Pensionamento Professori Ordinari, Associati e Ricercatori (IND)

Professori Ordinari

Sono collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 70° anno di età, se nati entro il 31.10.

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Professori Associati

1) Sono collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 70° anno di età, se nati entro il 31.10:

  • i professori associati che abbiano optato ai sensi dell’art. 1, comma 19, per lo stato giuridico della legge n. 230/2005 (legge Moratti)
  • i professori associati di materie cliniche, in servizio alla data del 20 novembre 2005, con funzioni primariali e assistenziali (art. 1, comma 18, della legge n. 230/2005)

2) Sono collocati a riposo al compimento dei 67 anni (con decorrenza dal 1° novembre) tenendo conto dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in base agli incrementi di speranza di vita, ai sensi della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Manovra Monti):

  • i professori associati che non si trovino in nessuna delle situazioni indicate al punto 1 e che alla data del 31 dicembre 2011 non avevano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge 214/2011, ma hanno raggiunto almeno 20 anni di contributi.

3) Devono essere collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età:

  • i professori associati che non si trovino in nessuna delle situazioni indicate al punto 1 e che alla data del 31 dicembre 2011 avevano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Manovra Monti)
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Ricercatori universitari a tempo indeterminato

Sono collocati a riposo al compimento dei 67 anni (con decorrenza dal 1° novembre) tenendo conto dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in base agli incrementi di speranza di vita, ai sensi della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Manovra Monti):

  • i ricercatori che alla data del 31 dicembre 2011 non avevano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge 214/2011, ma hanno raggiunto almeno 20 anni di contributi.

Devono essere collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età:

  • i ricercatori che alla data del 31 dicembre 2011 avevano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Manovra Monti)
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