Opzione donna
Le leggi di bilancio 2021 (legge n.178/2020) e 2022 (legge n.234/2021) hanno prorogato la possibilità prevista dal D.L. n.4/2019, convertito in legge n.26/2019, per le lavoratrici che entro il 31/12/2020 ed entro il 31/12/2021 hanno maturato almeno 35 anni di contribuzione e un’età pari o superiore a 58 anni di andare in pensione con l’"Opzione Donna", dopo 12 mesi di finestra mobile.
La legge di bilancio 2023 – legge n. 197/2022, cambia queste condizioni, apportando delle modifiche sostanziali al pensionamento anticipato con “Opzione Donna”.
All’art.1 c.292 è prevista questa possibilità, con requisiti da perfezionare entro il 31/12/2022, solo alle lavoratrici:
- che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (legge n.104/1992, art.3 c.3) ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano computo i 70 anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti:
- che hanno una riduzione della capacità lavorativa accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile superiore o uguale al 74%
- licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.
Resta invariata l’anzianità contributiva richiesta di almeno 35 anni, da maturare entro il 31/12/2022, mentre varia il requisito dell’età:
- 60 anni se senza figli
- 59 anni se con un figlio
- 58 anni se con almeno 2 figli.
Resta inoltre confermata la decorrenza di 12 mesi di finestra mobile.
Con "Opzione Donna", la lavoratrice opta per il calcolo integralmente contributivo della prestazione pensionistica.