e il terzo importo annuali sono posti in pagamento rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

Novità introdotte dalla legge nr. 148/2011 sui termini di pagamento del TFS e del TFR per cessazioni intervenute dopo il 13/08/2000 (vedasi la tabella sotto indicata):

Novità introdotte dalla legge nr. 148/2011 sui termini di pagamento del TFS e del TFR per cessazioni intervenute dopo il 13/08/2000
Motivo cessazione Termini a regime

Termine con deroga L. 148/2011*
requisiti per la pensione per limiti di età o anzianità contributiva massima maturati entro il 12/08/2011 ovvero il 31/12/2011

termine con deroga L. 148/2011*
requisiti per la pensione di anzianità con "quota" maturati entro il 12/08/2011 ovvero entro il 31/12/2011

Pensione di vecchiaia e/o raggiunti limiti di età ordinamentali 6 mesi entro 105 gg 6 mesi
Limiti di servizio: risoluzione unilaterale 6 mesi entro 105 gg 6 mesi
Pensione anticipata 24 mesi   6 mesi
Pensione anticipata con anz. contr. max (p.e. 40 anni) maturata entro il 31/12/2011 6 mesi entro 105 gg 6 mesi
Dimissioni volontarie senza diritto a pensione 24 mesi    
Destituzione/Licenziamento senza diritto a pensione 24 mesi    
Decesso e Inabilità entro 105 gg entro 105 gg entro 105 gg
Temine del contratto di lavoro a tempo determinato (fin incarico) 6 mesi entro 105 gg 6 mesi

Norme di riferimento: DL 79/1997 convertito dalla legge 140/1997; DL 138/2011 convertito dalla legge 148/2011; DL 201/2011 convertito dalla legge 214/2011

*riguarda lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011 oppure entro il 31/12/2011 per il personale del comparto scuola, dell'Afam ed il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.

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