Pensione Quota 100

La "Quota 100" è una misura contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge 26/2019, che consentiva, ai lavoratori che avevano maturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni e un’età anagrafica non inferiore a 62 anni, anche con cessazione nel 2022, di anticipare l'età pensionabile. 

I lavoratori che maturano tali requisiti conseguono il diritto al trattamento pensionistico il primo giorno successivo dopo 6 mesi di finestra mobile. Il calcolo della pensione è proprio, e non ci sono limiti di importo di assegno mensile.

Per il perfezionamento del requisito contributivo era valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il TFS/TFR viene differito al momento del raggiungimento degli ordinari requisiti previsti dall’art.24 DL 201/2011 (vecchiaia o anticipata).

 

Divieto di cumulo Reddito/Pensione

La  "Quota 100" non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, o la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.