Forme di pensione

Pensione ordinaria diretta di vecchiaia

Tutte le informazioni sulla pensione ordinaria si trovano alla pagina dedicata.
La modulistica è scaricabile dal portale INPS.

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Pensione ordinaria diretta anticipata di anzianità

 

Durata: Vitalizia
Tutte le informazioni alla pagina dedicata.
La modulistica è scaricabile dal portale INPS.

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Pensione ordinaria indiretta o pensione ai superstiti

In caso di decesso del dipendente, ai superstiti può spettare la pensione. Se il decesso avviene dopo la cessazione dal servizio, ai superstiti può spettare la pensione (c.d. pensione di reversibilità), da richiedere all'ente che provvede al pagamento a favore del pensionamento (INPS Gestione Dipendenti Pubblici), previa presentazione del certificato di morte.
Al momento del decesso il dipendente deve aver maturato un'anzianità utile di almeno 15 anni o almeno 5 anni, di cui tre nell'ultimo quinquennio.
La pensione viene pagata dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.


La pensione spetta ai seguenti superstiti:

  • coniuge
  • coniuge divorziato in godimento dell'assegno di divorzio 
  • figli:
    - minori di anni 18 o maggiori di anni 18 se inabili e a carico al momento del decesso;
    - maggiori di anni 18 e minori di anni 21 se studenti di scuola secondaria superiore;
    - maggiori di anni 18 e minori di anni 26 se studenti universitari, limitatamente alla durata legale del corso di laurea.

 

In assenza del coniuge e figli aventi diritto, la pensione spetta: ai genitori maggiori di anni 65, non titolari di pensione e a carico al momento del decesso.

In assenza di coniuge, figli e genitori aventi diritto la pensione spetta: ai fratelli e alle sorelle non coniugati, non titolari di pensione, inabili e a carico al momento del decesso.


Le percentuali della pensione sono:

  • coniuge senza figli 60%
  • coniuge e un figlio 80%
  • coniuge e due figli 100%
  • figlio solo 70%
  • due figli 80%
  • tre o più figli 100%
  • genitori ciascuno 15%
  • fratelli e sorelle ciascuno 15%

 

Al titolare di pensione di reversibilità che percepisce altri redditi, la pensione viene ridotta del:

  • 25% se il reddito annuo è superiore a tre volte il trattamento minimo I.N.P.S.
  • 40% se il reddito annuo è superiore a quattro volte il trattamento minimo I.N.P.S.
  • 50% se il reddito annuo è superiore a cinque volte il trattamento minimo I.N.P.S.
    (Il trattamento minimo I.N.P.S. varia di anno in anno ed è possibile trovarlo sul sito I.N.P.S.)

 

Non costituiscono reddito: la pensione di reversibilità; i trattamenti di fine rapporto; la casa propria in cui si abita; le competenze arretrate soggette a tassazione separata.
Il cumulo non si applica quando nel nucleo familiare vi sono figli minori.

Ulteriori informazioni sul portale INPS.

 

 

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Pensione di inabilità

 

E' stata introdotta dal 1° gennaio 1996 e comporta un aumento dell'anzianità utile.

La pensione di inabilità è concessa previa richiesta al dipendente che si trovi in condizione di assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa derivante da un'infermità non dipendente da causa di servizio e possa vantare almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 devono collocarsi negli ultimi 5 rispetto alla data di decorrenza della pensione (art. 2 comma 12, L.335/95).

L'interessato compila l'apposito modulo presso l'ufficio competente (per i docenti l'Ufficio Reclutamento e Carriere Personale Docente e Ricercatore e per il personale tecnico - amministrativo l'Ufficio Gestione e Organizzazione del PTA). Questo provvederà ad inoltrare la richiesta, corredata da tutta la certificazione medica utile per gli accertamenti sanitari, alla Commissione Medica di Verifica, che comunicherà all'interessato la data di convocazione per gli accertamenti sanitari e in seguito invierà il verbale con i risultati dell'accertamento.

La CMV potrà considerare l'interessato in grado di lavorare e quindi viene riammesso in servizio, oppure più essere dispensato (vedi sotto).

 

 

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Dispensa per motivi di salute

Il dipendente che non sia più in grado, per motivi di salute non dovuti a causa di servizio, di lavorare o di assolvere i compiti attinenti alla qualifica rivestita, può chiedere tramite l'ufficio competente del personale l'accertamento sanitario presso la Commissione Medica di Verifica ed ha diritto a percepire la pensione calcolata in base alla sola anzianità utile (15 anni di contribuzione) ed a condizione che la Commissione accerti l'inidoneità permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

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Pensione privilegiata

La pensione privilegiata è stata abrogata dall'art. 6 del Decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.11.2011 n. 214

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Rendita diretta per inabilità permanente dovuta a causa di servizio

Per informazioni concernenti l'inabilità permanente, dovuta a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale, consultare il portale INAIL.

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