Manovra Monti art. 24 decreto legge nr. 201 del 06/12/2011 convertito in legge nr. 214 del 2011

La manovra

La manovra Monti (art. 24 decreto legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella Legge n. 214 del 2011) ha introdotto varie novità/restrizioni in materia pensionistica relative sia alle modalità di accesso alla pensione sia al tipo di calcolo.

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Accesso alla pensione

I requisiti:

  • 65 anni per il personale Tecnico Amministrativo, i Ricercatori, gli Assistenti Ordinari e i Prof. Associati che non optano per la legge Moratti, se si raggiunge il requisito per la pensione anticipata (42 anni e 1 mese per le donne e 43 anni e 1 mese per gli uomini), altrimenti, con almeno 20 anni di contributi, si viene collocati d'ufficio in pensione a 67 anni
  • 70 anni per i Prof. Ordinari, i Prof. Associati che optano per la legge Moratti, i Prof Associati con funzioni assistenziali e i Prof. Associati ex incaricati Stabilizzati.

I nuovi requisiti per l'accesso alla pensione "di vecchiaia" dal 01/01/2012

La Manovra Monti si applica a tutto il personale che NON HA maturato i predetti requisiti entro il 31/12/2011.

Pensione di vecchiaia:

  • Per l'anno 2012:   66 anni d'età con 20 anni di contributi
  • Per gli anni dal 2013 al 2015: 66 anni + 3 mesi di speranza di vita, con 20 anni di contributi
  • Per gli anni dal 2016 al 2018: 66 anni + 10 mesi di speranza di vita, con 20 anni di contributi.

Il DIRITTO alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva pari a 20 anni purchè l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità minima effettiva di 5 anni.

I requisiti per l'accesso alla pensione cosiddetta "di anzianità" entro il 2011 erano:

  • Sistema delle quote: 2010 Quota 95 (59 età + 36 contr.) oppure (60 + 35)
                                     2011 Quota 96 (60 età + 36 contr.) oppure (61 + 35)
  • Raggiungimento dei 40 anni di servizio (39 aa 11 mm e 16 gg), indipendentemente dall'età.

I nuovi requisiti per l'accesso alla pensione cosiddetta "anticipata" dal 01/01/2012

La Manovra Monti si applica a tutto il personale che NON HA maturato i predetti requisiti entro il 31/12/2011.

  Pensione cosiddetta "anticipata":

  • Per l'anno 2012: uomini 42 anni di servizio + 1 mese; donne 41 anni di servizio + 1 mese
  • Per l'anno 2013: uomini 42 anni di servizio + 2 mesi + 3 mesi di speranza di vita; donne 41 anni di servizio + 2 mesi + 3 mesi di speranza di vita
  • Per gli anni 2014/2015: uomini 42 anni di servizio + 3 mesi + 3 mesi di speranza di vita; donne 41 anni di servizio + 3 mesi + 3 mesi di speranza di vita.
  • Per gli anni 2016/2018: uomini 42 anni di servizio + 10 mesi di speranza di vita; donne 41 anni di servizio + 10 mesi di speranza di vita.

Per chi richieda una pensione anticipata, con meno di 62 anni d'età, si prevede l'applicazione di una riduzione percentuale sulla quota di pensione relativa all'anzianità antecedente il 1/1/2012, per ogni anno anticipato.

 E' stato disposto che tale percentuale sia pari all'1% con elevazione al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a due anni.

Tale riduzione non opera per chi acceda alla predetta pensione entro il 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio e per malattia. (Circolare nr. 2 dell'8/3/2012 della Funzione Pubblica).

La vigenza dei limiti ordinamentali esistenti [65 anni] (che non sono soggetti agli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita) si applicheranno comunque anche per i soggetti che dopo il 31/12/2011 dovessero maturare prima il diritto a pensione per anzianità che non per vecchiaia. (Messaggio INPS gestione ex INPDAP nr. 8381 del 15/05/2012).

Dal 2019 l'incremento di speranza di vita sarà rivedibile con cadenza biennale anzichè triennale.

Dal 2021 l'età minima al trattamento pensionistico sarà comunque non inferiore ai 67 anni.

Esclusivamente per i "CONTRIBUTIVI PURI" (contributi versati solo a partire dall'1/1/1996) vi è la possibilità di accedere alla pensione a 63 anni d'età e 20 di contributi purchè l'importo della pensione sia 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

Fino al 2015 (con accesso alla pensione entro il 31/12/2015) viene mantenuta la possibilità, per le donne con 57 anni d'età e 35 di contributi, di optare per il sistema contributivo.

Dal 01/01/2012 verrà applicato il sistema di calcolo contributivo per tutti; non esistono più le finestre mobili.

Nel settore Pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio fino ai 70 anni (Circolare nr. 2 dell'8/3/2012 della Funzione Pubblica).

I pubblici dipendenti non possono essere trattenuti in servizio oltre il limite d'età nemmeno su opzione.

Dal 1/1/2013 i coefficienti di trasformazione per il calcolo contributivo sono estesi fino ai 70 anni.

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Legge di stabilità 2014 - Novità dopo DR Monti

Legge di stabilità 2014 (L. 27/12/2013 n. 147).

Pensioni
Nel triennio 2014-2016, rivalutazione al 100% dei trattamenti pensionistici solo nel caso di assegni di importo fino a tre volte il minimo Inps; all'aumentare dell'importo, prevista la riduzione della rivalutazione.

Pensioni d'oro
Il contributo di solidarietà, sulle pensioni superiori a 90.000 euro lordi annui, viene fissato in una quota pari al:

  1. 6% per la parte compresa fra 14 e 20 volte il minimo (90.168 - 128.811 euro lordi annui)
  2. 12% per la parte compresa fra 20 e 30 volte il minimo (128.811 - 193.217 euro lordi annui)
  3. 18% per la parte che va oltre 30 volte il minimo (14.863 euro lordi al mese).

Pubblico impiego
Blocco della contrattazione per tutto il 2014. Stop al turn-over fino al 2018 con assunzioni:

  • 2015 al 40% dei ritiri
  • 2016 al 60% dei ritiri
  • 2017 al 79% dei ritiri
  • 2018 al 100% dei ritiri.

Introdotto il tetto a 300 mila euro per il cumulo tra pensioni e stipendi pubblici.

L’INPS Gestione Dipendenti pubblici provvede alla liquidazione della buonuscita secondo lo schema della tabella a questo link.

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Legge di stabilità 2015 - Novità dopo DR Monti

Legge di stabilità 2015 (L. 23/12/2014 n.190)

Pensione anticipata senza penalizzazioni
113. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui all’articolo24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017”.

Limite importo della pensione
707. All’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.

708. Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.

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