Pensione di vecchiaia nel sistema misto Articolo 24, commi 6 e 7, DL 201/2011
L’art. 1 co.162 lettera b) e co.163 della Legge del 30 dicembre 2024 n.207 ha stabilito che il nuovo limite ordinamentale di età per le Pubbliche Amministrazioni è fissato a 67 anni, e ha abrogato l’art. 2, co.5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n.101 che consentiva alle Pubbliche Amministrazioni di procedere al collocamento a riposo d’ufficio per il personale che, avendo raggiunto i requisiti per la pensione anticipata, compiva 65 anni.
Sono fissati come requisiti per la pensione di vecchiaia:
- 67 anni per il personale con almeno 20 anni di contributi
- 70 anni per i prof. Ordinari, i Prof. Associati che optano per la Legge Moratti e i Prof. Associati con funzioni assistenziali
Con l’art.1, comma 185 – Legge 199/2025 è aumentata la speranza di vita, pertanto sono stati fissati come nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia:
- 67 anni e 1 mese per il personale con almeno 20 anni di contributi nel 2027
- 67 anni e 3 mesi per il personale con almeno 20 anni di contributi nel 2028
Rimane invariato il requisito dei 70 anni di età per i prof. Ordinari, i Prof. Associati che optano per la Legge Moratti e i Prof. Associati con funzioni assistenziali.
In assenza dei 20 anni di contribuzione, su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro prosegue fino a 71 anni di età, da adeguare alla speranza di vita.