Pensionamento Professori Ordinari, Associati e Ricercatori (IND)

Professori Ordinari

Sono collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 70° anno di età, se nati entro il 31.10.

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Professori Associati

1) Sono collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 70° anno di età, se nati entro il 31.10:

  • i professori associati che abbiano optato ai sensi dell’art. 1, comma 19, per lo stato giuridico della legge n. 230/2005 (legge Moratti)
  • i professori associati di materie cliniche, in servizio alla data del 20 novembre 2005, con funzioni primariali e assistenziali (art. 1, comma 18, della legge n. 230/2005)

2) Sono collocati a riposo al compimento dei 67 anni (con decorrenza dal 1° novembre) tenendo conto dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in base agli incrementi di speranza di vita, ai sensi della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Manovra Monti):

  • i professori associati che non si trovino in nessuna delle situazioni indicate al punto 1 e che alla data del 31 dicembre 2011 non avevano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge 214/2011, ma hanno raggiunto almeno 20 anni di contributi.

3) Devono essere collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età:

  • i professori associati che non si trovino in nessuna delle situazioni indicate al punto 1 e che alla data del 31 dicembre 2011 avevano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Manovra Monti)
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Ricercatori universitari a tempo indeterminato

Sono collocati a riposo a 67 anni (con decorrenza dal primo giorno del mese successivo il compimento dell'età) tenendo conto dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in base agli incrementi di speranza di vita, ai sensi della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Manovra Monti):

  • i ricercatori che alla data del 31 dicembre 2011 non avevano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge 214/2011, ma hanno raggiunto almeno 20 anni di contributi.

Devono essere collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età:

  • i ricercatori che alla data del 31 dicembre 2011 avevano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Manovra Monti).
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